mercoledì 26 luglio 2017

Ecco come la Germania finanzia il furto dei bambini stranieri

Ecco come la Germania finanzia il furto dei bambini stranieri: si trattengono i bambini in Germania, tagliando completamente i legami con la madre (o il padre) straniera (o che risiede al di fuori della Germania) senza nessun motivo, se non il fatto che così desidera il padre (o la madre) tedesco*. Poi si emette un decreto che condanna il genitore straniero (qui la madre) a pagare alimenti molto elevati e che non considera la disponibilità economica di quel genitore e neppure se ha altri figli da mantenere (i bambini non tedeschi e residenti al di fuori della Germania hanno evidentemente meno diritti di quelli in Germania). Data l’impossibilità e l’assurdità di pagare per dei figli che non ti riconoscono più come madre/padre, viene aperto un procedimento penale, facendo ben attenzione a indicare che la pena prevista sia superiore ad un anno, in modo da poter poi utilizzare il mandato d’arresto europeo e chiedere l’estradizione di detto genitore!
E il gioco è fatto, hai perso i figli e tutti i tuoi averi. Impossibile rifarsi un’esistenza!

* non gioiscano i padri italiani, perché di fronte ad una madre tedesca saranno loro ad essere discriminati. E’ solo il genitore tedesco ad essere tutelato!

Qui il documento originale e la traduzione:
























Traduzione: 

"Ogg.: istruttoria contro di Lei
Comunicazione circa l’avvio del procedimento istruttorio e possibilità di esprimersi in forma scritta come da §§ 163a comma 1, 136 comma 1 del Codice di procedura penale tedesco in combinato con l’art. 52 comma 1 dell’accordo di Schengen


Egregia signora X
Conduco contro di Lei un’istruttoria per sospetto di violazione del dovere di mantenimento nei confronti di Z. e L. Questo procedimento istruttorio si basa sui seguenti fatti:

Lei è la madre di Z. e L., nati il […] e il […]. Secondo il decreto [ndt.: emesso inaudita altera parte] della pretura di […], Lei non paga per i suoi figli, per lo meno dal novembre 2015, l’assegno di mantenimento di 696,00 euro. Le loro necessità non sono in pericolo solo perché provvede il padre dei bambini, presso il quale Z. e L. vivono.

In base all’attuale situazione dell’istruttoria, esiste il sospetto che Lei sia perseguibile, per la violazione continuata del dovere di mantenimento in due casi di concorso materiale ex §§ 170 comma 1 e 53 del codice penale [tedesco].

Il § 170, comma 1 del codice penale recita:
“Chi si sottrae al dovere legale del mantenimento e mette così in pericolo il sostentamento di coloro che ne hanno diritto o le cui necessità sarebbero in pericolo senza l’aiuto viene punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.”

Le faccio presente che la legge prevede che Lei possa scegliere di esprimersi in relazione all’accusa oppure di non rendere dichiarazioni; Lei ha anche il diritto di consultare in ogni momento un avvocato di sua scelta, anche per una consulenza. Inoltre potrà chiedere di ottenere singole prove a sua discolpa.

La dichiarazione deve essere resa entro il 31.07.2017.

Cordiali saluti
Dr. […]
Procuratore"

Missiva al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

  

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

e p.c.
Ai Consolati d’Italia in territorio tedesco
Ai Deputati e Senatori della Repubblica italiana


Milano/ Roma, 26 luglio 2017


Egr. sig. Ministro
Egr. sigg. Consoli
Egr. Deputati e Senatori della Repubblica italiana


Ogg.: bambini italiani sottratti in Germania


Con la presente desideriamo portare la Vostra attenzione sulla gravissima questione dei bambini italiani sottratti in Germania ai propri genitori dallo Jugendamt tedesco e sul ruolo dei Consolati Italiani presenti sul territorio. Il problema riguarda sempre più coppie di Italiani non separati che si sono trasferiti in Germania per motivi di lavoro (oltre agli Italiani che si separano in Germania e perdono sempre i diritti sui figli), cosicché non ci si può ormai più nascondere dietro alla presunta separazione litigiosa, addotta a giustificazione fino ad oggi.

