domenica 28 marzo 2021

Il giudice, la politica e la sottrazione internazionale di minore

 


Link alla registrazione del convegno: https://youtu.be/_bHflZBbS-A


Qui sotto un intervento in particolare.

La sottrazione minorile nello scenario internazionale

 Incontro di martedì 16 marzo 2021

 

Intervento e considerazioni di Marinella Colombo

IL GIUDICE, LA POLITICA E LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE

 

Nel ringraziare gli organizzatori del Convegno, desidero esprimere loro la mia stima per l’impegno profuso nel rendere possibile questo evento. La sottrazione internazionale di minori è un problema diffuso e in continuo aumento. Non riguarda solo le poche centinaia di casi riportati dall’Autorità centrale che, anche a detta della stessa vice-ministro Marina Sereni, intervenuta prima di me, sono in effetti solo quelli che gli interessati hanno voluto segnalare all’Autorità centrale, a Roma. La problematica riguarda in realtà migliaia di bambini che perderanno la loro identità, lingua e cultura italiana, rendendo loro la famiglia italiana allargata nient’altro che un gruppo di estranei con i quali non sono più neanche in grado di comunicare.

 

Da un punto di vista istituzionale va innanzi tutto evidenziato come, quando si parla di sottrazioni internazionali di minori, l’azione della nostra Autorità centrale del Ministero di Giustizia (autorità preposta a questo genere di problematiche, come già ben spiegato dalla Presidente della Camera Minorile di Brindisi, l’avv. Simonetta de Carlo) si concentri purtroppo esclusivamente sulle sottrazioni relative a bambini portati in Italia dall’estero ad opera del genitore italiano del minore. Per i bambini italiani portati dall’Italia all’estero si demanda completamente all’autorità straniera omologa. E’ questo il motivo per il quale la problematica delle sottrazioni internazionali di minore non ha mai registrato iniziative che abbiano inciso positivamente e risolutivamente, nonostante i numerosi “vademecum” e le task force tra ministeri sempre continuamente rinnovate almeno negli ultimi tredici anni. L’uso dei pochi, eppure esistenti, strumenti di prevenzione e anche di sostegno al connazionale viene ignorato. Il genitore italiano che chiede aiuto viene troppo spesso percepito dalle nostre autorità consolari come un elemento fastidioso e di disturbo.

Questo modo di procedere del sistema italiano è ormai definito da molti come “auto-razzista” ed “autolesionista”. Tenterò di spiegare cosa porta a questa amara definizione dei fatti.

1. Una fattispecie di sottrazione è il caso del cittadino italiano (non importa se padre o madre) emigrato all’estero con la convinzione di trovare una sorta di “eldorado”, sia per cercare lavoro, sia per seguire il/la compagno/a che ama. Quando l’unione fallisce, scopre di essere completamente privo/a di diritti anche nei confronti dei figli.

2. L’altra fattispecie è quella del cittadino italiano (non importa se padre o madre) che ha avuto un figlio in Italia con un/a cittadino/a straniero/a. Quando si rende conto che lui/lei vuole andarsene cerca, senza successo, di tutelare il bambino e quando il bambino è ormai all’estero si ritrova completamente solo, perseguitato dai tribunali (tra l’altro diventa un bancomat) ad assistere impotente alla cancellazione del suo ruolo genitoriale.

 

