martedì 27 novembre 2018

Risoluzione europea contro lo Jugendamt


La Commissione petizioni del Parlamento europeo si è espressa chiaramente contro il sistema familiare tedesco controllato dallo Jugendamt.

Questo testo verrà votato anche da tutto il Parlamento europeo






B8-0546/2018
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dell' amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere (2018/2856(RSP))
Il Parlamento europeo,
               visto l'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
               visto l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE,
               visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
               vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
               visti gli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che mettono in evidenza l'obbligo dei governi di proteggere l'identità dei minori, compresi i loro legami familiari,
               vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in particolare l'articolo 37, lettera b),
               vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,
               visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis)[1], in particolare gli articoli 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 e 57,
               visto il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio[2]
               vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2011, su un programma UE per i diritti dei minori (COM(2011)0060),
               vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare le sue sentenze del 22 dicembre 2010 nella causa C-497/10 PPU, Mercredi v Chaffe[3], e del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, procedimenti intentati da A[4],
               vista la mappatura dei sistemi nazionali di tutela dei minori, condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
               viste il grande numero di petizioni ricevute sul ruolo dell' amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere,
               viste le raccomandazioni formulate nella relazione sulla visita conoscitiva effettuata in Germania (23-24 novembre 2011) per indagare sulle petizioni relative al ruolo dell' amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt),
               vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo[5]
               viste le raccomandazioni del 3 maggio 2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del benessere del minore, 
               visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A.           considerando che la commissione per le petizioni del Parlamento riceve, da oltre 10 anni, petizioni in cui un numero molto elevato di genitori non tedeschi denuncia discriminazione e misure arbitrarie adottate sistematicamente contro di loro dall'amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt) in controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori, su questioni riguardanti, tra l'altro, la potestà genitoriale e la custodia dei minori;
B.            considerando che lo Jugendamt svolge un ruolo centrale nel sistema di diritto di famiglia tedesco, in quanto è una delle parti in tutte le controversie familiari che coinvolgono minori;
C.            considerando che, nelle controversie familiari che coinvolgono minori, lo Jugendamt presenta una raccomandazione ai giudici, la cui natura è praticamente vincolante, e può adottare misure temporanee, come la "Beistandschaft" (consulenza legale), che non può essere contestata;
D.           considerando che lo Jugendamt è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dai tribunali tedeschi; che l'interpretazione generale di queste decisioni da parte dello Jugendamt ha spesso pregiudicato l'effettiva tutela dei diritti dei genitori non tedeschi;
E.            considerando che il mancato riconoscimento e la mancata esecuzione, da parte delle competenti autorità tedesche, di decisioni e sentenze adottate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari con implicazioni transfrontaliere possono rappresentare una violazione del principio del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca tra Stati membri Stati, mettendo così a repentaglio l'effettiva tutela dell'interesse superiore del minore;
F.             considerando che i firmatari hanno denunciato il fatto che, nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, la protezione dell'interesse superiore del minore è sistematicamente interpretata dalle autorità tedesche competenti con la necessità di garantire che i minori rimangano sul territorio tedesco, anche nei casi in cui sono state segnalate violenze domestiche contro i genitori non tedeschi;