Il numero dei bambini coinvolti ha raggiunto livelli inaccettabili. Purtroppo non esiste un elenco statistico e comunque non sarebbe probabilmente completo. I nostri connazionali presumono la possibilità di un intervento molto più deciso da parte dei nostri Consolati e restano quasi sempre delusi. Dall’altra parte, noi siamo consapevoli che i Consolati devono seguire le indicazioni che provengo dal Ministero degli Esteri e non possono spingersi oltre. Entrambi gli aspetti vanno senz’altro modificati ed è a questo fine che sottoponiamo le richieste che seguono, affinché i Consolati abbiano un nuovo strumento a disposizione per poter supportare i propri connazionali.

Ricordiamo che in Germania, dopo sei mesi di residenza nel paese, i bambini hanno 3 genitori dei quali il genitore di Stato, lo Jugendamt, è il più potente. Lo Jugendamt siede in Tribunale come parte in causa e indica al giudice la decisione da prendere, ma può sottrarre un bambino ai suoi genitori anche in mancanza di decisione giuridica che si fa emettere solo a posteriori, per giustificare la sottrazione già avvenuta.
  
I genitori, per esempio Italiani, si trovano a combattere contro un’autorità che rappresenta lo Stato stesso. A questa controparte si aggiungono in tribunale altre parti in causa, come il Verfahrensbeistand (che non è l’avvocato del bambino, ma un altro controllore di Stato) e sempre più spesso anche i genitori affidatari tedeschi.
A questa evidente mancanza di equilibrio nella rappresentazione dei diversi interessi va aggiunto il fatto che ogni decisione viene emessa sulla base di presunzioni e nel rispetto del principio del “Kindeswohl”. Il “Kindeswohl”, letteralmente “bene del bambino” è un concetto giuridico “non definito; non esiste una definizione legale astratta di questo concetto” (cit. da missiva del Ministero tedesco per la famiglia del 31 marzo 2017 al Parlamento Europeo: bei dem Begriff des Kindeswohl handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Eine abstrakte Definition dieses Begriffes durch Gesetz gibt es nicht) che viene dunque interpretato in favore delle parti tedesche.

Per dare sostegno concreto a questi genitori abbiamo spesso contattato i servizi sociali italiani del luogo di residenza in Italia precedente al trasferimento, chiedendo e ottenendo la disponibilità a farsi carico dei bambini. Abbiamo coinvolto i Consolati, svolgendo un lavoro di coordinamento anche con gli avvocati. Ma poiché il sistema italiano e tedesco sono incompatibilmente differenti (ved. anche:
http://jugendamt0.blogspot.it/2017/07/incompatibilita-tra-diritti-di-famiglia.html ), ci ritroviamo con lo Jugendamt e il giudice tedesco che si ritengono superiori ai Servizi italiani e, nei casi in cui il Console si presenta all’udienza, spesso viene messo vergognosamente alla porta. Il decreto emesso è sempre la fotocopia di uno solo: per il Kindeswohl, il bene tedesco del bambino, i piccoli italiani devono rimanere in Germania, crescere con una famiglia tedesca, parlare solo tedesco, dimenticare e cancellare i genitori, insieme alla loro identità italiana.

L'attuale assetto dei procedimenti tedeschi in materia di famiglia che vedono la presenza - ingombrante - dello Stato tedesco e dall'altra parte non consentono un pari accesso allo Stato italiano è in piena violazione del principio di non discriminazione (art. 14 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e del diritto ad un equo processo, alla difesa ed al contraddittorio (art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e dunque è incompatibile con l'ordinamento europeo e non tollerabile.

Inoltre tutto ciò è profondamene lesivo della dignità degli Italiani e delle nostre Istituzioni ed Autorità.


Per questo chiediamo espressamente:


-        Che presso i Tribunali familiari tedeschi ci si appelli alla Convenzione di Vienna del 24.04.1963 secondo la quale il Console esercita poteri di Giudice tutelare sul minore italiano residente all’estero;


-        Che in virtù di tale Convenzione - e per riequilibrare la massiccia presenza dello Stato tedesco (Jugendamt) in tutti i procedimenti familiari (anche quelli portanti su bambini binazionali) il Console d’Italia richieda sistematicamente al giudice tedesco territorialmente competente per la causa familiare di essere ammesso al procedimento quale parte in causa

e

-        di voler dare indicazione a tutti i Consolati d’Italia in territorio tedesco di utilizzare sistematicamente questa prassi;

