e ancora da firmare !!!
https://www.change.org/p/basta-bambini-tenuti-in-ostaggio-in-germania-e-austria
Firmate e fate firmare per obbligare i paesi di lingua tedesca a liberare i bambini tenuti in ostaggio in quei paesi e a rispettare i loro diritti fondamentali !
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PETIZIONE « Beistandschaft »
giudicata ricevibile il 30.11.2012 e alla quale è stato attribuito dal Parlamento europeo il n. 0979-2012
|
Rue
Wirtz 60 B 1047 - Bruxelles - Belgio
PETIZIONE
« Beistandschaft
»
finalizzata a
far dichiarare il provvedimento amministrativo della
“Beistandschaft
dello JUGENDAMT”
misura
discriminatoria e arbitraria, causa di conflitto parentale,
incompatibile
con i principi di una giustizia imparziale,
in concomitanza
a sospendere la
fiducia reciproca necessaria al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
giuridiche di diritto familiare tedesco oggetto di una Beistandschaft,
in particolare
quelle applicabili nell’ambito del Regolamento 4/2009,
in concomitanza
a chiedere la
traduzione avanti la Corte Europea di Giustizia del Governo Federale e dei
Governi dei Länder per violazione intenzionale dei regolamenti europei e
delle convenzioni internazionali e truffa aggravata a danno della comunità
internazionale
in concomitanza
a chiedere alla
Repubblica Federale di Germania il rimborso in favore degli Stati coinvolti
di tutti gli
alimenti percepiti in modo fraudolento a mezzo della Beistandschaft dello
Jugendamt e di reclamarne le indennità
Egregio
signor Presidente della Commissione petizioni,
con
questa petizione denominata “Petizione Beistandschaft”, chiediamo al Parlamento
Europeo, in considerazione degli elementi che seguono, di voler constatare che
il provvedimento di “Beistandschaft
dello Jugendamt” è una misura
arbitraria e discriminatoria nei confronti del genitore non-tedesco o
non-residente in Germania, separato da un cittadino tedesco e che di
conseguenza ogni procedimento e ogni decisione giuridica toccata da questa
misura è discriminatoria e viola i principi di una giustizia libera e
imparziale in Europa.
VISTO :
- che il provvedimento di
“Beistandschaft” dello Jugendamt è una misura puramente amministrativa (art. 1712 e segg. BGB – codice
civile tedesco, art. 55 SGB – codice sociale tedesco, libro VIII);
- che è concessa in modo assolutamente arbitrario e unilaterale
dal dipartimento Beistandschaft dello
Jugendamt[1],
in favore del genitore che trattiene
fisicamente[2]
il minore nella giurisdizione tedesca, di solito il genitore tedesco
nelle coppie binazionali, indipendentemente decisioni giuridiche nel merito che
seguiranno solo più tardi, quando questo provvedimento avrà creato dei fatti
compiuti (art. 1713, 1.2 BGB, art. 1, 2 UhVorschG, già UVG – Legge sulla
concessione di anticipi sugli alimenti);
- che non esiste nessuna possibilità di RICORSO effettivo contro questa
misura per il genitore non-beneficiario, di regola il genitore straniero o che
non risiede in Germania (art. 1715, 1 BGB);
- che attraverso questa misura lo
Jugendamt si appropria dei diritti genitoriali del genitore tedesco o che
risiede nella giurisdizione tedesca, che delega poi al Bundesland per far
valere, in qualità di Stato in nome
del minore, i diritti del
minore e così facendo diviene Beistand,
cioè contemporaneamente genitore e avvocato di Stato e contro il genitore non-tedesco o che non
risiede nella giurisdizione tedesca (Art. 7, 1 UhVorschG);
- che questa misura mette di fatto il
minore sotto tutela amministrativa
del Bundesland nel quale si trova e mette il genitore tedesco, o quello che
trattiene il minore nella giurisdizione tedesca, sotto curatela amministrativa dello Jugendamt per gli aspetti
relativi al riconoscimento di paternità e agli obblighi di alimenti;
- che la prima disposizione di questa misura abilita lo Stato tedesco
a costringere la madre non sposata
a far riconoscere la paternità di suo figlio sulla base di un “volontariato obbligatorio”, con
il fine di imporre la seconda disposizione di questa misura (art. 1712, 1 BGB e
art. 1, 3 UhVorschG);
- che la seconda disposizione di questa misura abilita lo Stato tedesco a costringere il genitore tedesco, o che risiede
nella giurisdizione tedesca, a costituire un debito di alimenti contro il genitore non-tedesco o che
risiede all’estero e portarla a credito
del Bundesland, in cambio della concessione di anticipi sugli alimenti e poi
ad utilizzare detto genitore come schermo per far valere questo credito statale contro il
genitore straniero o che risiede all’estero (art.1712, 2 BGB e art.1, 3
UhVorschG);
- che la concessione di questa misura
interviene nel caso di coppie sposate,
ancora prima di una decisione nel
merito relativa alla potestà genitoriale, all’affido e al diritto di visita,
in ragione di una decisione provvisoria unilaterale
e segreta resa in favore del genitore tedesco o del genitore che
trattiene fisicamente il minore nella giurisdizione tedesca; decisione poi
contradditorizzata per la forma dal tribunale, in occasione della prima udienza
convocata proprio per questo e durante la quale lo Jugendamt – che nell’ambito
della Beistandschaft si è accaparrato i diritti sul minore – si costituisce lui
stesso terza parte in causa
per raccomandare al giudice di trattenere il minore presso il genitore
beneficiario di detta misura; il giudice si serve di questa raccomandazione per
motivare la sua decisione a protezione degli interessi tedeschi;
- che la concessione di questa misura
interviene nel caso di coppie non sposate,
ancora prima che venga adito il
tribunale familiare, in assenza di una qualsivoglia decisione giuridica
relativa all’affido o al diritto di visita;
- che la concessione di questa misura
interviene indipendentemente da una
qualsivoglia decisione giuridica relativa all’affido, o al diritto di
visita emessa da una giurisdizione
terza;
- che questa misura viene concessa
sulla base della domiciliazione
amministrativa del minore nel registro dei residenti del luogo in cui
si trova il minore (Melderegister),
iscrizione effettuata a favore del genitore che trattiene fisicamente il minore
nella giurisdizione tedesca, all’insaputa
del genitore non-tedesco e/o
che non risiede in Germania, e senza
che quest’ultimo ne venga informato; tutto ciò anche se i genitori sono
sposati;
- che questa misura impone di fatto il regime di separazione dei genitori (art.1, 3 UhVorschG in
comb con l’art. 1567 del BGB);
- che questa misura impone l’affido e
la collocazione fisica del minore
presso il genitore beneficiario di detta misura (art.1713 BGB, art.1
UhVorschG);
- che questa misura impone di fatto il trattenimento del minore in Germania
ed esclude ogni tipo di visita al di fuori della giurisdizione tedesca;
