domenica 14 ottobre 2018

Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco

Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco: 
ricadute sul processo nostrano per reati endofamiliari. 
Brevissime note
di 
Francesco Trapella
(Avvocato a Rovigo – Assegnista di ricerca in
Diritto processuale penale, Università di Ferrara)


La famiglia è un valore che rientra nell’ordine pubblico europeo: sia il diritto dell’Unione, sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo la pongono a fondamento del tessuto sociale, quale luogo di crescita e di formazione dell’individuo.
            Nel 1993, ad esempio, nel caso Hoffman, la Corte di Strasburgo si è concentrata sull’idea di educazione, come diritto/dovere dei genitori ad indirizzare i figli e, al contempo, diritto dei figli ad essere guidati verso un traguardo di convinzioni etiche, sociali o religiose che permetta loro un proficuo accesso alla vita associata.
            Ancora, e sempre procedendo per esempi, l’art. 33 della Carta di Nizza protegge espressamente la vita familiare, facendo seguito alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984, alla Convenzione dell’Aja del 1996 o alla Decisione del Consiglio 2003/93/CE (19 dicembre 2002) che si occupano di tutelare le relazioni tra genitori e figli.
            Insomma, i diritti europei si occupano della famiglia, nelle sue molteplici sfaccettature: l’educazione dei giovani, il ruolo dei genitori (di entrambi: quindi viene esaltato il valore della bigenitorialità), la posizione – personale e patrimoniale – dei figli, ecc.
            Da questa premessa deriva che tutti i Paesi che aderiscono ora all’Unione europea, ora alla Convenzione dei diritti riconoscono e tutelano la famiglia. Se così non fosse, gli ordinamenti nazionali si porrebbero in contrasto con quelli europei, con successivo stravolgimento delle regole gerarchiche tra le fonti.
            Quanto appena detto, però, non significa che tutti gli Stati europei prevedano per la famiglia identici meccanismi di salvaguardia o, più in generale, che regolino allo stesso modo il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini.
            Esempio di ciò si ha nel confronto tra gli artt. 30 e 31 della nostra Costituzione e l’art. 6 della Grundgesetz tedesca.
Il lessico del legislatore costituente nostrano è ricco di verbi che rimandano al campo semantico della protezione: “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (art. 30 Cost.); “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia” (art. 31, comma 1, Cost.);protegge l’infanzia, la maternità, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31, comma 2, Cost.).
Diversa è la scelta terminologica compiuta dalla Legge fondamentale tedesca: “il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale. La cura e l’educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ed un precipuo dovere che loro incombe. La comunità statale sorveglia la loro attività” (art. 6, §§1 e 2, Grundgestez); Contro il volere degli aventi il diritto all’educazione, i figli possono essere separati dalla famiglia solo in base ad una legge, nel caso in cui gli aventi il diritto dell’educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per altri motivi, i figli corrano il rischio di essere trascurati” (art. 6, §3, Grundgesetz).
            Protezione nel senso di agevolazione della crescita familiare, da un lato; protezione come sorveglianza dello Stato sui doveri genitoriali, dall’altro.
            Tanto basta a rendere legittima, in Germania, una struttura statale con ampi poteri di ingerenza sulle famiglie, che partecipa ai giudizi di fronte al tribunale per i minorenni o all’autorità giudiziaria civile in qualità di parte. Ne deriva – volendo esemplificare – che in contenziosi del genere, i genitori dinanzi al giudice sono tre: i due biologici, e l’Amministrazione per la gioventù (in lingua tedesca, Jugendamt).
            Il lungo preambolo conduce al tema in argomento: immaginando, in Italia, un processo penale per reati endofamiliari a dimensione sovranazionale che coinvolga un nostro cittadino e uno tedesco, quali sono le ricadute che derivano su di esso dalla diversità dei due diritti di famiglia? L’esempio tipico è la sottrazione di minore: di due genitori, uno è italiano e l’altro tedesco; quest’ultimo conduce il figlio in Germania; si apre il processo in Italia per il reato previsto dall’art. 574-bis c.p.. A questo punto, ad esempio, la difesa dell’imputato vuole produrre alcune relazioni dello Jugendamt che attestano come il minore si sia integrato bene nel contesto tedesco, con ciò tentando di provare lo stato della necessità: il ragazzino è stato portato oltralpe perché era quella per lui la migliore soluzione possibile e l’Amministrazione per la gioventù tedesca lo conferma.
            Il giudice italiano deve porsi una duplice questione in ordine ai documenti che, in un caso del genere, gli vengono forniti dall’imputato: a) deve compiere il vaglio previsto dall’art. 190 c.p.p., arricchito, stavolta, dalla necessità di acclarare se quelle relazioni siano autentiche e, quindi, quale siano la loro provenienza e il loro contenuto; b) visto che l’art. 190 c.p.p. impone al giudice, tra le altre cose, di escludere prove vietate dalla legge e il successivo art. 191 c.p.p. dichiara inutilizzabile la prova illegittima, egli deve chiedersi se i documenti dello Jugendamt siano o meno conformi alla legge e ai principi costituzionali nostrani.
            Sotto quest’ultimo profilo, quindi, il giudice italiano dovrà compiere le medesime considerazioni svolte in queste pagine, apprezzando il divario tra le previsioni costituzionali italiane e il disposto della legge fondamentale tedesca sulla famiglia.
Altrimenti detto, l’idea di protezione in quanto sorveglianza è estranea all’ordinamento italiano, così come lo sono i poteri invasivi che l’Amministrazione per la gioventù tedesca esercita sulle famiglie.
            Ecco, quindi, che il giudice nostrano non può acquisire le relazioni dello Jugendamt: utilizzarle significherebbe, infatti, trarre informazioni utili al processo da un soggetto che è titolare di poteri sconosciuti al nostro ordinamento. Le attività svolte dall’Ufficio d’oltralpe sono ignote al diritto e al processo civili italiani; del pari ignote sono le relazioni che esitano da quelle attività.
            È dal 1973 che la Consulta ha stabilito che attività compiute in spregio dei diritti inviolabili del cittadino non possono essere assunte a giustificazione di atti processuali: è la nota sentenza 34/1973, da cui la dottrina ha mutuato la definizione di prova incostituzionale. Ed è ad essa che andrebbe ricondotto il documento redatto dallo Jugendamt, in quanto – si ripete – avulso dal sistema in Italia vigente per la regolamentazione dei rapporti intrafamiliari. 

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