G.           considerando che i genitori non tedeschi hanno denunciato, nelle loro petizioni, l'insufficienza o l'assenza di consulenza e sostegno legale da parte delle autorità nazionali del loro paese di origine nei casi in cui procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose sono state adottate contro di loro dalle autorità tedesche, incluso lo Jugendamt, in controversie familiari che coinvolgono minori;
H.           considerando che tutte le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri devono garantire pienamente la protezione dei diritti del minore sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; che l'interesse superiore del minore, realizzato principalmente e in modo ottimale all'interno della propria famiglia, è un principio fondamentale che dovrebbe essere rispettato come norma che guida tutte le decisioni relative alla tutela dei minori a tutti i livelli;
I.              considerando che l'aumento della mobilità all'interno dell'UE ha portato a un numero crescente di controversie transfrontaliere sulla potestà genitoriale e la custodia dei minori; che la Commissione deve intensificare gli sforzi per promuovere in tutti gli Stati membri, compresa la Germania, l'attuazione coerente e concreta dei principi stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE;
J.              considerando che il campo di applicazione e gli obiettivi del regolamento Bruxelles II bis sono fondati sul principio di non discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini dell'Unione e sul principio della fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;
K.           considerando che le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis non dovrebbero in alcun modo consentire di abusare dei suoi obiettivi generali di garantire il rispetto e il riconoscimento reciproci, di evitare discriminazioni fondate sulla nazionalità e, innanzitutto, di proteggere realmente l'interesse superiore del minore in un modo oggettivo;
L.            considerando che l'assenza di controlli accurati e dettagliati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori può avere effetti dannosi sul benessere dei minori e determinare una maggiore violazione dei diritti dei genitori non tedeschi;
M.          considerando che la Corte costituzionale federale tedesca ha stabilito che un tribunale possa chiedere di ascoltare un minore che al momento della decisione non abbia ancora compiuto tre anni; che in altri Stati membri dell'UE i bambini di questa età sono considerati troppo piccoli e non abbastanza maturi da poter essere consultati in controversie che coinvolgono i loro genitori;
N.           considerando che il diritto del minore alla vita familiare non dovrebbe essere minacciato dall'esercizio di un diritto fondamentale quale la libertà di circolazione e di soggiorno;
O.           considerando che la giurisprudenza della CGUE stabilisce la nozione autonoma, nel diritto dell'Unione europea, di "residenza abituale" del minore e la pluralità dei criteri
che le giurisdizioni nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;
P.             considerando che dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE si evince che il minore, salvo qualora ciò sia contrario ai suoi interessi, ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori quando questi esercitano il loro diritto alla libera circolazione;
1.             rileva con grande preoccupazione che i problemi riguardanti il sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo controverso dello Jugendamt, denunciati da petizioni di genitori non tedeschi, rimangono tuttora irrisolti; sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni da genitori non tedeschi in cui vengono segnalate gravi discriminazioni a seguito delle procedure e delle pratiche concretamente adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari transfrontaliere che coinvolgono minori;
2.             condanna tutti i casi di discriminazione nei confronti di genitori non tedeschi da parte dello Jugendamt;
3.             sottolinea il lungo lavoro della commissione per le petizioni in relazione al trattamento delle petizioni concernenti il ruolo dello Jugendamt; prende atto delle risposte dettagliate fornite dal ministero tedesco competente sul funzionamento del diritto di famiglia tedesco, ma sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni su presunte discriminazioni contro il genitore non tedesco;