- che questa misura impone di fatto l’esclusione del genitore non-tedesco,
o che non risiede nella giurisdizione tedesca, da un contatto effettivo e libero con suo figlio (principio della
presunzione di colpevolezza del diritto tedesco, art. 235cpt) ;
- che questa misura crea la situazione conflittuale perseguita
dalle amministrazioni tedesche per assicurarsi il controllo politico sul minore,
anche tra genitori che non sono necessariamente in litigio sulla gestione
dell’affido e delle visite ai figli;
- che questa misura revoca di fatto l’esercizio della “cura genitoriale
congiunta” (gemeinsame elterliche Sorge, generalmente gemeinsame
Sorge, termine che non corrisponde né
alla potestà genitoriale, né all’affido) al padre che ha riconosciuto la
paternità (Vaterschaftsanerkennung)
ed al quale spetta in ragione della “dichiarazione
di esercizio della potestà genitoriale congiunta” (Sorgeerklärung) che la coppia non-sposata
ha ratificato avanti l’addetto dello Jugendamt
preposto agli atti;
- che questa misura ignora il
riconoscimento di paternità sottoscritto all’estero del padre non-sposato;
- che questa misura designa d’ufficio
il genitore tedesco o
residente in Germania quale genitore affidatario
e collocatario, a discapito dell’altro genitore al quale non riconosce nessun diritto parentale, facendo
di lui il debitore di un debito a
favore del Bundesland, prima ancora di ogni discussione giuridica e
decisone nel merito);
- che tale misura può essere richiesta
solo dal genitore che risiede nella
giurisdizione tedesca o che vi torna stabilmente, l’altro genitore non
può farlo, anche se detiene gli
stessi diritti genitoriali sulla base del diritto nazionale o di una
decisione giuridica (BGB art. 1717);
- che questa misura è attuata dallo
Jugendamt al ricevimento di una semplice dichiarazione
scritta di una qualsiasi altra filiale dello Jugendamt. Non ha qualità
giuridica;
- che questa misura viene accordata a
condizione che il genitore richiedente:
1. risieda in Germania (Art1 §1, n°2
UhVorschG)
2. trattenga
il minore sotto la sua “protezione”
3. viva stabilmente in regime di
separazione (Art1 §1, n°2 et §2 UhVorschG)
4. non riceva alimenti dal genitore
non-tedesco o che risiede all’estero (Art. 9, 1 del UhVorschG);
- che questa misura viene di fatto imposta dallo Jugendamt,
dall’avvocato, dal giudice al genitore tedesco o che risiede in Germania;
l’attuazione di questa misura è infatti presupposto per ottenere determinati sussidi
sociali, per esempio il gratuito patrocinio o gli assegni familiari;
- che questa misura viene imposta con
la finalità inconfessata di
massimizzare il numero e l’importo dei crediti che lo Stato tedesco può far
valere in modo fraudolento anni
dopo, attraverso l’incasso effettuato utilizzando le amministrazioni straniere
(Art.7, 3 UhVorschG);
- che questa misura può essere sospesa
soltanto su richiesta del beneficiario,
cioè colui che non ha nessun interesse a farlo e che, se lo facesse, perderebbe
il sostegno unilaterale che gli accorda lo Jugendamt in qualità di avvocato di Stato o si
ritroverebbe lui stesso minacciato della perdita dei suoi diritti genitoriali perché
non “collabora” con lo Jugendamt (art. 1715 BGB);
- che i costi e le spese dei
procedimenti giuridici intrapresi nell’ambito di questo provvedimenti sono
integralmente a carico dello Stato tedesco che li reclama poi al genitore
debitore (Art7 §4 ultima frase UhVorschG);
- che questa misura esige dal genitore
beneficiario una collaborazione
attiva con lo Jugendamt
contro il genitore straniero
o che risiede all’estero, basata sulla delazione dello straniero in favore
degli interessi tedeschi; il genitore beneficiario deve fornire allo Jugendamt
tutte le informazioni necessarie a stabilire la paternità del bambino e/o
l’incasso degli alimenti (Art7, 3 UhVorschG);
- che questa misura permette di far
valere degli alimenti nell’ambito della concessione di anticipi sugli alimenti,
ancora prima di stabilire il
riconoscimento di paternità (Art1712
BGB combinato con Art1600d BGB, Art 237 FamFG[3]);
- che questa misura permette allo
Jugendamt di stabilire unilateralmente l’importo degli anticipi sugli alimenti
di cui il genitore non-tedesco o che non risiede in Germania è debitore al
tesoro del Bundesland nel quale si trova il minore, indipendentemente dal reddito, dal tenore di vita, dalla
nuova situazione familiare e soprattutto indipendentemente da ogni decisione giuridica e dalla
volontà dei genitori o di eventuali accordi tra essi (Art. 9, 1 UhVorschG);
- che nell’ambito di questa misura,
l’invio di un avviso dello Jugendamt (Bescheid)
redatto in un tedesco volontariamente incomprensibile per qualsiasi
straniero (persino per i traduttori giurati), mancante della traduzione nella
lingua del paese destinatario, mancante della menzione delle vie di ricorso né nel paese
destinatario né in Germania, spedito per posta
ordinaria, senza avviso, senza notifica ufficiale, è sufficiente a fare
del destinatario un debitore nei
confronti del Bundesland (che anticipa arbitrariamente gli alimenti al
minore) per un periodo di 6 anni
(Art. 7, 2 n. 2 UhVorschG);
- che nell’ambito di questa misura, il
Bundesland e il Bund (la federazione dei 16 Bundesländer
rappresentati dal Governo Federale a Berlino) che è coinvolto per un terzo degli importi versati a
titolo di anticipi sugli alimenti, si fanno rappresentare per far valere il
rimborso degli alimenti a nome del minore dal dipartimento Unterhaltvorschusskasse (cassa anticipi su alimenti) dello
Jugendamt (Art8 §1 UhVorschG);
- che nell’ambito di questa misura,
l’invio di tale avviso proveniente da una entità
amministrativa tedesca, senza informazione
alle autorità del paese nel quale risiede il genitore destinatario, è
un attacco alla sovranità
amministrativa di detto Stato;
- che l’invio di un tale avviso ha come
finalità premeditata e calcolata quella di spingere il
genitore destinatario a eleggere
domicilio giuridico in Germania, prima ancora dell’inizio di
procedimenti giuridici, a
fargli riconoscere in questo modo la competenza della giurisdizione tedesca e
le sentenze che pronuncerà, e a fargli perdere in questo modo i diritti che gli
garantisce invece la sua propria Costituzione (e la Comunità internazionale),
in particolare il diritto a una difesa effettiva. Dare mandato a un avvocato
tedesco è infatti assolutamente inutile
visto che non esistono vie di ricorso giuridico contro la misura della
Beistandschaft e che l’avvocato tedesco, per via del suo giuramento, difende
gli interessi (costituzionali) tedeschi e non i diritti del suo cliente
straniero (art. 12° BRAO – codice deontologico degli avvocati tedeschi) ed è
soggetto, come tutte le persone delegate agli affari familiari, al principio
del Kindeswohl