-        di voler dare indicazione a tutti i Consolati d’Italia di richiedere sistematicamente la restituzione del minore italiano all’Italia, indipendentemente dall’idoneità dei genitori;

-        di voler dare indicazione a tutti i Consolati d’Italia di presentare sistematicamente istanza, appunto quale parte in causa, affinché il minore italiano venga preso in carico dai servizi sociali italiani del territorio da cui provengono e nel quale torneranno a vivere i genitori italiani

Considerando che una famiglia affidataria tedesca incassa in media più di 1000 € al mese per ogni bambino e che il pagamento di tali cifre viene anticipato dallo Stato tedesco ma poi richiesto ai genitori, stiamo parlando di miliardi di euro di provenienza italiana (da genitori residenti in Italia e da genitori italiani residenti in Germania) che, attraverso i minori, entrano nelle casse tedesche.

Con l’introduzione della prassi qui richiesta, la frase “la Farnesina segue il caso con attenzione” non verrà più percepita come una giustificazione di facciata, ma acquisirà un significato nuovo, condiviso e apprezzato unanimemente.

Sperando di esserci resi utili, restiamo a disposizione e in attesa di celere riscontro.
Ringraziando, porgiamo
Distinti saluti
Dott.ssa M. Colombo
Responsabile nazionale dello Sportello Jugendamt

----- Missiva inviata a:

ed anche a Deputati e Senatori della Repubblica Italiana

martedì 25 luglio 2017

Le adozioni mascherate dei bambini italiani in Germania

In Germania è stato rubato l’ennesimo bambino italiano e dato in affido a una famiglia tedesca che non riesce ad avere figli. In Germania non si praticano le adozioni, ma sempre affidi sine die che oltretutto rendono un bel gruzzoletto.
Nonostante le esplicite richieste delle Istituzioni Italiane, lo Jugendamt & il giudice tedesco si rifiutano di restituire il bambino.
Gli unici che sembrano vergognosamente agire contro natura e contro il buon senso sono: l’impiegato di origine italiana dello Jugendamt tedesco che insiste nell’affermare che solo in Germania, privato dei suoi affetti e della sua identità, questo bambino avrà un futuro e … il nostro sottosegretario del Ministero degli esteri!

Pubblichiamo qui di seguito la risposta a quanto comunicato da detto segretario e la recente comunicazione del legale dei genitori.


Restiamo in attesa di riscontro, sperando sinceramente di esserci sbagliati e di venire a sapere che il Ministero si è davvero impegnato e ha fatto rientrare il piccolo in Italia.


La lettera: 
Spett.le
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

e p.c.
[...]


25.07.2017

Rif.:    Prot. n. [...]


Egr. Signori
Ci troviamo costretti e rispondere e precisare lo scritto in oggetto, in quanto unica Associazione che da anni assiste i genitori italiani in Germania spesso lasciati soli dalle Istituzioni italiane e perfettamente al corrente della vicenda del piccolo C.
Forti della conoscenza approfondita sia della legislatura, che della lingua e della prassi tedesca in ambito minorile, abbiamo visionato gli atti completi del caso e siamo in costante contatto con tutte le parti coinvolte (ad eccezione dei genitori affidatari).
Per questi motivi non possiamo esimerci dal rettificare le affermazioni per lo meno superficiali che leggiamo nello scritto in oggetto.

Innanzi tutto lo Jugendamt NON è un “Servizio tedesco per la protezione dei minori”, così come strutturato nei restanti paesi UE, bensì il genitore di stato tedesco, parte in causa, coinvolto in tutti i procedimenti familiari in Germania. In quanto parte in causa è pertanto autorizzato a mentire ex § 162 FamFG (Legge tedesca sui procedimenti familiari e di volontaria giurisdizione), funzione che lo rende decisamente “diverso” da un servizio di protezione dell’infanzia” così come da noi inteso.