4.             sottolinea l'obbligo, previsto dal regolamento Bruxelles II bis, per le autorità nazionali di riconoscere e far rispettare le sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano i minori; esprime preoccupazione per il fatto che, nelle controversie familiari che hanno implicazioni transfrontaliere, le autorità tedesche possano rifiutare sistematicamente di riconoscere le decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri nei casi in cui i minori che non hanno ancora tre anni non siano stati ascoltati; sottolinea che questo aspetto mina il principio della fiducia reciproca con altri Stati membri i cui sistemi giuridici fissano limiti di età diversi per l'audizione di un minore;
5.             deplora il fatto che, per anni, la Commissione non abbia attuato controlli approfonditi sulle procedure e sulle pratiche utilizzate nel sistema tedesco in materia di diritto di famiglia, compreso lo Jugendamt, nel contesto di controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, non riuscendo, in tal modo, a proteggere in modo efficace l'interesse superiore del minore e tutti gli altri diritti connessi;
6.             insiste sull'importanza del fatto che gli Stati membri raccolgano dati statistici sui procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla custodia dei minori e che coinvolgono genitori stranieri, in particolare sull'esito delle sentenze, al fine di consentire un'analisi dettagliata delle tendenze esistenti nel tempo e di fornire parametri di riferimento;
7.             sottolinea, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, la nozione autonoma di "residenza abituale" del minore nella legislazione dell'UE e la pluralità dei criteri che le giurisdizioni nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;
8.             invita la Commissione a garantire che la residenza abituale del minore venga correttamente determinata dalle giurisdizioni tedesche nei casi di cui alle petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni;
9.             critica fortemente l'assenza di dati statistici sul numero di casi registrati in Germania in cui le sentenze dei tribunali non siano state in linea con le raccomandazioni dello Jugendamt e sui risultati delle controversie familiari che coinvolgono minori di coppie di nazionalità diversa, nonostante le richieste che da anni vengono reiterate di raccogliere tali dati e renderli pubblici;
10.         invita la Commissione a valutare, nelle petizioni in questione, se le giurisdizioni tedesche abbiano debitamente rispettato le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis al momento di stabilire le loro competenze e se abbiano preso in considerazione sentenze o decisioni emesse da giurisdizioni di altri Stati membri;
11.         condanna il fatto che, in caso di visite protette dei genitori, l'inosservanza da parte dei genitori non tedeschi della procedura dei funzionari dello Jugendamt di adottare il tedesco come lingua durante le conversazioni con i propri figli abbia portato ad una immediata interruzione delle conversazioni e al divieto al contatto tra i genitori non tedeschi e i loro figli;  ritiene che questa procedura adottata dai funzionari dello Jugendamt costituisca una chiara discriminazione sulla base della provenienza e della lingua nei confronti dei genitori non tedeschi;
12.         esprime la ferma convinzione che, in caso di visite protette dei genitori, le autorità tedesche debbano autorizzare tutte le lingue dei genitori durante le conversazioni tra genitori e figli; chiede che siano messi in atto meccanismi per garantire che i genitori non tedeschi e i loro figli possano comunicare nella loro lingua comune, poiché l'uso di questa lingua svolge un ruolo cruciale nel mantenere forti legami emotivi tra i genitori e i loro figli e garantisce l'effettiva protezione del patrimonio culturale e del benessere dei bambini;
13.         ritiene fermamente che debba essere dato seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni della relazione finale del 3 maggio 2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del benessere del minore, in particolare a quelle relative direttamente o indirettamente al ruolo dello Jugendamt e al sistema di diritto di famiglia tedesco;
14.         ricorda alla Germania i suoi obblighi internazionali ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, compreso l'articolo 8; ritiene che tutte le autorità tedesche competenti debbano apportare miglioramenti sostanziali per salvaguardare adeguatamente il diritto dei bambini di coppie con nazionalità di preservare la loro identità, compresi i rapporti familiari, come riconosciuto dalla legge, senza interferenze illecite;