tedesco, in altre parole al mantenimento “del benessere della comunità dei tedeschi ATTRAVERSO il minore” (art. 1697a BGB);
- che l’invio di tale avviso ha come
effetto perverso ma calcolato di spingere l’avvocato
straniero a consigliare al suo cliente di dare
mandato ad un avvocato in Germania, proprio perché non capisce né il
significato né la portata di questa misura e ancora meno la finalità della
giustizia familiare tedesca, e ignora che in questo modo tradisce involontariamente il suo cliente;
- che questa misura permette allo Stato
tedesco di accaparrarsi con l’inganno
la competenza giurisdizionale e creare così le condizioni per trattenere il minore in Germania
e servizi di lui come oggetto del
ricatto per appropriarsi del patrimonio dello straniero (Kindeswohlprinzip);
- che questa misura permette allo
Jugendamt di costituire un debito a carico del genitore non-tedesco o che non
risiede in Germania a favore del Bundesland, a incrementarlo mensilmente, a
ottenere a posteriori (vari
mesi dopo averne dato inizio), la sua legalizzazione
tramite il giudice familiare, nell’ambito di un procedimento giuridico di pura
forma (Unterhaltsverfahren) nel quale
lo Jugendamt utilizza il genitore tedesco (messo di fatto sotto la sua
curatela) come prestanome (i
costi processuali sono rimborsati e l’avvocato tedesco lavora in maniera
autonoma) per ottenere una decisione giuridica contro il genitore non-tedesco o
che non risiede in Germania, decisione contro la quale quest’ultimo non può più opporsi con mezzi
legali in quanto questo procedimento avviene nel momento in cui Jugendamt e
giudice hanno ormai creato una situazione di fatto e trasferito il diritto di
decidere il luogo di soggiorno
del minore (Aufenthaltsbestimmungsrecht) al genitore tedesco, che risiede in
Germania o allo Jugendamt, decisione che giustifica a posteriori il trattenimento fisico del minore presso il
genitore tedesco o residente in Germania così come imposto dalla Beistandschaft
e che di conseguenza giustifica a
posteriori anche il debito creato in anticipo nell’ambito di questa
misura;
- che questa misura permette allo Stato tedesco (rappresentato dal
suo Bundesland) di far valere, in
quanto Stato, l’incasso di un
debito costituito in qualità di Stato ma a nome del minore, servendosi
del genitore tedesco o che vive in Germania come strumento per incassare. A
questo fine, Bundesland e Jugendamt (che si sono
appropriati dei diritti sul minore) restituiscono
al genitore tedesco, cooperando mutualmente
con il giudice familiare
tedesco (che accorda il gratuito patrocinio) e con l’avvocato del genitore tedesco (remunerato con il gratuito
patrocinio) i diritti genitoriali di cui si sono appropriati con l’introduzione
della Beistandschaft, per condurre, servendosi
del genitore tedesco, un procedimento giuridico avanti il giudice familiare per ottenere un titolo esecutivo e far valere
contro il genitore straniero un credito non
impugnabile che il genitore tedesco o residente in Germania (più
esattamente il suo avvocato) ha poi l’obbligo
di cedere nuovamente al Bundesland
(Art. 7, 4 UhVorschG, art. 1613 BGB);
- che questa misura abilita lo Jugendamt, in qualità di curatore di fatto del genitore
tedesco e di tutore di fatto
del minore, di terza parte in causa
e di genitore di Stato nel
procedimento giuridico e inoltre di notaio,
a obbligare il genitore non-tedesco a riconoscere un debito futuro (facendo leva su un
ipotetico diritto di visita con suo figlio) sulla base di introiti fittizi e
contemporaneamente a far avere al genitore tedesco, o che risiede in Germania,
un titolo (vollstreckbare Ausfertigung
der Jugendamtsurkunde) che gli permette in qualsiasi momento una confisca
dello stipendio o il blocco del conto in banca del genitore non-tedesco senza dover ricorrere ad un tribunale,
e gli permette anche di beneficiare gratuitamente dei servizi d’incasso dello
Jugendamt che identifica il domicilio e il datore di lavoro del genitore
debitore, obbliga il datore di lavoro a comunicare i redditi del genitore
debitore, da mandato ad ufficiale giudiziario in favore del genitore tedesco,
alla sola condizione (vollstreckbare Ausfertigung der
Jugendamtsurkunde – Copia esecutiva dell’atto dello Jugendamt) che la
persona dello Jugendamt che emette il titolo d’incasso non sia la stessa che si
è costituita “Beistand”, cioè
curatore del genitore tedesco e tutore del minore nell’implementare la Beistandschaft
(art. 59 SGB VIII – codice sociale tedesco, libro VIII)
- che questa misura permette allo
Jugendamt di costringere con l’inganno e la perfidia il genitore non-tedesco a riconoscere un debito verso il bambino
(i cui diritti sono nelle mani dello Jugendamt e sul quale non può esercitare i
suoi diritti genitoriali) valido 30
anni, se non è prevista altra durata e include gli arretrati degli
alimenti (Unterhaltrückstand – Artt.197 e198 BGB). Il genitore che – giustamente
– si rifiuta di firmare sulla base del volontariato
obbligatorio il documento che gli presenta lo Jugendamt (Verpflichtungsurkunde), documento che
stabilisce il suo debito futuro indipendentemente
dalle decisioni giuridiche e dei suoi redditi futuri, diviene oggetto
di una querela per sospetto (Feststellungs- und Besorgnisklage Art.
256, Art. 259 ZPO – codice di procedura civile tedesco) perché il suo rifiuto
di firmare giustifica il timore
(Besorgnis) di un futuro mancato pagamento, questa
querela apre la strada ad una seconda querela per il pagamento degli alimenti (Unterhaltsklage), trattata dapprima con
provvedimento unilaterale e segreto
senza udienza (provvedimento urgente), nell’ambito della cooperazione tra lo Jugendamt (beneficiario del futuro
credito), dell’avvocato del genitore tedesco (remunerato con il gratuito
patrocinio) che utilizzano il genitore tedesco come prestanome per condurre un procedimento giuridico a spese e
a profitto dello Stato, per assicurarsi
un debito che non è ancora costituito.
Poiché il rifiuto del genitore straniero di riconoscere questo debito
anticipato che lo Jugendamt gli impone è definito come mancanza di cooperazione con quest’ultimo, costi e spese gli
verranno addebitati, anche se riconoscerà poi il suo debito nel corso del
procedimento giuridico. Qualsiasi cosa faccia, il genitore debitore non sfugge
a questi metodi di diritto
dittatoriale, soprattutto perché questo procedimento avviene anche se
questo genitore paga regolarmente gli
alimenti direttamente al genitore tedesco (Bundesgerichtshof, Cassazione
tedesca, Sentenza del 01.07.1998 – XII ZR 271/97: "Der Unterhaltsgläubiger hat grundsätzlich auch dann ein
Rechtsschutzinteresse an - voller - Titulierung seines Unterhaltsanspruches,
wenn der Schuldner den Unterhalt bisher regelmässig und rechtzeitig gezahlt hat"[4]).