Non sappiamo da dove provenga l’affermazione del Vs. scritto “L'istanza dello Jugendamt si fonda sulla convinzione, suffragata da apposite perizie psichiatriche, che il reinserimento nel nucleo famigliare comporti rischi per il benessere del piccolo”, ma non è sicuramente veritiera, in quanto non esiste perizia psichiatrica nel fascicolo, ma solo una raccolta di affermazioni di parte, redatta subito dopo la sottrazione, farcita di affermazioni riportate, come per esempio la critica mossa ai genitori per il loro comportamento durante le visite sorvegliate. Citiamo: “Avrebbe notato [ndr: il controllore] che negli incontri, i genitori tenevano sempre C. in braccio [ndr: neonato di pochi mesi]. Non hanno quasi mai optato per la possibilità di farlo giacere per terra, su una coperta [Ihr sei aufgefallen, dass die Eltern bei den Kontakten mit C. ihn ständig auf dem Arm gehalten hätten. Die Möglichkeit, ihn auf eine Decke auf den Fußboden zu legen, hätten sie kaum genutzt]. Sicuramente è unanime l’opinione che tale genere di scritti non è una perizia psichiatrica.

Rinunciamo per il momento a ripercorrere tutte le fasi della criminalizzazione costruita dei genitori per arrivare ai fatti più recenti, apparentemente tralasciati. Scrivete: “Lo stesso legale rappresentante della famiglia sentito dal Consolato sulla decisione del Tribunale di Stoccarda, ha scelto di non ricorrere in appello, in quanto ritiene che la sentenza sia dettagliata e ben argomentata, priva di ogni possibile eccezione di forma”.
L’avvocato non può aver fatto una simile affermazione per i seguenti evidenti motivi:
In un primo momento il tribunale ha restituito i diritti ai genitori sotto estorsione del loro consenso a che il bambino restasse presso la famiglia affidataria [ndr: in questa fase il legale era un altro, in realtà collaboratore dello Jugendamt e non l’attuale legale che è il nostro avvocato di fiducia]; in altre parole sono stati restituiti loro dei diritti a condizione che rinunciassero ad esercitarli [ndr: si chiama “volontariato obbligatorio”, molto in uso nei tribunali familiari tedeschi].
Poi a seguito del nostro intervento, informazione dei media, cambiamento del legale e collaborazione più stretta con il Consolato, il tribunale ha chiesto di verificare, tramite i servizi sociali internazionali, quale era il progetto dei Servizi sociali italiani, per assicurare a C. benessere e protezione, in vista di un’eventuale rientro di C. in famiglia, così come previsto, sia in Germania che in Italia, dalla normativa sull’affido temporaneo. I Servizi Sociali di N. hanno prontamente reagito e risposto non solo una volta, ma già due, disponendo tutte le indagini e le progettualità del caso, ribadendo la loro disponibilità a farsi carico di un bambino italiano, la cui famiglia, genitori e fratellino, e famiglia allargata, risiede in Italia.
A questa disponibilità da parte delle Istituzioni Italiane di N., lo Jugendamt, il genitore di stato tedesco, ha reagito comunicando al tribunale che le autorità italiane non sarebbero in grado di garantire a C. un sano sviluppo, qualità che sarebbe di totale prerogativa dello Jugendamt tedesco.
Il legale dei genitori, in accordo con gli stessi, con il Consolato ed anche con noi, ha già inviato risposta (qui allegata) nella quale si elencano tutte le violazioni e discriminazioni a cui verrebbero così sottoposti, non solo C. e i suoi genitori, ma le istituzioni italiane tutte. Quello che si sta qui realizzando è un’adozione mascherata da affido. I genitori affidatari non riescono ad avere figli e si sono impossessati, con il supporto di Jugendamt e tribunale, di un bambino che rende loro oltre 1.000 € al mese.
Questo caso, lungi dall’essere isolato, è la prassi tedesca.

Concludiamo evidenziando che sarebbe tempo che questo nostro bellissimo ed amatissimo Paese iniziasse a farsi rispettare e che tutelasse i propri concittadini. Solo con un intervento più che deciso di questo Ministero, il giudice tedesco disporrà il rientro del piccolo.

Restiamo a disposizione ed in attesa di Vs. celere riscontro

C.S.IN. Onlus
Sportello Jugendamt
Resp. Dott.ssa M. Colombo

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La comunicazione dell'avvocato dei genitori:

Alla Pretura di ... Tribunale familiare
Germania

Nella causa: C. [nome del minore e RG.]

Relativamente alla presa di posizione dello Jugendamt del 28.06.2017 rispondo con il seguente parere:

La pretesa di non voler ricondurre C. nella sua famiglia è ingiustificata, più esattamente sconcertante, e per nulla condivisibile.