15.         ritiene che, alla luce dell'articolo 81 del TFUE, la Commissione possa e debba svolgere un ruolo attivo nel garantire pratiche non discriminatorie eque e coerenti nei confronti dei genitori nel trattamento dei casi di affidamento transfrontaliero dei minori in tutta l'Unione;
16.         invita la Commissione a garantire che vengano effettuati controlli accurati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche utilizzate nel sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso lo Jugendamt, nel quadro delle controversie familiari transfrontaliere;
17.         invita la Commissione ad aumentare la formazione e gli scambi internazionali di funzionari tra i servizi sociali al fine di sensibilizzare in merito al funzionamento dei loro omologhi negli altri Stati membri e di scambiare buone pratiche;
18.         sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione e di una efficace comunicazione tra le diverse autorità nazionali e locali che partecipano alle procedure di custodia dei minori, dai servizi sociali alle autorità giurisdizionali e centrali;
19.         sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria e amministrativa tra le autorità tedesche e le autorità degli altri Stati membri dell'UE al fine di garantire la fiducia reciproca in questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione in Germania delle decisioni e delle sentenze adottate dalle autorità di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari che presentano elementi transfrontalieri che coinvolgono minori;
20.         ricorda l'importanza di offrire senza indugio ai genitori non tedeschi, sin dall'inizio e in ogni fase dei procedimenti relativi ai minori, informazioni complete e chiare sul procedimento e sulle sue possibili conseguenze, in una lingua che i genitori in questione comprendano pienamente, al fine di evitare casi in cui i genitori danno il loro consenso senza capire in toto le conseguenze dei loro impegni; invita gli Stati membri ad attuare misure mirate volte a migliorare l'assistenza, l'aiuto, la consulenza e le informazioni di natura giuridica per i loro cittadini nei casi in cui vengano denunciate procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose adottate nei loro confronti dalle autorità tedesche in controversie transfrontaliere che coinvolgono minori;
21.         sottolinea che i casi denunciati in cui ai genitori non tedeschi viene impedito di comunicare con i figli nella loro lingua madre comune durante le visite costituiscono una discriminazione per motivi di lingua, e sono anche in contrasto con l'obiettivo di promuovere il multilinguismo e la diversità di retroterra culturale all'interno dell'Unione e violano i diritti fondamentali della libertà di pensiero, coscienza e religione;
22.         esprime preoccupazione per i casi sollevati dai firmatari delle petizioni per quanto riguarda le scadenze ravvicinate stabilite dalle competenti autorità tedesche e per i documenti trasmessi dalle competenti autorità tedesche che non venivano forniti nella lingua del firmatario non tedesco; sottolinea il diritto dei cittadini di rifiutare di accettare documenti non scritti o tradotti in una lingua che comprendono, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione di atti; invita la Commissione a valutare attentamente l'attuazione in Germania delle disposizioni di tale regolamento al fine di affrontare adeguatamente tutte le possibili violazioni;
23.         invita la Commissione a verificare il rispetto dei requisiti linguistici nel corso dei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni tedesche nei casi menzionati nelle petizioni presentate al Parlamento europeo;
24.         ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a cofinanziare e promuovere la creazione di una piattaforma di assistenza ai cittadini dell'UE che non hanno la nazionalità del paese in cui risiedono nelle procedure di carattere familiare;
25.         ricorda agli Stati membri l'importanza di attuare sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 e di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; sottolinea l'importanza di una cooperazione consolare affidabile in questo settore e suggerisce che alle autorità consolari sia consentito di partecipare a tutte le fasi del procedimento;
26.         ricorda agli Stati membri la necessità di fornire al minore ogni necessario e giustificato affidamento familiare conformemente alla formulazione degli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare per consentire un'assistenza all'infanzia continua che tenga conto dell'identità etnica, religiosa, linguistica e culturale del bambino;
27.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