Gli aspetti di questo provvedimento costituiscono uno dei numerosi motivi di conflitto genitoriale dissimulato dallo
Jugendamt per appropriarsi del controllo politico sui minori;
- che nell’ambito di questo
provvedimento, il riconoscimento del debito effettuato sotto la pressione dello
Jugendamt (Verpflichtungsurkunde des
Jugendamtes), sotto la minaccia del volontariato obbligatorio non ha la forza giuridica di un atto del
tribunale[5], con
la inconfessata finalità di impedire un riaggiustamento dell’importo o della
durata nell’ambito di un procedimento non contenzioso (art 240 FamFG),
autorizzandolo invece solo nell’ambito di una lunga e costosa azione di modifica
della decisione (Abaenderungsklage –
Art. 239 FamFG) che esige un motivo importante (art. 323, 2 e 3 ZPO – codice di
procedura civile tedesca) e l’estinzione preventiva del patrimonio del
genitore debitore. In altri termini questo riconoscimento di debito del
genitore non-tedesco, che lo Jugendamt trasforma in titolo esecutivo in favore
del genitore tedesco, è praticamente inattaccabile;
- che nell’ambito di una azione di
modifica di questa decisione (Abaenderungsklage)
le parti presenti alla firma devono essere le stesse, tranne che in caso di
delega dei diritti;
- che il settore “Vorschusskasse” dello Jugendamt si nasconde dietro alla definizione
ingannevole di “sozialer Traeger”;
- che la richiesta di Beistandschaft si basa sull’accordo del
genitore tedesco o che
risiede in Germania (che esercita in
questo modo tutti i poteri e soprattutto quello di far parlare l’altro genitore
che vorrebbe solo rivedere suo figlio), lui stesso utilizzato dallo
Jugendamt (cioè messo sotto curatela) a questo fine;
- che questa misura genera in anticipo un
credito non impugnabile,
basato sul semplice fatto che il genitore straniero non ha nessun mezzo per contestarlo, né il fatto che siano
stati concessi arbitrariamente degli anticipi sugli alimenti, né l’importo
mensile stabilito arbitrariamente dallo Jugendamt;
- che questa misura permette alle
autorità tedesche di abusare dei
regolamenti europei per esigere dalle autorità straniere l’esecuzione di una
decisione amministrativa tedesca,
inapplicabile in quanto tale negli altri paesi, ma legalizzata (per il diritto tedesco) a questo fine;
- che questa misura permette alle
autorità tedesche di abusare dei
regolamenti europei per far procedere, in modo calcolato e premeditato all’incasso coatto (confisca dello
stipendio, del patrimonio), ad opera delle autorità straniere, di un credito
contro il quale il loro concittadino non dispone di riscorso effettivo in
Germania e ancora meno nel proprio paese, poiché l’organo incaricato
dell’esecuzione (ufficiale giudiziario o giudice dell’esecuzione) non è in
grado di verificare e comprendere la natura amministrativa, arbitraria, iniqua e xenofoba di questa
decisione pseudo-giuridica tedesca e ancora meno è abilitato a contestarla;
- che questa misura permette l’incasso
forzato nel momento in cui i procedimenti di diritto familiare tedesco
finalizzati a mettere l’esercizio effettivo dei diritti genitoriali del
genitore straniero sotto il controllo
del genitore tedesco (o più esattamente sotto il controllo dello
Jugendamt che utilizza per questo il genitore tedesco) si sono esauriti e il
genitore non-tedesco o che risiede all’estero non ha più vie di ricorso;
- che questa misura permette di nascondere ai Governi stranieri
e alla Commissione europea, con calcolo e premeditazione, che il beneficiario del credito non è
il ricorrente, cioè il genitore tedesco o residente in Germania, ma il Bundesland, in pratica lo Stato tedesco;
- che questa misura permette alle
autorità tedesche di implementare gli effetti coercitivi del titolo esecutivo
(pignoramento del salario) in modo perenne,
cioè oltre la durata dell’applicazione del provvedimento della Beistandschaft
(6 anni) che lo ha introdotto sulla base di una decisione amministrativa
arbitraria e permette di esigere in questo modo, non più il rimborso degli
anticipi sugli alimenti concessi in modo arbitrario nell’ambito della
Beistandschaft, ma di esigere dal genitore non-tedesco o che risiede all’estero
il pagamento degli alimenti (Kindesunterhalt)
calcolati arbitrariamente dallo Jugendamt sulla base della tabella di
Düsseldorf (Düsseldorfer Tabelle),
cioè indipendentemente dal suo
reddito, dal tenore di vita, della nuova situazione familiare del
genitore che risiede all’estero, ma anche indipendentemente
dai redditi del genitore tedesco o che risiede in Germania; una della
finalità della Beistandschaft è infatti quella di massimizzare il prelievo delle ricchezze all’estero in
favore della comunità dei Tedeschi, utilizzando il diritto dei Tedeschi,
conformemente al principio del Kindeswohl
tedesco;
- che questa misura permette alle
autorità tedesche di far valere un credito il cui importo definitivo rimane aperto, con mezzi fraudolenti,
aggirando in modo calcolato e
premeditato i regolamenti
europei (o le decisioni straniere), grazie alla costrizione che deriva dal
titolo esecutivo (europeo);
-
che nell’ambito di questa misura
i documenti trasmessi alle autorità straniere sono esonerati dall’essere in traduzione giurata;
- che la ricerca e il riconoscimento di
paternità è finanziato dallo stato tedesco a favore del beneficiario del
provvedimento che retrocede i
suoi diritti al Bundesland;
- che generalmente questa misura non viene proposta al genitore
non-tedesco della coppia che risiede abitualmente in Germania per
evitare la fuga di capitali all’estero;
- che questa misura permette di
sottrarre i diritti genitoriali al genitore affetto da malattia di lunga durata o da una disabilità, anche se la malattia o la disabilità non
compromettono le sue capacità educative. Questo avviene soprattutto a discapito
del genitore non-tedesco (art1 del UhVorschG - già UVG, Legge sulla concessione
di anticipi sugli alimenti).
TENUTO CONTO:
1.
che
lo JUGENDAMT, amministrazione opaca, è incaricato delle cause familiari in
Germania;
2.
che
il personale dello JUGENDAMT, entità politica locale, non presta nessun tipo di
giuramento (non è cioè tenuto a rispettare nessun codice deontologico);
3.
che
il Governo Federale, garante del rispetto dei trattati e delle convenzioni
ratificate a livello internazionale, dichiara di non avere nessun potere
amministrativo o giuridico sull’entità “JUGENDAMT”;
4.
che
lo JUGENDAMT che decreta la BEISTANDSCHAFT è la terza parte in causa (genitore di Stato) in tutte le udienze
e le cause dei tribunali familiari tedeschi;
5. che
lo JUGENDAMT difende la relazione
bambino-Stato a discapito della relazione bambino-genitore (art. 1697 –
BGB, codice civile tedesco);
6. che
questa misura riguarda tutti i genitori non-tedeschi separati da un cittadino
tedesco, indipendentemente dalla loro nazionalità, dal fatto che siano padri o
madri e indipendentemente dal fatto che risiedano in Germania o altrove;
7. che
questa misura amministrativa costituisce una intrusione nella sovranità
amministrativa degli altri Stati dell’Unione poiché nessuna amministrazione
dello Stato di residenza del genitore non-tedesco viene informata
dell’attuazione di tale misura;
8. che lo JUGENDAMT
si costituisce, tramite questa misura amministrativa arbitraria
(BEISTANDSCHAFT), su richiesta del genitore tedesco, curatore di detto genitore
per appropriarsi dei diritti sul minore e farli poi valere contro il genitore
non-tedesco o che non risiede in Germania, a favore del genitore tedesco;
9. che l’UE ha
creato enormi disparità tra i genitori tedeschi e quelli non-tedeschi,
uniformando i procedimenti per l’incasso, senza prima uniformare la maniera in
cui viene costituito il debito alimentare e le parti in causa;
CONSEGUENTEMENTE:
-
che
la Beistandschaft è uno strumento di politica economica e sociale;
-
che
è strumento di delazione;
- che
questa misura della BEISTANDSCHAFT dello Jugendamt è unica nel suo genere e non
può essere tradotta in nessuna altra lingua (così come “cappuccino” o “sushi”);
- che
questa misura fissa di fatto la
residenza abituale del minore in Germania in modo arbitrario e per via amministrativa (BGB §1713 e
UVG -UhVorschG§1);
- che
crea le condizioni per sospendere definitivamente l’esercizio dei diritti
genitoriali del genitore contro il quale essa viene applicata, di solito il
genitore non-tedesco, in caso di coppie miste (art1716 §1 BGB);
NELLO SPECIFICO:
-
che
il procedimento di BEISTANDSCHAFT viola anche le decisioni di giustizia familiare non tedesche (violazione del regolamento
comunitario Bruxelles II bis);
-
che