Le Autorità italiane ignorano completamente il fatto che, nel caso 1, se un genitore italiano fa rientro in Italia con la prole, lo fa solo perché ha dovuto sperimentare a sue spese come nei tribunali esteri il fatto di essere italiano sia una pregiudiziale nella possibilità di ottenere e continuare ad esercitare i suoi diritti/doveri di genitore. Tornando in Italia, nel suo paese, crede di poter ritrovare una giustizia equa che sentenzi in base ai fatti e non ai pregiudizi e che tuteli il diritto alla bigenitorialità della prole. La risposta italiana (e solo italiana!) è invece sempre la stessa: decreto di rimpatrio immediatamente esecutivo con la forza dopo il primo grado di giudizio. Mentre cioè ogni cittadino è innocente fino all’eventuale condanna in terzo grado, i bambini, dopo un procedimento sommario che si conclude con una sola udienza, vengono prelevati a casa o a scuola con enorme dispendio di uomini e mezzi, dunque di preziose risorse, per essere letteralmente impacchettati e rispediti all’estero presso un genitore che, nel migliore dei casi si adopererà per cancellare la loro parte italiana di identità e dove il tribunale toglierà al genitore italiano la potestà (oggi responsabilità genitoriale) anche senza neppure averlo mai incontrato. Queste sono, secondo le autorità italiane, i casi di sottrazione nei quali esse intervengono, risolvono in modo rapido e delle quali riferiscono con orgoglio in relazioni e convegni. In effetti Convenzioni e regolamenti non lasciano molto spazio d’azione, ma anche quel poco che si può fare (per esempio invocare l’Art. 13b della Convenzione per negare il rimpatrio) non viene praticamente mai fatto. L’Associazione Centro Servizi interdisciplinare, con il suo Sportello Jugendamt (sportello del quale sono responsabile nazionale) e l’avvocata che collabora con noi, l’avv. Irene Margherita Gonnelli, ha lavorato con i governi precedenti, preparando proposte concrete e di relativamente semplice attuazione per modificare questa situazione, sia con provvedimenti legislativi che amministrativi. Pare sia mancata la volontà di risolvere tale problematica dovuta, a mio modesto parere, ad una profonda mancanza di dignità in quanto Popolo e Stato italiano. Relativamente alla ratifica italiana della Convenzione dell’Aja, inspiegabilmente articolata contro i cittadini e soprattutto i bambini italiani, rimando al mio libro La tutela oltre la frontiera. Bambini bilingue senza voce – Bambini binazionali senza diritti, edito da Bonfirraro.

Mentre per un altro esempio, l’assurdo obbligo – soltanto italiano – di chiedere l’autorizzazione al genitore straniero (spesso il sottrattore) per conseguire il proprio passaporto di cittadino adulto italiano, rimando alla Petizione presentata al Parlamento europeo; qui http://jugendamt0.blogspot.com/2019/01/la-petizione-che-riguarda-tutti-i.html e qui il link per accedere e firmare (è sufficiente iscriversi al sito del Parlamento e firmare digitalmente):

https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/petition/content/0610%252F2018/html/Petition-No-0610%252F2018-by-Marinella-Colombo-%2528Italian%2529-on-the-discriminatory-practice-of-the-Italian-State-in-relation-to-the-issue-and-renewal-of-the-passport-of-the-Italian-parent

 

Nel caso 2, quello delle sottrazioni di bambini portati via dall’Italia ad opera del genitore straniero, le autorità italiane sottolineano come sarebbe doveroso prevenire e leggere una delle numerosissime ristampe del “vademecum” del Ministero sulla sottrazione. In effetti prevenire, in quasi tutti gli ambiti, è estremamente saggio. Ma nelle Procure e nei Tribunali italiani il genitore italiano che tenta di prevenire una sottrazione si sente rispondere “non è possibile fare processi alle intenzioni”. Dunque non viene messa in atto praticamente nessuna misura atta a prevenire e, se è la madre ad essere italiana, si apre la strada all’accusa di essere una madre “malevola” e di inventarsi accuse per tenere i bambini per sé.

In mancanza di misure preventive, troppo spesso un genitore si ritrova all’improvviso con una casa vuota. La prole è ormai all’estero. Il giudice italiano, quello del luogo di residenza abituale, non ha ora a che fare con un “processo alle intenzioni”, ma con una sottrazione che si è ormai realizzata.

Potrebbe ancora salvare la situazione, potrebbe emettere un decreto inaudita altera parte certificante che la residenza abituale del bambino è in Italia (Art. 15 Conv. Aja). Con tale decreto, il tribunale del paese nel quale è stato condotto il minore, sarà praticamente costretto a decretarne il rimpatrio. Il resto del procedimento su affido ed eventuale trasferimento autorizzato devono aver luogo in Italia.