[1] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
[2] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
[3] Sentenza della Corte (Prima sezione) del 22 dicembre 2010, Barbara Mercredi v Richard Chaffe, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
[4] Sentenza della Corte (Terza sezione) del 2 aprile 2009, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
[5] GU C 66 del 21.2.2018, pag. 2. 


sabato 17 novembre 2018

Le discriminazioni dello Jugendamt e la seduta plenaria

I genitori italiani sono veramente stanchi
di dover affrontare, non solo le discriminazioni nei tribunali tedeschi,
ma anche di venir trattati come pazzi farneticanti dai magistrati italiani
che ignorano (in buona o mala fede) questa realtà.
BASTA!
Gli Italiani vanno tutelati e il nostro Stato deve prendere provvedimenti a tutela dei propri connazionali.

Ogni bambino mandato o lasciato in Germania perde il genitore e la famiglia italiana
e questo è in aperta violazione con ogni Convenzione e diritto fondamentale.
I bambini italiani devono restare (e tornare) in Italia!

Un'ulteriore prova del fatto che le discriminazioni sono un fatto
e che riguardano varie migliaia di genitori non-tedeschi:



La seduta si è tenuta il 15.11.2018, il video è stato scaricato il 16.11.2018

martedì 23 ottobre 2018

Comunicazione di servizio




Comunicazione di servizio del 23 ottobre 2018
Dedicata a tutti coloro che interessano ai bambini italiani abbandonati dallo Stato italiano e a quelli ostaggio dello Stato tedesco.






















Qui di seguito un breve aggiornamento.

-       Dalla Germania arrivano nuove richieste di aiuto ormai con cadenza quasi ingestibile;

-       Molti di quei genitori, nostri concittadini, hanno ormai capito di essere in trappola;

-       Molti dei loro bambini sono stati affidati al genitore tedesco e, se entrambi i genitori sono italiani, ad una famiglia affidataria tedesca. In entrambi i casi i bambini perdono ogni contatto con il/i genitore/i italiano/i e vengono germanizzati;

-       Anche i bambini residenti in Italia, dopo una visita in Germania, vengono trattenuti;
-      Gli avvocati tedeschi, sempre più spesso, trasformano un caso di sottrazione internazionale in una disputa sull’affido, trasferendo così la competenza giurisdizionale in Germania … dove il genitore non-tedesco perde per definizione;

-         Aumentano anche i casi di bambini con disabilità che vengono tolti al/ai genitore/i non-tedesco per essere rinchiusi in psichiatria o in altri centri dove regrediscono. Ai genitori non è dato sapere con certezza quali farmaci vengono loro somministrati. Spesso si tratta di farmaci ancora in fase sperimentale;

-         Le sottrazioni avvengono anche senza decisione giuridica, solo perché così ha deciso e attuato lo Jugendamt (=Amministrazione per la Gioventù e assolutamente NON servizio sociale);

-        Se il genitore tedesco si è reso colpevole di reati penali, il procedimento penale viene archiviato e l’affido trasferito ugualmente al genitore tedesco. L’insistenza e la preoccupazione del genitore non-tedesco vengono usate in tribunale contro di lui;

-        Gli uomini tedeschi iniziano a prediligere la fecondazione in vitro così, in caso di separazione dalla compagna/moglie non tedesca, è più facile procurarsi un decreto nel quale il giudice tedesco sentenzia che “l’unico genitore biologico del bambino è il padre tedesco” (!). Inutile aggiungere che anche di questo abbiamo i documenti.

A tutto questo, il Parlamento Europeo reagisce con una richiesta di risoluzione contro la Germania e le discriminazioni perpetrate da decenni dal sistema familiare di quel paese.
Speriamo che si arrivi ad una netta presa di posizione inequivocabile nella riunione plenaria del novembre 2018.

Invece la reazione dello Stato italiano con l’attuale Governo non ha purtroppo ancora dato nessun segno di cambiamento, rispetto ai Governi precedenti:

-         Si parla spesso e volentieri di inasprimenti delle pene e delle incarcerazioni, dimenticando (?) che questo peggiorerà, anziché risolvere il problema, per via della diversa applicazione nei vari Stati, delle stesse Convenzioni e Regolamenti;

-         La Farnesina dice (come da sempre) di seguire con attenzione ogni caso, ma, nella migliore delle eventualità non fa nulla, nella peggiore aiuta il genitore straniero (non-italiano);

-        Gli avvocati italiani, ignari dei codici di procedura degli altri Stati, procedono come se in tutti i tribunali del mondo ci si comportasse in maniera esterofila come in quelli italiani, con il risultato che il bambino perde ogni legame e contatto con l’Italia e il suo genitore italiano;

-         I Tribunali Italiani emettono decreti (quando li emettono!) il cui filo conduttore è la convinzione che il futuro migliore per un bambino italiano sia quello di crescere lontano dall’Italia. Di conseguenza ignorano anche tutti gli studi sul "concetto di residenza abituale" nel caso di un neonato;