il procedimento di BEISTANDSCHAFT è
contrario persino a decisioni del tribunale familiare tedesco;
-
che
la richiesta di BEISTANDSCHAFT del genitore tedesco permette di fare del genitore
non-tedesco o residente all’estero un debitore del Land senza motivo, in
assenza e addirittura in violazione di decisioni giuridiche;
-
che
permette di giustificare il
trattenimento illecito di un minore in territorio tedesco per creare il
fatto compiuto, usato poi per giustificare una ipotetica competenza giuridica
tedesca;
-
che
le richieste e le minacce incessanti prodotte nel corso di questo procedimento,
in un tedesco molto tecnico e incomprensibile, costituiscono una vera
persecuzione al fine di costringere il genitore non tedesco:
§ a dare mandato a
un avvocato in Germania
§ a dichiarare il
suo patrimonio e quello di tutta la sua famiglia
IN CONCLUSIONE,
che questa
misura amministrativa è incompatibile con i principi del Diritto
familiare in Europa e pertanto
CHIEDIAMO:
1. che la misura amministrativa della “Beistandschaft
dello Jugendamt” sia dichiarata misura discriminatoria e arbitraria, origine di
conflitto familiare, incompatibile con i principi di una giustizia imparziale;
2. che siano sospesi il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni giuridiche di diritto familiare tedesco oggetto di una misura
di Beistandschaft, soprattutto quelle che sarebbero applicabili nell’ambito del
RE 4/2009;
3. che questa sospensione rimanga effettiva per il
tutto il tempo necessario alle giurisdizioni europee e alle istanze
internazionali di verificare loro
stesse, anche in base ai fatti, che lo JUGENDAMT non sia più incaricato di
creare dei crediti e del loro incasso per conto dello Stato tedesco;
4. la traduzione del Governo Federale e dei Governi dei
Laender avanti la Corte Europea di Giustizia per violazione intenzionale
dei regolamenti europei e delle convenzioni internazionali e frode aggravata
della comunità internazionale;
5. l’apertura di un’inchiesta finalizzata a valutare
gli importi percepiti dalla Germania in nome della Beistandschaft e la
richiesta alla Repubblica Federale di Germania del rimborso agli Stati
coinvolti di tutti gli alimenti percepiti in modo fraudolento a mezzo della
Beistandschaft dello Jugendamt e la richiesta degli indennizzi;
6. che le decisioni tedesche relative agli alimenti
debbano essere solo giuridiche e che siano subordinate a un diritto di
visita effettivo nel paese di residenza del genitore non-tedesco;
[1] Lo Jugendamt è un‘enorme entità
politico-giuridica (anche se i Tedeschi lo negano) a cui sono affidati
moltissimi compiti, svolti da diversi dipartimenti. Tra i tre principali
dipartimenti troviamo: Allgemeiner
Sozialer Dienst (ASF) incaricato di indagini, informazioni sociali e la
raccomandazione politica al giudice, il dipartimento Beistandschaft incaricato di applicare i provvedimenti di Beistandschaft
e il dipartimento Jugendamtvorschusskasse
incaricato di pagare gli anticipi al genitore beneficiario (per definizione il
genitore tedesco) e di incassarli dal genitore debitore (per definizione quello
straniero).
[2] La Legge recita: “in dessen Obhut sich das Kind befindet”
= sotto la protezione del quale si trova il minore e non del genitore che ne
detiene l’affido, come troppo spesso erroneamente
tradotto dai traduttori giurati.
[3] Di fatto e secondo le pratiche
tedesche, questo codice va inteso come Legge sui procedimenti non-contraddittori. In questa
giurisdizione i tribunale si libera da ogni codice di procedura civile (ZPO)
per sentenziare in base a poteri particolari che gli vengono attribuiti per
servire innanzi tutto gli interessi tedeschi (Legge in vigore dal 1.09.2009).
[4]
Traduzione
: il creditore ha sempre interesse a far riconoscere per vie legali l’importo
totale del credito alimentare che gli è dovuto (NdT : che gli sarà dovuto in
futuro!) anche se il debitore ha pagato regolarmente gli alimenti fino a quel
momento e nei termini dovuti.
[5] I titoli
prodotti dallo Jugendamt non hanno forza
giuridica materiale, ma solo formale (“Jugendamtsurkunden begründen als Vollstreckungstitel keine materielle
Rechtskraft” fonte: www.juraforum.de/lexikon/rechtskraft) che può essere
annullata solo nell’ambito di una richiesta di “restitutio in integrum” (Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand), di un ricorso per revisione (Wiederaufnahmeklage), di un ricorso un per annullamento
dell’autorità della causa giudicata nei termini previsti dall’art. 826 BGB (Durchbrechung der Rechtskraft) o per ricorso
di modifica della decisione (Abänderungsklage).
LA COMMISSIONE HA CHIESTO SPIEGAZIONI ALLE AUTORITA' TEDESCHE E LE RIFERISCE IN QUESTI TERMINI NELLA COMUNICAZIONE AI MEMBRI:
Oggetto: Petizione 0979/2012, presentata da Luc Gigou, cittadino francese, sullo Jugendamt, sul funzionamento dello Jugendamt in Germania e sul carattere discriminatorio delle sue misure amministrative
1. Sintesi della petizione
Il firmatario solleva dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell'UE dell'istituzione tedesca Jugendamt, che interviene nel settore del diritto familiare e in materia d'affidamento dei figli in casi di divorzi tra cittadini tedeschi e di altre nazionalità.
In particolare, si contesta l'istituto del "Beistandschaft" (Curatela) che è concessa, secondo il firmatario in modo arbitrario e in maniera discriminatoria a scapito dei genitori non tedeschi.
Tale decisione amministrativa tenderebbe a creare una situazione de facto che comporta il trattenimento del minore interessato in territorio tedesco.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013
"I firmatari sollevano dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell'UE del concetto giuridico di "Beistandschaft" (curatela) da parte dell'istituzione tedesca Jugendamt (ufficio assistenza dei minorenni), che opera nel settore del diritto di famiglia, in particolare per le obbligazioni alimentari per i minori.
In particolare, i firmatari asseriscono che la Beistandschaft è concessa in modo arbitrario e in maniera discriminatoria a scapito dei genitori non tedeschi. I firmatari ritengono che la concessione della Beistandschaft da parte dello Jugendamt abbia violato il regolamento Bruxelles II bis1.
"In linea di principio, le competenze della Commissione riguardo ad atti e omissioni da parte degli Stati membri si limitano a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il controllo della Corte di giustizia (cfr. articolo 17, paragrafo 1, TUE).
Il diritto di famiglia dell'Unione in materia di alimenti si limita a prevedere norme comuni sulla competenza giurisdizionale, sulla legislazione applicabile nonché sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze in un altro Stato membro.
Sulla base delle informazioni fornite, non è possibile ottenere una panoramica chiara dell'esatta successione degli eventi, delle procedure seguite e delle decisioni adottate dalle autorità tedesche nei casi presentati dai firmatari. Di conseguenza, la Commissione non è nella posizione di eseguire una valutazione dettagliata dei casi. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ritiene che sia necessaria alcuna azione specifica in questi casi. In particolare, non dispone di prove definitive sulle presunte violazioni degli strumenti dell'UE in questione da parte delle autorità tedesche.
In particolare, a partire da giugno 2011, il regolamento (CE) n. 4/20092 ("il regolamento sulle obbligazioni alimentari") è il principale strumento di diritto dell'UE in questo settore. Pertanto, le decisioni adottate dai tribunali degli Stati membri su questioni relative alle obbligazioni alimentari sono riconosciute e attuate in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea sulla base delle norme stabilite in tale regolamento. A tal proposito, la Commissione sottolinea che ai fini degli strumenti di diritto dell'UE sulle obbligazioni alimentari, lo Jugendamt non è equiparato a un tribunale. Pertanto, qualora lo Jugendamt adottasse qualsiasi "decisione unilaterale" nei casi dei firmatari, essa non beneficerebbe delle norme del diritto dell'UE sul riconoscimento e attuazione delle decisioni in materia di alimenti adottate dai tribunali degli Stati membri. È da rilevare che la rivendicazione dei crediti alimentari e l'organizzazione interna di uno Stato membro per concedere gli alimenti sono regolamentate dalla normativa nazionale come anche la facoltà dello Jugendamt di assistere un minore in questioni relative agli alimenti oppure di chiedere il rimborso delle prestazioni erogate al creditore al posto degli alimenti.