Fondamentalmente un bambino appartiene ai suoi genitori. Ad ogni provvedimento dello Jugendamt, soprattutto nel collocamento di un bambino presso una famiglia affidataria, la finalità è comunque il ritorno del bambino nella sua famiglia di origine, presso i genitori naturali.

Le motivazioni contrarie addotte dallo Jugendamt non sono plausibili. Considerare solo il passato e metterlo in risalto corrisponde all’ammissione di non avere argomenti e della mancanza di volontà di mettere fine all’allontanamento di questo bambino dai suoi genitori italiani in favore dei genitori sostitutivi tedeschi.

Lo Jugendamt nasconde o dimentica volentieri che strappare C. dalla sua famiglia di origine [ndt: il bambino aveva 3 mesi, è stato impedito anche l’allattamento] ha rappresentato per il bambino un trauma che ha influenzato il suo sviluppo psicologico e che continua a farlo. Predicare la continuazione e il rafforzamento di questo peso psichico è irresponsabile anche alla luce del fatto che si è provveduto a che in futuro C. sia accudito e circondato di cure amorevoli e adeguate nella sua famiglia di origine.

C. crescerà e si farà delle domande circa la sua origine e la sua famiglia. Se lo Jugendamt dovesse riuscire a far valere la sua opinione, C. verrà comunque a sapere, al più tardi nel momento della pubertà, che i suoi genitori hanno lottato per lui, mentre le autorità e la famiglia affidataria hanno invece fatto di tutto per impedirne il ritorno presso la sua famiglia di origine. Questo rappresenterà per il ragazzino entrato in pubertà un trauma ancora più forte che lo destabilizzerà. Si può prevedere che rifiuterà allora la famiglia affidataria e si allontanerà da essa. In questo modo non si fa che mettere seriamente in pericolo il suo futuro.

Fa piacere apprendere che C. è stato accolto con amore nella famiglia affidataria. Sicuramente è positivo anche il fatto che C. abbia sviluppato una buona relazione con questa famiglia.

Ma che C. viva ormai da quasi un anno presso questa famiglia non rappresenta assolutamente la motivazione per impedire che torni nella sua famiglia di origine. Il diritto di vivere nella propria famiglia e di non venirne allontanato grazie a provvedimenti delle autorità è un diritto costituzionalmente garantito. Questo diritto coincide con quello dei suoi genitori naturali ed è presente, non solo nella Legge fondamentale, ma anche nella Convenzione europea per i diritti umani; ed ha la precedenza assoluta.

Il fatto che presto sarà un anno che C. viene trattenuto e che abbia sviluppato una relazione con la sua famiglia affidataria non è motivo sufficiente. C. ha una relazione anche con i suoi genitori.

Nei casi di sottrazione, nei quali un bambino viene strappato dalla famiglia ad opera di uno dei genitori, portato all’estero e con ciò allontanato, il passare del tempo e il fatto che vengano poi costruite delle relazione non sono motivi sufficienti per negare il rimpatrio del bambino.

Ci sono molte similitudini tra la sottrazione di un bambino ad opera dello Jugendamt e la sottrazione internazionale messa in atto da uno dei genitori: in entrambi i casi, i legami esistenti vengono spezzati e ricreati in altro luogo. Il passare del tempo non è motivo per sostituire i vecchi legami in favore dei nuovi: l’istanza di restituzione del minore può infatti essere presentata in un arco di tempo fino ad un anno, come previsto dal Regolamento europeo Bruxelles II bis, lo svolgimento del procedimento giuridico fino all’esecuzione forzata della decisione implica altro tempo, eppure un bambino, che nel frattempo è andato a scuola nel luogo in cui è stato condotto e lì ha sviluppato dei legami sociali, deve comunque essere rimpatriato nel suo paese di origine.

C. verrà accolto in Italia in una struttura protettiva che preparerà il suo graduale ritorno nella famiglia di origine, in ciò verrà accompagnato e sorvegliato. Secondo il parere di tutte le parti coinvolte, C. riceverà la necessaria protezione alla quale ogni bambino ha diritto. Pertanto non esiste la benché minima ragione per negare al bambino la sua famiglia e negare il bambino alla sua famiglia.

