Interrogazioni parlamentari




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Questions parlementaires
13 novembre 2013
E-012921-13
Question avec demande de réponse écrite                                                                              
à la Commission
Article 117 du règlement
Philippe Boulland (PPE)

 Objet:  Recours ouverts aux citoyens européens, mandat d'arrêt européen
Un citoyen français, donc européen, s'est vu extradé après qu'un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre par l'Allemagne pour non-paiement d'une pension alimentaire.
Au lieu d'engager une procédure administrative de recouvrement des pensions alimentaires transnationales, les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d'arrêt et ont de ce fait transféré le cas de cet homme au pénal.
Le principe de proportionnalité dans ce cas est totalement inexistant.
À la suite de cette affaire, le citoyen français a fait l'objet de transfèrements dans cinq prisons différentes avant d'être relâché sur le territoire allemand.
Quels sont les recours permettant aux ressortissants européens de faire valoir ses droits à la défense en cas de non-application du principe de proportionnalité?
Quels sont les recours ouverts aux ressortissants européens en cas de non-respect de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil?
Peut-on considérer que la non-application du principe de proportionnalité dans le cadre du mandat d'arrêt européen ou la non-application de la décision-cadre 2009/829/JAI constituent une violation des droits fondamentaux des citoyens européens?



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Interrogazioni parlamentari
16 aprile 2013
E-004297-13
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Roberta Angelilli (PPE)                                                                                                                    

 Oggetto:  Sottrazione di minori e mandato di arresto internazionale

Il Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori riceve richieste di aiuto concernenti casi in cui il genitore che ha originariamente sottratto il minore viene sottoposto a mandato di arresto internazionale dall'autorità giudiziaria del Paese membro cui è stato segnalato l'allontanamento da parte dell'altro genitore. In alcuni Stati membri, la procedura che porta all'emissione del mandato di arresto internazionale viene espletata in contumacia e «inaudita altera parte» dall'autorità giudiziaria, che notifica la documentazione all'ultimo indirizzo conosciuto sul suo territorio nazionale. In tal caso, spesso il genitore che ha sottratto il minore non è a conoscenza della procedura in corso e quindi non prende parte al procedimento. Ne risulta che, al momento in cui la sottrazione viene meno, il genitore che ha originariamente commesso la sottrazione viene di fatto a trovarsi nella posizione di non poter avere più alcun contatto con il proprio figlio a causa del mandato di arresto internazionale pendente a suo carico, che ne determinerebbe l'arresto immediato al momento di una sua visita. In alcuni Stati membri, le autorità giudiziarie non provvedono a notificare all'imputato il procedimento che lo riguarda al nuovo indirizzo. Tali procedure sembrerebbero non essere uniformi in tutti gli Stati membri.
La mancata notifica degli atti del procedimento a un indirizzo non più valido e la prosecuzione in contumacia del procedimento ai fini del mandato di arresto internazionale sembrerebbero essere in questi casi in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. D'altra parte, al momento in cui la sottrazione viene meno, il perdurare del mandato di arresto internazionale a carico del genitore che ha originariamente commesso la sottrazione sembrerebbe essere in contrasto con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali.
Al fine di un ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri e alla luce di quanto sopra esposto, non ritiene la Commissione che sia necessario proporre iniziative legislative:
1)ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), per definire norme minime volte a tutelare i diritti della persona nella procedura penale, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
2)ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), per definire norme minime volte a tutelare i diritti del minore vittima, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali?

fonte: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-004297+0+DOC+XML+V0//IT