Per quanto riguarda, più in particolare, le questioni relative ai diritti fondamentali sollevate dai firmatari, la Commissione desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non dispone di prove definitive sul fatto che nei casi dei firmatari la presunta violazione dei diritti fondamentali segnalata dai firmatari sarebbe avvenuta in fase di attuazione del diritto dell'UE da parte delle autorità tedesche. Nei casi in cui le questioni sui diritti fondamentali emergono quando le autorità nazionali non stanno attuando il diritto dell'UE, spetta solo agli Stati membri garantire che i loro obblighi in materia di diritti fondamentali, derivanti dagli accordi internazionali e dalla loro normativa interna, siano rispettati.
Sulla base degli elementi forniti nelle petizioni, la Commissione non può proseguire l'analisi dei casi in questione. I firmatari possono presentare un'istanza dinanzi ai giudici di ricorso competenti e, qualora ritengano che sussistano violazioni dei loro diritti fondamentali, possono presentare una denuncia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.
A un livello più generale, al fine di incoraggiare la fiducia reciproca nei casi di affidamento dei figli, in occasione del 7° Forum europeo sui diritti del bambino1, la Commissione ha organizzato un seminario sul coinvolgimento delle autorità preposte al benessere dei bambini nei casi di affidamento. Si è tenuto un fruttuoso scambio di opinioni sulle pratiche in quest'ambito. Durante il seminario è stata sottolineata l'importanza della fornitura di informazioni pertinenti ai bambini e ai genitori e della formazione adeguata agli operatori. Tramite i finanziamenti dell'UE2, la Commissione incoraggia la formazione dei professionisti quanto alla partecipazione dei minori nei procedimenti giuridici."
DOVEROSE LE NOSTRE PRECISAZIONI:
****************************************************************
LA COMMISSIONE HA CHIESTO SPIEGAZIONI ALLE AUTORITA' TEDESCHE E LE RIFERISCE IN QUESTI TERMINI NELLA COMUNICAZIONE AI MEMBRI:
Oggetto: Petizione 0979/2012, presentata da Luc Gigou, cittadino francese, sullo Jugendamt, sul funzionamento dello Jugendamt in Germania e sul carattere discriminatorio delle sue misure amministrative
1. Sintesi della petizione
Il firmatario solleva dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell'UE dell'istituzione tedesca Jugendamt, che interviene nel settore del diritto familiare e in materia d'affidamento dei figli in casi di divorzi tra cittadini tedeschi e di altre nazionalità.
In particolare, si contesta l'istituto del "Beistandschaft" (Curatela) che è concessa, secondo il firmatario in modo arbitrario e in maniera discriminatoria a scapito dei genitori non tedeschi.
Tale decisione amministrativa tenderebbe a creare una situazione de facto che comporta il trattenimento del minore interessato in territorio tedesco.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013
"I firmatari sollevano dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell'UE del concetto giuridico di "Beistandschaft" (curatela) da parte dell'istituzione tedesca Jugendamt (ufficio assistenza dei minorenni), che opera nel settore del diritto di famiglia, in particolare per le obbligazioni alimentari per i minori.
In particolare, i firmatari asseriscono che la Beistandschaft è concessa in modo arbitrario e in maniera discriminatoria a scapito dei genitori non tedeschi. I firmatari ritengono che la concessione della Beistandschaft da parte dello Jugendamt abbia violato il regolamento Bruxelles II bis1.
"In linea di principio, le competenze della Commissione riguardo ad atti e omissioni da parte degli Stati membri si limitano a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il controllo della Corte di giustizia (cfr. articolo 17, paragrafo 1, TUE).
Il diritto di famiglia dell'Unione in materia di alimenti si limita a prevedere norme comuni sulla competenza giurisdizionale, sulla legislazione applicabile nonché sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze in un altro Stato membro.
Sulla base delle informazioni fornite, non è possibile ottenere una panoramica chiara dell'esatta successione degli eventi, delle procedure seguite e delle decisioni adottate dalle autorità tedesche nei casi presentati dai firmatari. Di conseguenza, la Commissione non è nella posizione di eseguire una valutazione dettagliata dei casi. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ritiene che sia necessaria alcuna azione specifica in questi casi. In particolare, non dispone di prove definitive sulle presunte violazioni degli strumenti dell'UE in questione da parte delle autorità tedesche.
In particolare, a partire da giugno 2011, il regolamento (CE) n. 4/20092 ("il regolamento sulle obbligazioni alimentari") è il principale strumento di diritto dell'UE in questo settore. Pertanto, le decisioni adottate dai tribunali degli Stati membri su questioni relative alle obbligazioni alimentari sono riconosciute e attuate in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea sulla base delle norme stabilite in tale regolamento. A tal proposito, la Commissione sottolinea che ai fini degli strumenti di diritto dell'UE sulle obbligazioni alimentari, lo Jugendamt non è equiparato a un tribunale. Pertanto, qualora lo Jugendamt adottasse qualsiasi "decisione unilaterale" nei casi dei firmatari, essa non beneficerebbe delle norme del diritto dell'UE sul riconoscimento e attuazione delle decisioni in materia di alimenti adottate dai tribunali degli Stati membri. È da rilevare che la rivendicazione dei crediti alimentari e l'organizzazione interna di uno Stato membro per concedere gli alimenti sono regolamentate dalla normativa nazionale come anche la facoltà dello Jugendamt di assistere un minore in questioni relative agli alimenti oppure di chiedere il rimborso delle prestazioni erogate al creditore al posto degli alimenti.
Per quanto riguarda, più in particolare, le questioni relative ai diritti fondamentali sollevate dai firmatari, la Commissione desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non dispone di prove definitive sul fatto che nei casi dei firmatari la presunta violazione dei diritti fondamentali segnalata dai firmatari sarebbe avvenuta in fase di attuazione del diritto dell'UE da parte delle autorità tedesche. Nei casi in cui le questioni sui diritti fondamentali emergono quando le autorità nazionali non stanno attuando il diritto dell'UE, spetta solo agli Stati membri garantire che i loro obblighi in materia di diritti fondamentali, derivanti dagli accordi internazionali e dalla loro normativa interna, siano rispettati.
Sulla base degli elementi forniti nelle petizioni, la Commissione non può proseguire l'analisi dei casi in questione. I firmatari possono presentare un'istanza dinanzi ai giudici di ricorso competenti e, qualora ritengano che sussistano violazioni dei loro diritti fondamentali, possono presentare una denuncia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.
A un livello più generale, al fine di incoraggiare la fiducia reciproca nei casi di affidamento dei figli, in occasione del 7° Forum europeo sui diritti del bambino1, la Commissione ha organizzato un seminario sul coinvolgimento delle autorità preposte al benessere dei bambini nei casi di affidamento. Si è tenuto un fruttuoso scambio di opinioni sulle pratiche in quest'ambito. Durante il seminario è stata sottolineata l'importanza della fornitura di informazioni pertinenti ai bambini e ai genitori e della formazione adeguata agli operatori. Tramite i finanziamenti dell'UE2, la Commissione incoraggia la formazione dei professionisti quanto alla partecipazione dei minori nei procedimenti giuridici."