I genitori del bambino invocano esplicitamente il proprio diritto riconosciuto loro dalla Legge fondamentale e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che garantisce il rispetto della vita familiare, ex art. 6 della Legge fondamentale tedesca e ex art. 8 CEDU, che vengono rammentati di qui seguito:

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La protezione di C. è garantita in Italia, nelle vicinanze della sua famiglia; la facoltà di intervenire nei diritti della famiglia G. – bambini e genitori – è terminata.

Si percepisce con estrema evidenza che lo Jugendamt non si fida delle autorità italiane e della loro capacità di supportare e proteggere C.. E’ anche evidente che lo Jugendamt si ritiene migliore delle istituzioni italiane di protezione dei minori. Questo è sicuramente un modo di vedere che sembra discriminante. Anche questo non è accettabile, nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si legge:

Art. 14
Divieto di discriminazione.

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

I genitori del bambino, a causa dell’atteggiamento dello Jugendamt, si sentono discriminati sulla base della loro nazionalità e identità.

Questo atteggiamento verrà considerato, non solo dalle autorità italiane, ma anche dall’opinione pubblica italiana, con sdegno e indignazione. Si rischia una fortissima reazione dei media.

In conclusione, è per il bene personale di C. e nel suo interesse superiore che egli venga riportato il prima possibile in Italia, in modo da godere lì dei provvedimenti di preparazione e accompagnamento dei Servizi Sociali, finalizzati al suo rientro in famiglia.

Avvocato
[nome qui omesso]

sabato 22 luglio 2017

Si appropriano dei nostri figli e ne pretendono anche i documenti
















Traduzione di una delle ultime comunicazioni dell’Associazione C.S.IN. Onlus (Sportello Jugendamt) allo Jugendamt tedesco che si è appropriato di un’altra bambina italiana, nata in Italia da genitori Italiani, scolarizzata in Italia e residente in Germania dall’anno scorso.
Non contento, lo Jugendamt ricatta la madre affinché consegni la carta d’identità della figlia.
Il mezzo del ricatto è sempre lo stesso, se non ubbidisci non vedi più tua figlia, neppure in visite sorvegliate.

La lettera:

Ogg.: Carta d’identità di Alice Vinciguerra [* nome di fantasia nel rispetto della privacy]

Egregi signori
in qualità di Associazione che supporta genitori e bambini italiani in Germania, siamo stati contattati dalla signora X relativamente al caso della minore Alice Vinciguerra*, nata il // a // Italia, figlia comune della signora x e del signor Y.

La signora X è stata esortata a consegnare la carta d’identità di Alice. Asseritamente la famiglia affidataria [tedesca] avrebbe bisogno di questo documento italiano per andare in vacanza. In sostanza Alice dovrebbe essere spostata da un luogo sconosciuto ad un altro luogo sconosciuto.

A seguito di consultazioni con nostri avvocati e giuristi, possiamo comunicare quanto segue:

La Carta d’identità è un documento italiano, rilasciato dalle Autorità della Repubblica Italiana. La Carta d’identità di un minorenne viene rilasciata solo con l’accordo e la firma di entrambi i genitori. Nessuno dei due genitori può fare ciò che vuole con questo documento. Non è una sua proprietà.

Pertanto la signora X non può consegnare la Carta d’identità di Alice. Potrebbe persino essere perseguibile per questo.

Poiché non si può pretendere dalla signora che si metta in posizione di illegalità, essa non potrà consegnarVi la Carta d’identità di Alice.

Distinti saluti

venerdì 21 luglio 2017

Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco

Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco: ricadute sul processo nostrano per reati endofamiliari. 
Brevissime note a cuta di F. Trapella