In pratica succede invece questo: l’avvocato, non necessariamente specializzato in casi di famiglia internazionale (o comunque non a riportare in Italia i bambini – ci sono avvocati che si vantano di aver mandato all’estero bambini italiani in modo estremamente veloce!) invece di presentare al giudice tale richiesta, presenta istanza di separazione. Oppure inizia procedimenti penali contro il genitore non-italiano, finalizzati a condanna ed estradizione, ignorando che non pochi Paesi non estradano i loro concittadini. Dunque anche l’eventuale “vittoria” nei tribunali penali italiani non riporta a casa il figlio.  Passano mesi e anni, il bambino – indipendentemente dall’esito del procedimento di separazione – resta all’estero. Oppure l’avvocato è al corrente e presenta istanza ex art. 15 della convenzione. Qui la situazione è ancora più tragica (e purtroppo ben documentata) perché il giudice del Tribunale per i minorenni si dichiara non competente e rimanda al tribunale ordinario. Il giudice del tribunale ordinario rimanda invece a quello per i minorenni. Se poi uno dei due decide di dar seguito all’istanza, ignora comunque la richiesta di urgenza e di inaudita altera parte (cioè senza notifica alla controparte) e fissa il termine entro il quale il genitore italiano deve notificare all’estero al genitore che spesso non sa neppure dove si sia nascosto!!! Con il bambino ormai all’estero l’azione italiana si risolve con l’invio di qualche mail e qualche fax all’Autorità centrale omologa estera. Nel 99% dei casi questi bambini non tornano più. Vengono mantenuti all’estero con soldi italiani. Va riconosciuto che in questo ambito le Autorità italiane sono molto efficaci e velocissime: vengono sequestrati in Italia stipendi, case e risparmi a tempo record e gli importi vengono mandati all’estero.

L’esempio che rinchiude entrambi le fattispecie di comportamenti dell’Autorità centrale italiana è quella del papà italiano (colui che ha chiesto poi di intervenire nel presente dibatto e che darà così ulteriori dettagli) che permette alla moglie, stabilmente residente in Italia da anni, di andare a partorire nel suo paese. Dopo il parto, lei rimanda continuamente il rientro e costringe il marito a inoltrare richiesta di rimpatrio della piccola, ma il giudice italiano, territorialmente competente per quel nucleo famigliare, glielo nega. L’Italia dunque preferisce smembrare una famiglia lasciando una cittadina di domani crescere all’estero senza padre. Quando però dall’estero arriva la richiesta di integrazione del pagamento degli alimenti (che il padre ha sempre pagato, ma secondo la controparte non a sufficienza) allora l’Autorità centrale italiana diventa più che attiva nel perseguire il proprio concittadino, sia nella scelta delle parole che nei fatti. Tutto ciò è di davvero difficile comprensione e accettazione.

 

Se il Ministero di Giustizia si è dotato di un’Autorità centrale, il Ministero degli esteri, dunque lo Stato italiano, ha delle rappresentanze consolari negli altri Paesi. Il loro ruolo di sostegno al cittadino e genitore italiano è fondamentale. Non solo il Console ricopre tra l’altro funzioni di giudice tutelare del minore italiano, ma può evitare, con la sua presenza in udienza, che il genitore italiano venga denigrato insieme a tutto il suo Paese e che quindi al bambino venga negato in maniera completa il suo diritto a mantenere rapporti con entrambi i genitori. Purtroppo la situazione fattuale ci trasmette un’immagine ben diversa di questi alti funzionari. Spesso il Console si appella ad ogni genere di motivazioni per non presentarsi in udienza, non informarsi dei procedimenti relativi a minori suoi concittadini, insomma non sostenere il proprio concittadino.

 

Come invece evidenziato anche dalla vice-ministro, il ruolo dei Consoli è fondamentale, pertanto auspichiamo, anzi chiediamo formalmente che il Ministero degli Esteri prenda buona nota e dia precisa indicazione a Consolati ed Ambasciate di seguire e rispettare quanto previsto dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 ed in particolare quanto previsto al punto 30 che cito “[Il Parlamento europeo] ricorda agli Stati membri l'importanza di attuare sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 e di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; sottolinea l'importanza di una cooperazione consolare affidabile in questo settore e suggerisce che alle autorità consolari sia consentito di partecipare a tutte le fasi del procedimento

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0476_IT.pdf?redirect

 

A conclusione di questo mio intervento desidero infine sottolineare che la risoluzione della problematica “sottrazioni internazionali” si risolverà quando, senza cercare complicate soluzioni anche di difficile attuazione, lo Stato italiano – le sue cariche, amministrazioni e tutti i suoi apparati – ritroverà la propria dignità. Solo in condizione di tale ritrovata dignità potrà efficacemente difendere i propri concittadini, soprattutto quelli di domani, i nostri bambini.

Dott.ssa Marinella Colombo