DOVEROSE LE NOSTRE PRECISAZIONI:
Egregia Commissione,
rispondo solo ora alla vostra del
28.08.2013 relativa alla Petizione n. 0979/2012 perché, pur essendo una dei firmatari
della Petizione, la cosiddetta “Petizione Beistandschaft”, non ho ricevuto da
parte vostra la comunicazione del 28/8 qui allegata e ciò non mi pare essere quanto
preveda il regolamento.
Esprimo con la presente tutta la
mia perplessità -e dei sempre più numerosi genitori vittime del sistema tedesco
che si uniscono in svariate associazioni- sulla serietà con la quale vengono
esaminate le nostre lagnanze dalla Commissione europea.
Fermo restando l’esattezza delle domande
espresse dalle due rinnovate interrogazioni sulla questione Beistandschaft, presentate nel corrente
mese di ottobre alla Commissione dagli eurodeputati Muscardini, Rinaldi, Toia,
Mazzoni, Angelilli e Rossi, mi chiedo seriamente come sia possibile inoltrare
una comunicazione come la presente del 28/8. Ricordo per inciso che appena un
mese prima avevamo spiegato ai membri del gabinetto della Commissaria Reding,
con dovizia di particolari, e mettendo a disposizione anche documenti, le
distorsioni giuridiche operate dalla Repubblica Federale di Germania e
chiedevamo la sospensione dei Regolamenti che permettono a questo paese di
negarci, nella nostra stessa nazione, i diritti fondamentali riconosciuti dalla
nostra Costituzione.
Invece succede questo: i
cittadini che si lamentano, attraverso lo strumento della petizione, di vedere applicati nel proprio Stato delle decisioni
tedesche inique, in forza dei regolamenti europei (per es. il 2201/2003 e il
4/2009) che le riconoscono senza exequatur, si vedono rispondere che il
“problema” è definito e legalizzato, dunque “risolto” dai regolamenti europei, cioè
da quegli stessi che si denuncia essere, insieme al sistema tedesco, concausa
della violazione.
Con la Petizione n. 0979/2012
denunciavamo e provavamo con documenti e riferimenti legislativi, tra le altre
cose, l’impossibilità di presentare ricorso contro una decisione di Beistandschaft e la Commissione ci
risponde niente di meno che “I firmatari
possono presentare un'istanza dinanzi ai giudici di ricorso competenti”!
Sappiamo bene il motivo per il
quale verrà chiusa questa Petizione che mette in pericolo un sistema di finanziamento miliardario utilizzato dalla
Germania a danno degli altri paesi dell’Unione, e diventa sempre più
chiaro, a noi, una volta europeisti convinti, perché sempre più persone
prendano le distanze da quest’Europa che null’altro dimostra di fare, se non
consegnarci nelle mani dei prevaricatori, quegli stessi che dei nostri figli
europei ne stanno facendo dei germanici.
Distinti saluti
Dott.ssa Marinella Colombo
Milano, 21.10.2013
****************************************************************
PETIZIONE contro la criminalizzazione sistematica dei genitori stranieri in Germania a fini politici, demografici e lucrativi
giudicata ricevibile il 30.11.2012 e alla quale è stato attribuito dal Parlamento europeo il n. 1060-2012
Al Parlamento Europeo - Commissione per le Petizioni
Rue Wirtz 60 B 1047 - Bruxelles - Belgio
PETIZIONE contro
«La criminalizzazione sistematica dei genitori stranieri in Germania
a fini politici, demografici e lucrativi»
finalizzata a
Obbligare gli stati membri a menzionare nella segnalazioni SCHENGEN e nei MAE che emettono, l’origine matrimoniale o meno dei MAE,
Sospendere il riconoscimento reciproco dei MAE e delle decisioni giuridiche in provenienza dalla Germania quando sono, anche solo in parte, basate sull’applicazione dell’art. 235 StGB,
Indagare sulle modalità di applicazione dell’art. 235 StGB (codice penale tedesco) quando la giurisdizione tedesca non è stata adita o non è competente in materia civile,
Dichiarare illegittima la criminalizzazione dei genitori (detentori dei diritti genitoriali) solo in base a un loro cambiamento di domicilio all’interno della zona Schengen e fuori della giurisdizione tedesca,
Imporre che le misure provvisorie in materia civile, emesse dai tribunali tedeschi dopo la partenza del genitore non-tedesco non possano servire da pretesto alla sua criminalizzazione (235 StGB),
Imporre che le decisioni in materia matrimoniale siano prese in modo esplicito, esplicitamente nell’interesse del minore ed esplicitamente nel rispetto del mantenimento del contatto con entrambi i genitori ed entrambe le culture senza condizioni e dichiarare illegali le decisioni di collocamento del minore motivate e giustificate dal KINDESWOHL o dalla pretesa che esista un pericolo per il KINDESWOHL,
Chiedere che le cause civili nelle quali questi principi non sono rispettati, siano nuovamente giudicate in un lasso di tempo inferiore ad un anno, tenendo in considerazione tutti gli aspetti relativi all’educazione dei bambini ed escludendo le considerazioni penali basate sull’art. 235 StGB, permettendo invece ed entrambi i genitori il libero accesso a tutti i documenti che li riguardano e riguardano i figli minori, anche in mancanza di rappresentante legale tedesco,
Introdurre un meccanismo europeo di risarcimento
dei genitori vittime dell’impiego dell’art. 235 StGB (codice penale tedesco) nell’ambito di procedimenti che non rispettino la presunzione di innocenza e si fondino su dichiarazioni non verificabili,
Introdurre un meccanismo europeo che permetta di sopprimere gli inserimenti ingiustificati o abusivi dei genitori nel sistema SIRENE attuati dallo Stato tedesco, per permettere a questi genitori di poter nuovamente circolare in modo libero nello spazio Schengen,
Assicurare che i magistrati tedeschi non utilizzino abusivamente e sistematicamente le eccezioni ai regolamenti europei per evitare l’applicazione in Germania delle decisioni straniere di tipo civile; così facendo infatti, cioè non riconoscendo o non applicando (rendendole non esecutive) dette decisioni, i magistrati tedeschi criminalizzano intenzionalmente i genitori stranieri utilizzando il diritto penale tedesco e se ne servono poi per giustificare in seguito nelle cause civili l’emissione di decisioni inappropriate ma durature che privano il genitore straniero, per lunghi anni, di ogni contatto con i propri figli,
Assicurare che i magistrati tedeschi non utilizzino abusivamente e sistematicamente le eccezioni ai regolamenti europei per sottrarsi all’applicazione delle decisioni straniere di tipo civile e imporre al genitore non-tedesco una domiciliazione giuridica forzata in Germania, indipendentemente dalla competenza iniziale di detto paese,
L’apertura di un’inchiesta internazionale sulla criminalizzazione attuata dallo Stato tedesco ai danni dei membri di una associazione di difesa dei genitori vittime degli abusi delle autorità tedesche,
A informare i popoli dell’Unione europea e in particolare gli studenti dei rischi che corrono andando a vivere in Germania.
Egregio Presidente della Commissione petizioni del Parlamento europeo,
con questa petizione contro la criminalizzazione sistematica e intenzionale dei genitori stranieri in Germania, alla luce degli elementi seguenti, chiediamo al Parlamento europeo di constatare che, a partire dall’applicazione del principio della presunzione di colpevolezza e l’impiego sistematico del diritto penale contro il genitore non-tedesco o che non risiede in Germania, in caso di separazione da un cittadino tedesco, le autorità tedesche violano i diritti garantiti dalle costituzioni delle altre nazioni dell’Unione, facendo prevalere interessi economici e demografici attraverso i procedimenti penali infondati e che servono da motivazione per decisioni assolutamente di parte a detrimento dell’interesse superiore del minore e dei genitori, a solo vantaggio dell’interesse della comunità dei Tedeschi.