e la risposta della Commissione europea

25 giugno 2013
E-004297/2013
Risposta di Viviane Reding a nome della Commissione
La Commissione ha rafforzato sia i diritti procedurali degli indagati, definendo disposizioni specifiche per il procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE), sia la protezione delle vittime nei procedimenti penali. Sono già state adottate due direttive(1) ed è stato concordato il testo di una direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale. Sono in corso anche i lavori relativi alle garanzie procedurali per i minori e le persone vulnerabili, all’assistenza legale e alla presunzione di innocenza.
La decisione di promuovere un’azione penale in materia di sottrazione dei minori è una questione di diritto interno. Qualora siano soddisfatti i criteri di emissione del MAE, gli Stati membri possono utilizzarlo per avviare un procedimento penale. Mentre un indagato beneficia di tutte le garanzie procedurali disposte nelle misure di cui sopra, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che, come nel caso dei mandati d’arresto nazionali, gli Stati membri non sono tenuti ad avvisare un indagato dell’emissione di un MAE(2).
Nell’ottobre del 2012, è stata adottata una direttiva sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato(3). Essa richiede esplicitamente che tutte le autorità competenti adottino un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che consideri innanzitutto l’interesse superiore del minore. Essa prevede, inoltre, diritti procedurali specifici, sostegno e misure di protezione per le vittime minorenni nei procedimenti penali.
L’avvio di un procedimento penale può, in talune circostanze, portare ad un rifiuto di riportare indietro il minore. Molte autorità centrali sconsigliano alle istituzioni di ricorrere a tali procedimenti. La Central Authority Practice Guide, in conformità alla convenzione dell’Aia del 1980, stabilisce che l’impatto di un’azione penale per sottrazione di minori sulla possibilità di ottenere il ritorno del minore dovrebbe essere considerato dalle autorità giudiziarie per avviare, sospendere o ritirare le accuse.


(1)Le direttive sul diritto all’interpretazione e alla traduzione (direttiva 2010/64/UE, del 20 ottobre 2010, GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1) e sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012, GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).
(2)Caso C-396/11 Radu (sentenza 29 gennaio 2013).
(3)Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (GU L 315 del 14.11.2012).

fonte: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-004297&language=IT

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A) Interrogazione n. 007711/13
LA MISURA AMMINISTRATIVA "BEISTANDSCHAFT"
DELLO JUGENDAMT TEDESCO
(Spiegazione esaustiva del provvedimento di Beitandschaft qui : Petizione Beistandschaft

Lunedì 01 Luglio 2013 16:32            Redazione  

Interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dagli onn. Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Patrizia Toia, Niccolò Rinaldi, Oreste Rossi

Lo Jugendamt tedesco emette correntemente nel corso della sua attività misure amministrative "Beistandschaft" che sostanzialmente consistono nel mettere in dimora un genitore, spesso non tedesco e non residente in Germania, per il pagamento del sostegno alimentare per il figlio che vive, spesso prima ancora dell'intervento di una sentenza giudiziaria che ne sancisca la legalità, con l'altro genitore in Germania.

In sostanza lo Jugendamt, dopo aver anticipato una somma che ha egli stesso ha stabilito congrua al genitore che vive "de facto" con il figlio, richiede, con la prerogativa e la forza esecutiva di un organismo pubblico, le somme all'altro genitore.

La "Beistandschaft" non è appellabile, non vi è contraddittorio al momento della sua definizione e spesso é viziata da mancata notificazione alla parte che ne apprende l'esistenza soltanto dopo molto tempo, addirittura con il sequestro delle somme richieste dallo stipendio.

Alla luce di quanto sopra esposto e dopo verifica della legislazione tedesca in materia, potrebbe la Commissione dire se:

- ritiene che la misura amministrava "Beistandschaft, sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea;
e più specificatamente se:
- ritiene che una misura amministrativa senza contraddittorio come la "Beistandschaft", in cui un organismo pubblico come lo Jugendamt si sostituisce ad una delle parti contro l'altra, sia compatibile con l'articolo 17 del Regolamento n° 4/2009 del Consiglio, che prevede che la decisione emessa sia riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e quindi sia immediatamente esecutiva;
- ritiene che una misura amministrativa che non preveda nessun tipo di appello come la "Beistandschaft" emessa da un organismo pubblico come lo Jugendamt, sia in contrasto con l'articolo 19 del Regolamento n° 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008.

Fonte: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-007711&format=XML&language=IT
e
http://www.cristianamuscardini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:la-misura-amministrativa-qbeistandschaftq-dello-jugendamt-tedesco&catid=36:Interrogazioni&Itemid=37
e anche : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-007711+0+DOC+XML+V0//IT



B) A QUESTA INTERROGAZIONE LA COMMISSIONE HA COSI RISPOSTO :


IT
E-007711/2013
Risposta di Viviane Reding
a nome della Commissione
(20.8.2013)

Gli onorevoli deputati chiedono alla Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità della Beistandschaft con il diritto dell'Unione europea. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la Beistandschaft in materia di obbligazioni alimentari designa il potere dello Jugendamt (ufficio di assistenza ai minori) di agire in veste di consigliere giuridico del minore. La Commissione sottolinea che la determinazione di un credito alimentare o di prestazioni erogate in luogo degli alimenti, l'organizzazione interna di uno Stato membro ai fini dell'erogazione degli alimenti, la definizione dei poteri dello Jugendamt nell'assistenza ai minori relativamente agli alimenti, il diritto di agire per il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti appartengono alla sfera del diritto nazionale. L'esercizio di tali competenze non rientra nell'applicazione del diritto dell'Unione europea e la Commissione non è pertanto in grado di valutarne la compatibilità.