-         I Consoli italiani non sanno (?) che esiste una Convenzione di Vienna, dunque non si recano alle udienze dei loro concittadini all’estero e ancora meno ricordano di esercitare il loro ruolo di Giudice tutelare del minore italiano all’estero; I rari consoli che si comportano onestamente e in favore dei loro concittadini vengono “bacchettati” dall’Ambasciata italiana di riferimento;
-          Le Ambasciate italiane insistono nell’atteggiamento di negazione della realtà: “il problema non esiste”;

-       Tanto per complicarci la vita, l’Italia, unico paese in Europa, prevede che per l’emissione o il rinnovo del passaporto del genitore italiano (del genitore, non del bambino!) serva il consenso scritto dell’altro genitore, magari quello del genitore che è sparito con il figlio comune e non sia reperibile.
Abbiamo presentato una petizione al Parlamento europeo. Chiunque voglia firmare può mandarci la sua mail alla quale invieremo il testo e il modulo firme.

In Italia tutte le persone sensibili, le Associazioni umanitarie, le Onlus a vario titolo, ecc. si preoccupano dei minori non accompagnati o dei bambini africani: quelli Italiani sono figli di nessuno, in ogni caso non sono buoni per fare incetta di donazioni.

Stiamo indefessamente e ripetutamente tentando di sensibilizzare il nuovo Governo su questo tema.

Iscrivetevi al blog, vi terremo aggiornati.

domenica 14 ottobre 2018

Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco

Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco: 
ricadute sul processo nostrano per reati endofamiliari. 
Brevissime note
di 
Francesco Trapella
(Avvocato a Rovigo – Assegnista di ricerca in
Diritto processuale penale, Università di Ferrara)