La famiglia è un valore che rientra nell’ordine pubblico europeo: sia il diritto dell’Unione, sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo la pongono a fondamento del tessuto sociale, quale luogo di crescita e di formazione dell’individuo.
            Nel 1993, ad esempio, nel caso Hoffman, la Corte di Strasburgo si è concentrata sull’idea di educazione, come diritto/dovere dei genitori ad indirizzare i figli e, al contempo, diritto dei figli ad essere guidati verso un traguardo di convinzioni etiche, sociali o religiose che permetta loro un proficuo accesso alla vita associata.
            Ancora, e sempre procedendo per esempi, l’art. 33 della Carta di Nizza protegge espressamente la vita familiare, facendo seguito alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984, alla Convenzione dell’Aja del 1996 o alla Decisione del Consiglio 2003/93/CE (19 dicembre 2002) che si occupano di tutelare le relazioni tra genitori e figli.
            Insomma, i diritti europei si occupano della famiglia, nelle sue molteplici sfaccettature: l’educazione dei giovani, il ruolo dei genitori (di entrambi: quindi viene esaltato il valore della bigenitorialità), la posizione – personale e patrimoniale – dei figli, ecc.
            Da questa premessa deriva che tutti i Paesi che aderiscono ora all’Unione europea, ora alla Convenzione dei diritti riconoscono e tutelano la famiglia. Se così non fosse, gli ordinamenti nazionali si porrebbero in contrasto con quelli europei, con successivo stravolgimento delle regole gerarchiche tra le fonti.
            Quanto appena detto, però, non significa che tutti gli Stati europei prevedano per la famiglia identici meccanismi di salvaguardia o, più in generale, che regolino allo stesso modo il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini.
            Esempio di ciò si ha nel confronto tra gli artt. 30 e 31 della nostra Costituzione e l’art. 6 della Grundgesetz tedesca.
Il lessico del legislatore costituente nostrano è ricco di verbi che rimandano al campo semantico della protezione: “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (art. 30 Cost.); “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia” (art. 31, comma 1, Cost.);protegge l’infanzia, la maternità, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31, comma 2, Cost.).
Diversa è la scelta terminologica compiuta dalla Legge fondamentale tedesca: “il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale. La cura e l’educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ed un precipuo dovere che loro incombe. La comunità statale sorveglia la loro attività” (art. 6, §§1 e 2, Grundgestez); Contro il volere degli aventi il diritto all’educazione, i figli possono essere separati dalla famiglia solo in base ad una legge, nel caso in cui gli aventi il diritto dell’educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per altri motivi, i figli corrano il rischio di essere trascurati” (art. 6, §3, Grundgesetz).
            Protezione nel senso di agevolazione della crescita familiare, da un lato; protezione come sorveglianza dello Stato sui doveri genitoriali, dall’altro.
            Tanto basta a rendere legittima, in Germania, una struttura statale con ampi poteri di ingerenza sulle famiglie, che partecipa ai giudizi di fronte al tribunale per i minorenni o all’autorità giudiziaria civile in qualità di parte. Ne deriva – volendo esemplificare – che in contenziosi del genere, i genitori dinanzi al giudice sono tre: i due biologici, e l’Amministrazione per la gioventù (in lingua tedesca, Jugendamt).
            Il lungo preambolo conduce al tema in argomento: immaginando, in Italia, un processo penale per reati endofamiliari a dimensione sovranazionale che coinvolga un nostro cittadino e uno tedesco, quali sono le ricadute che derivano su di esso dalla diversità dei due diritti di famiglia? L’esempio tipico è la sottrazione di minore: di due genitori, uno è italiano e l’altro tedesco; quest’ultimo conduce il figlio in Germania; si apre il processo in Italia per il reato previsto dall’art. 574-bis c.p.. A questo punto, ad esempio, la difesa dell’imputato vuole produrre alcune relazioni dello Jugendamt che attestano come il minore si sia integrato bene nel contesto tedesco, con ciò tentando di provare lo stato della necessità: il ragazzino è stato portato oltralpe perché era quella per lui la migliore soluzione possibile e l’Amministrazione per la gioventù tedesca lo conferma.
            Il giudice italiano deve porsi una duplice questione in ordine ai documenti che, in un caso del genere, gli vengono forniti dall’imputato: a) deve compiere il vaglio previsto dall’art. 190 c.p.p., arricchito, stavolta, dalla necessità di acclarare se quelle relazioni siano autentiche e, quindi, quale siano la loro provenienza e il loro contenuto; b) visto che l’art. 190 c.p.p. impone al giudice, tra le altre cose, di escludere prove vietate dalla legge e il successivo art. 191 c.p.p. dichiara inutilizzabile la prova illegittima, egli deve chiedersi se i documenti dello Jugendamt siano o meno conformi alla legge e ai principi costituzionali nostrani.
            Sotto quest’ultimo profilo, quindi, il giudice italiano dovrà compiere le medesime considerazioni svolte in queste pagine, apprezzando il divario tra le previsioni costituzionali italiane e il disposto della legge fondamentale tedesca sulla famiglia.
Altrimenti detto, l’idea di protezione in quanto sorveglianza è estranea all’ordinamento italiano, così come lo sono i poteri invasivi che l’Amministrazione per la gioventù tedesca esercita sulle famiglie.
            Ecco, quindi, che il giudice nostrano non può acquisire le relazioni dello Jugendamt: utilizzarle significherebbe, infatti, trarre informazioni utili al processo da un soggetto che è titolare di poteri sconosciuti al nostro ordinamento. Le attività svolte dall’Ufficio d’oltralpe sono ignote al diritto e al processo civili italiani; del pari ignote sono le relazioni che esitano da quelle attività.
            È dal 1973 che la Consulta ha stabilito che attività compiute in spregio dei diritti inviolabili del cittadino non possono essere assunte a giustificazione di atti processuali: è la nota sentenza 34/1973, da cui la dottrina ha mutuato la definizione di prova incostituzionale. Ed è ad essa che andrebbe ricondotto il documento redatto dallo Jugendamt, in quanto – si ripete – avulso dal sistema in Italia vigente per la regolamentazione dei rapporti intrafamiliari.
Francesco Trapella
(Avvocato a Rovigo – Assegnista di ricerca in