Peraltro, gli onorevoli deputati chiedono il parere della Commissione sulla compatibilità di una decisione presa dal Jugendamt, nell'ambito delle prerogative di Beistandschaft in materia di obbligazioni alimentari, con gli articoli 17 e 19 del regolamento (CE) n. 4/2009 (regolamento sulle obbligazioni alimentari). La Commissione precisa che lo Jugendamt non è assimilato a una giurisdizione ai sensi del suddetto regolamento; pertanto, ammesso che possa prendere "decisioni unilaterali", queste non fruirebbero delle norme previste dal regolamento sulle obbligazioni alimentari in materia di riconoscimento e di esecuzione, in particolare dell'abolizione dell'exequatur (articolo 17) e della procedura di riesame (articolo 19).



C) A SEGUITO DI QUESTA RISPOSTA PIU' CHE SUPERFICIALE, GLI EURODEPUTATI  Muscardini, Rinaldi, Angelilli, Mazzoni, Toia e Rossi HANNO RIBADITO IL PROBLEMA CON ULTERIORI DUE INTERROGAZIONI:

C1) 1.      Nella risposta all’interrogazione E-007711/2013 la Commissione afferma che “L'esercizio di tali competenze non rientra nell'applicazione del diritto dell'Unione europea e la Commissione non è pertanto in grado di valutarne la compatibilità, ma, com’è noto, esistono strumenti comunitari – quali lo stesso regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 – che si occupano proprio di queste tematiche rendendo evidente una relativa competenza. L’affermazione pone in luce un inammissibile paradosso. Potrebbe chiarire definitivamente la Commissione se, a suo avviso, la competenza delle istituzioni comunitare nelle menzionate materie davvero non sussista, soprattutto in presenza di violazione di diritti fondamentali riconosciuti invece negli altri Paesi dell’Unione?

2.      Poiché la Commissione nella citata risposta afferma che “ammesso che possa [lo Jugendamt] prendere "decisioni unilaterali" desideriamo precisare che l’articolo di legge relativo al provvedimento di Beistandschaft prevede che il provvedimento venga emesso solo su richiesta del genitore che si trova con il minore (in mancanza, in accordo o in violazione di una sentenza di affido) in territorio tedesco e senza nessun tipo di consultazione dell’altro genitore (non di raro vittima della sottrazione di suo figlio) e ne prevede inoltre l’immediata esecutività. Chiediamo pertanto il consenso della Commissione nel definire il provvedimento di Beistandschaft una “decisone unilaterale”

3.      Poiché la Commissione nella citata risposta afferma che “lo Jugendamt non è assimilato a una giurisdizione ai sensi del suddetto regolamento; pertanto, ammesso che possa prendere "decisioni unilaterali", queste non fruirebbero delle norme previste dal regolamento sulle obbligazioni alimentari in materia di riconoscimento e di esecuzione, in particolare dell'abolizione dell'exequatur (articolo 17) e della procedura di riesame (articolo 19)”), potrebbe chiarire se è corretto quanto inteso, che le decisioni dello Jugendamt denominate Beistandschaft, nonché i provvedimenti del Tribunale Familiare che pedissequamente le recepiscono nella sostanza, non vanno sottoposti all’applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e quindi in particolare non beneficiano dell’abolizione dell’exequatur e dell’abolizione della procedura di riesame, di cui agli artt. 17 e 19, e di conseguenza devono e possono essere riesaminati nel merito dalle Autorità Giudiziarie nazionali? 


C2) Nella risposta  all’interrogazione scritta E-007711/213 del 20.08.2013, la Commissione ha fatto riferimento ad “informazioni di cui dispone la Commissione”.

  1. Potrebbe indicare specificamente in cosa consistono le informazioni di cui dispone la Commissione? Si tratta di informazioni provenienti esclusivamente dalla Germania, Paese del quale si contestano i provvedimenti?
  2. La Commissione ha verificato gli articoli del Codice tedesco citati nella Petizione Beistandschaft,  dichiarata ricevibile nel novembre 2012 ed alla quale è stato attribuito il numero 0979-2012?