La famiglia è un valore che rientra nell’ordine pubblico europeo: sia il diritto dell’Unione, sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo la pongono a fondamento del tessuto sociale, quale luogo di crescita e di formazione dell’individuo.
            Nel 1993, ad esempio, nel caso Hoffman, la Corte di Strasburgo si è concentrata sull’idea di educazione, come diritto/dovere dei genitori ad indirizzare i figli e, al contempo, diritto dei figli ad essere guidati verso un traguardo di convinzioni etiche, sociali o religiose che permetta loro un proficuo accesso alla vita associata.
            Ancora, e sempre procedendo per esempi, l’art. 33 della Carta di Nizza protegge espressamente la vita familiare, facendo seguito alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984, alla Convenzione dell’Aja del 1996 o alla Decisione del Consiglio 2003/93/CE (19 dicembre 2002) che si occupano di tutelare le relazioni tra genitori e figli.
            Insomma, i diritti europei si occupano della famiglia, nelle sue molteplici sfaccettature: l’educazione dei giovani, il ruolo dei genitori (di entrambi: quindi viene esaltato il valore della bigenitorialità), la posizione – personale e patrimoniale – dei figli, ecc.
            Da questa premessa deriva che tutti i Paesi che aderiscono ora all’Unione europea, ora alla Convenzione dei diritti riconoscono e tutelano la famiglia. Se così non fosse, gli ordinamenti nazionali si porrebbero in contrasto con quelli europei, con successivo stravolgimento delle regole gerarchiche tra le fonti.
            Quanto appena detto, però, non significa che tutti gli Stati europei prevedano per la famiglia identici meccanismi di salvaguardia o, più in generale, che regolino allo stesso modo il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini.
            Esempio di ciò si ha nel confronto tra gli artt. 30 e 31 della nostra Costituzione e l’art. 6 della Grundgesetz tedesca.
Il lessico del legislatore costituente nostrano è ricco di verbi che rimandano al campo semantico della protezione: “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (art. 30 Cost.); “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia” (art. 31, comma 1, Cost.);protegge l’infanzia, la maternità, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31, comma 2, Cost.).
Diversa è la scelta terminologica compiuta dalla Legge fondamentale tedesca: “il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale. La cura e l’educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ed un precipuo dovere che loro incombe. La comunità statale sorveglia la loro attività” (art. 6, §§1 e 2, Grundgestez); Contro il volere degli aventi il diritto all’educazione, i figli possono essere separati dalla famiglia solo in base ad una legge, nel caso in cui gli aventi il diritto dell’educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per altri motivi, i figli corrano il rischio di essere trascurati” (art. 6, §3, Grundgesetz).
            Protezione nel senso di agevolazione della crescita familiare, da un lato; protezione come sorveglianza dello Stato sui doveri genitoriali, dall’altro.
            Tanto basta a rendere legittima, in Germania, una struttura statale con ampi poteri di ingerenza sulle famiglie, che partecipa ai giudizi di fronte al tribunale per i minorenni o all’autorità giudiziaria civile in qualità di parte. Ne deriva – volendo esemplificare – che in contenziosi del genere, i genitori dinanzi al giudice sono tre: i due biologici, e l’Amministrazione per la gioventù (in lingua tedesca, Jugendamt).
            Il lungo preambolo conduce al tema in argomento: immaginando, in Italia, un processo penale per reati endofamiliari a dimensione sovranazionale che coinvolga un nostro cittadino e uno tedesco, quali sono le ricadute che derivano su di esso dalla diversità dei due diritti di famiglia? L’esempio tipico è la sottrazione di minore: di due genitori, uno è italiano e l’altro tedesco; quest’ultimo conduce il figlio in Germania; si apre il processo in Italia per il reato previsto dall’art. 574-bis c.p.. A questo punto, ad esempio, la difesa dell’imputato vuole produrre alcune relazioni dello Jugendamt che attestano come il minore si sia integrato bene nel contesto tedesco, con ciò tentando di provare lo stato della necessità: il ragazzino è stato portato oltralpe perché era quella per lui la migliore soluzione possibile e l’Amministrazione per la gioventù tedesca lo conferma.
            Il giudice italiano deve porsi una duplice questione in ordine ai documenti che, in un caso del genere, gli vengono forniti dall’imputato: a) deve compiere il vaglio previsto dall’art. 190 c.p.p., arricchito, stavolta, dalla necessità di acclarare se quelle relazioni siano autentiche e, quindi, quale siano la loro provenienza e il loro contenuto; b) visto che l’art. 190 c.p.p. impone al giudice, tra le altre cose, di escludere prove vietate dalla legge e il successivo art. 191 c.p.p. dichiara inutilizzabile la prova illegittima, egli deve chiedersi se i documenti dello Jugendamt siano o meno conformi alla legge e ai principi costituzionali nostrani.
            Sotto quest’ultimo profilo, quindi, il giudice italiano dovrà compiere le medesime considerazioni svolte in queste pagine, apprezzando il divario tra le previsioni costituzionali italiane e il disposto della legge fondamentale tedesca sulla famiglia.
Altrimenti detto, l’idea di protezione in quanto sorveglianza è estranea all’ordinamento italiano, così come lo sono i poteri invasivi che l’Amministrazione per la gioventù tedesca esercita sulle famiglie.
            Ecco, quindi, che il giudice nostrano non può acquisire le relazioni dello Jugendamt: utilizzarle significherebbe, infatti, trarre informazioni utili al processo da un soggetto che è titolare di poteri sconosciuti al nostro ordinamento. Le attività svolte dall’Ufficio d’oltralpe sono ignote al diritto e al processo civili italiani; del pari ignote sono le relazioni che esitano da quelle attività.
            È dal 1973 che la Consulta ha stabilito che attività compiute in spregio dei diritti inviolabili del cittadino non possono essere assunte a giustificazione di atti processuali: è la nota sentenza 34/1973, da cui la dottrina ha mutuato la definizione di prova incostituzionale. Ed è ad essa che andrebbe ricondotto il documento redatto dallo Jugendamt, in quanto – si ripete – avulso dal sistema in Italia vigente per la regolamentazione dei rapporti intrafamiliari.