Diritto processuale penale, Università di Ferrara)


L'intervista su questo tema all'avv. Trapella: 




sabato 1 luglio 2017

Un altro strumento del sistema familiare tedesco ...

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, per aiutare l’opinione pubblica ad informarsi relativamente al diritto di famiglia tedesco ed alla sua applicazione.


Ci auguriamo che la nostra attività di prevenzione possa evitare a tanti bambini italiani, figli di genitori che emigrano, di crescere nelle famiglie affidatarie tedesche, perdendo completamente ogni contatto con i propri affetti, la propria lingua e la propria cultura.

La vignetta del cartellone “Jugendamt? Nein, Danke”, presente in rete, soprattutto in Germania, è stata realizzata nel 2009 da Alfio Riccardo Krancic, in occasione della deportazione in Germania dei figli di Marinella Colombo.

Questa e la traduzione del messaggio di una mamma francese. La figlia, non restituita dal padre tedesco dopo un fine settimana passato da lui, vive in Germania da anni [sottrazione legalizzata], con il padre e la di lui moglie tedesca. La ragazzina porta il cognome francese della madre (i genitori non erano sposati), ma questo disturba molto il sistema di germanizzazione, quindi …

“Un avvocato tedesco ha fatto istanza, nel maggio del 2016, a nome di mia figlia [minorenne] chiedendo la sostituzione del cognome (lei porta il mio cognome) con quello dell’attuale moglie del padre. Nel luglio 2016 ho risposto evidenziando che mia figlia è minorenne e che la responsabilità genitoriale è congiunta e che dunque lei non può avviare procedimenti in tribunale! La giudice [tedesca] ha avviato e continuato il procedimento come niente fosse. Ho informato il Consolato di Monaco di Baviera che ha contattato lo Jugendamt di N. Ho presentato una Petizione al Parlamento europeo. La Commissione europea ha inviato il fascicolo allo Jugendamt di Berlino per avere spiegazioni. Quest’ultimo ha chiamato la giudice di N. Nel settembre del 2016 ho dovuto prendere anch’io un avvocato in Germania. Abbiamo ribadito più volte alla giudice che l’istanza introduttiva del procedimento non era ricevibile, ma lei continuava imperterrita.
Seguendo i consigli di Marinella, con l’insistenza del mio avvocato, le telefonate a Monaco e Berlino, la giudice alla fine ha scritto alla controparte chiedendo il suo parere [dellacontroparte!] circa il fatto che mia figlia è minorenne e che “sembrerebbe che la legge non permetta ad un minore di essere parte richiedente in un procedimento di questo tipo”. L’avvocato [di fatto incaricato dal padre tedesco di mia figlia] si è alla fine trovato costretto a ritirare la richiesta, ma ha già annunciato che ne presenterà una nuova.
Bilancio: nel processo della mia cancellazione amministrativa hanno perso un anno.
Speriamo che aver messo qualche ostacolo sul loro cammino li calmi, almeno per un po’!”