Nella citata risposta  la Commissione ha affermato che lo Jugendamt opera “in veste di consigliere giuridico del minore”,

  1. Potrebbe chiarire cosa si deve intendere con detta qualifica di “consigliere giuridico” e in che misura viene “giuridicamente consigliato” un minore ad agire contro il suo proprio genitore per ricevere dei soldi?
  2. E come si spiega che detto “consigliere giuridico” ottenga il pagamento degli anticipi sugli alimenti attraverso il Bundesland, prima ancora che il giudice competente abbia sentenziato sull’affido?
  3. Come si concilia questo ruolo con il divieto di esercitare il ruolo di consigliere giuridico per chi giurista non è, e tanto meno lo sono gli impiegati dello Jugendamt?


SIAMO IN ATTESA DI  RISPOSTE ESAUSTIVE CHE CONFERMINO L'ILLEGALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI BEISTANDSCHAFT DELLO JUGENDAMT -------------------------------------------------------------------------



Interrogazione n. 007710/13

CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE IN MATERIA CIVILE:
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN GERMANIA

Lunedì 01 Luglio 2013 16:50            Redazione  

Interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dagli onn. Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Patrizia Toia, Niccolò Rinaldi, Oreste Rossi

Il Mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori ha ricevuto diverse segnalazioni di presunte irregolarità concernenti l'applicazione in Germania della normativa per la concessione del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di controversie transfrontaliere in materia civile.
Viene, infatti, segnalato che spesso in Germania a decidere della concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato in casi di controversie transfrontaliere in materia civile, sia la stessa autorità giudiziaria competente per il merito della controversia.
Altresì in alcuni casi, l'autorità giudiziaria impone al richiedente, ai fini della concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato, di fornire alla controparte i documenti giustificativi relativi al reddito, patrimonio, situazione familiare, e valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente della domanda di patrocinio a spese dello Stato.

Si chiede pertanto alla Commissione se:

- sia in contrasto con la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 Gennaio 2003, che la stessa Autorità giudiziaria competente nel merito decida anche della concessione del patrocinio a spese dello Stato per il richiedente;
- sia in contrasto con la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 Gennaio 2003, che l'Autorità giudiziaria competente richieda che i documenti giustificativi della domanda di patrocinio a spese dello Stato  relativi al reddito, patrimonio, situazione familiare, e valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente debbano essere messe a disposizione della controparte.

e

Question for written answer E-007710/2013
to the Commission
Rule 117
Patrizia Toia (S&D), Roberta Angelilli (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Erminia Mazzoni (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE) and Oreste Rossi (PPE)
Subject:      Cross-border civil disputes: legal aid in Germany
The European Parliament Mediator for International Parental Child Abduction has received a number of reports of alleged irregularities in the application in Germany of laws on legal aid in cross-border civil disputes.
It is reported in fact that in Germany, the court that decides whether or not legal aid should be granted for cross-border civil disputes is often the same court as is competent for the dispute.
Moreover, there are cases where, for the purposes of granting or not granting legal aid, the court orders the applicant to provide the opposing party with documentary proof of income, assets, family situation and an estimation of his/her dependants’ means.
Could the Commission answer the following:
–     The court competent to hear the dispute may also be the court that decides whether the applicant shall be granted legal aid. Does this not contravene Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003?


–     The competent court may order that documentary proof of the legal aid applicant’s income, assets and family situation, and an estimation of his or her dependants’ means, is to be made available to the opposing party. Does this not contravene Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003?
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Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione di Cristiana Muscardini (PPE) e Nathalie Griesbeck (ALDE)




Interrogazione orale di Konrad Szymański alla Commissione


Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione di Cristiana Muscardini



  Interrogazione scritta di Cristiana Muscardini alla Commissione



Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione di Leonardo Domenici (S&D) , Cristiana Muscardini (PPE) e Niccolò Rinaldi (ALDE)


Interrogazione scritta di Urszula Krupa (IND/DEM) alla Commissione



Interrogazione scritta di Konrad Szymański (UEN) alla Commissione



Interrogazione scritta di Matteo Salvini



Interrogazione scritta di Niccolò Rinaldi - Lo Jugendamt viola la Costituzione europea


 Interrogazione scritta di Tomasz Piotr Poręba (ECR) - Jugendamt - violazione diritti genitori


 Interrogazione scritta di Louis Michel - Le discriminazioni dello Jugendamt


Garriaud-Maylam question base 2012

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