Chiediamo pertanto al Parlamento Europeo di constatare che tutte le decisioni giuridiche di natura civile, influenzate da procedimenti penali basati sull’applicazione dell’articolo 235 StGB e sulla presunzione di colpevolezza, sono discriminatorie e violano i principi di una giustizia libera e imparziale in Europa.
VISTE le discriminazioni collegate all’applicazione del diritto tedesco, lo stravolgimento dei regolamenti europei ad opera delle autorità tedesche a fini demografici, politici ed economici e vista la disparità dei sistemi giuridici delle diverse nazioni europee:
Vista la discriminazione in base al sesso dei genitori in Germania
I due articoli del codice civile tedesco (BGB) 1626a 1672 giustificano la discriminazione tra padre e madre:
- l’articolo 1626a BGB stabilisce che il padre non sposato non detiene nessun diritto genitoriale;
- l’articolo 1672 BGB non autorizza il giudice tedesco a riconoscere “la cura genitoriale” a un padre non-sposato in mancanza di accordo della madre tedesca (il codice parla di “cura genitoriale”, mentre la nozione di “affido” o “responsabilità genitoriale” non esiste in Germania).
Questi articoli rendono illegale, per il diritto tedesco, ogni decisione emessa da un altro Stato dell’Unione che riconosce invece dei diritti anche al padre non-sposato. Non essendo legale in diritto tedesco, dette decisioni non possono essere applicate né tenute in considerazione in Germania, in particolare in caso di sottrazione attuata dal genitore tedesco e/o quando la domanda di rimpatrio ex Convenzione Aja emanata da altro Stato coinvolge un cittadino europeo e uno tedesco.
Visto l’abuso del ricorso alle clausole di eccezione del Regolamento europeo 2201/2003, detto Bruxelles IIbis, ad opera delle autorità tedesche in caso di riconoscimento delle decisioni straniere
Il ricorso sistematico delle autorità tedesche all’art. 11.2 del regolamento 2201/2003, indipendentemente dall’età del minore, permette loro di non riconoscere le decisioni giuridiche straniere e dunque di non doverle applicare nella giurisdizione tedesca. Questo atteggiamento costringe le altre giurisdizioni dell’Unione a piegarsi al diritto tedesco e a procedere all’ascolto di bambini di età anche inferiore ai 4 anni; in mancanza di ciò, le decisioni giuridiche del Paese non avranno alcun valore e saranno ritenute inapplicabili in Germania, privando in questo modo il genitore non tedesco di tutti i suoi diritti.
Viste le condizioni di applicazione in Germania delle richieste di rimpatrio ex Convenzione Aja, fondate su decisioni non-tedesche
Queste istanze di rimpatrio diventano inoperanti in Germania in ragione delle molteplici vie di ricorso che la parte tedesca può rivendicare presso i tribunali locali aditi. Questi ricorsi sospendono senza termine e in modo duraturo l’applicazione e l’esecuzione dei decreti di rimpatrio favorevoli al genitore non tedesco. Fino a quando non sono esauriti tutti i gradi di riscorso, non viene eseguito il rimpatrio, creando così una situazione di fatto che non verrà più modificata e renderà impossibile il rimpatrio nel paese d’origine del minore.
In teoria, nelle statistiche, la Germania ordina i rimpatri dei bambini, con decisioni ufficiali di rimpatrio, ma nella pratica questi bambini non lasciano mai il suolo tedesco (nessuna esecuzione). In questo modo le istanze di rimpatrio in Convenzione Aja non hanno nessuna possibilità di portare ad una soluzione che non sia conforme alla volontà del genitore tedesco.
Per guadagnare tempo e privare di validità le decisioni straniere, le autorità tedesche insistono con i genitori affinché diano la propria disponibilità a un percorso di mediazione, cosa che in realtà fa perdere al genitore non tedesco tutti i diritti che già aveva acquisito con la decisione delle sue autorità e/o, peggio ancora, legalizza la sottrazione del minore attuata dal genitore tedesco e la sua permanenza sul suolo tedesco.
A differenza di tutte le autorità centrali, che operano per lo più come una sorta di “passacarte”, non avendo potere decisionale, l’autorità centrale tedesca svolge un ruolo particolarmente attivo in difesa del genitore e dell’interesse tedesco e condiziona l’accettazione delle domande di rimpatrio alla presentazione da parte del genitore straniero di informazioni quali i giustificativi di residenza abituale, documenti che sono in realtà alla base della decisione straniera, nonché al pagamento di ingenti somme di denaro.
Al contrario, quando le richieste di rimpatrio tedesche infondate (poiché in contrasto con una sentenza straniera che stabilisce l’affido del minore) non sono accettate dalle autorità straniere (non tedesche), allora l’autorità centrale tedesca, persino in opposizione alle stesse sentenze civili tedesche, consiglia al genitore tedesco di scavalcare l’autorità centrale straniera e di rivolgersi direttamente al tribunale locale per far valere i propri diritti e ingannare così le autorità competenti.
Le disuguaglianze del trattamento giuridico tra le istanze di rimpatrio tedesche e quelle degli altri stati europei non fanno che acuire la disparità circa le possibilità di rimpatrio, sempre sfavorevoli al genitore non tedesco:
- mentre la richiesta di rimpatrio in convenzione Aja del genitore tedesco è sempre sostenuta nei vari Stati dal procuratore della repubblica che difende cioè gratuitamente l’interesse tedesco a spese del contribuente suo connazionale,
- la richiesta di rimpatrio in convenzione Aja del genitore non tedesco in Germania invece è sostenuta solo da un avvocato tedesco che difende, innanzi tutto per via del suo giuramento (art. 12 Brao) l’interesse della comunità tedesca relativamente ai minori. I costi di questa “difesa” sono interamente a carico del genitore richiedente non tedesco.
Visto il rifiuto di riconoscere l’esecutività delle decisioni provvisorie non tedesche :
Le autorità tedesche, nell’interesse della loro comunità, rimettono sistematicamente in discussione le decisioni provvisorie straniere al momento di doverle applicare in Germania (Causa C-256/09 Valles/Purrucker – 15 luglio 2010 CGUE[1]), mentre esigono (e ottengono!) il riconoscimento delle loro decisioni provvisorie tedesche nelle giurisdizioni degli altri Stati. In questo modo le autorità tedesche (l’autorità centrale tedesca), evidenziando la provvisorietà delle decisioni, costringono le autorità straniere (autorità centrale e magistrati) a giustificare la loro competenza a decidere, cosa che in principio non è autorizzata dai regolamenti europei (2201/2003, Bruxelles II bis). L’autorità centrale tedesca pone come conditio sine qua non la dimostrazione di competenza del giudice straniero, in mancanza della quale non trasmette la richiesta al tribunale locale tedesco.
Le autorità tedesche fanno sempre valere l’iscrizione amministrativa del bambino binazionale all’anagrafe (Melderegister) del luogo di residenza del genitore tedesco, effettuata dallo stesso genitore tedesco all’insaputa di quello straniero, come prova della competenza giuridica delle autorità tedesche.
Mente per i genitori residenti nella giurisdizione tedesca e che, esercitando di fatto l’affido e detenendo il collocamento dei figli, decidono di lasciare la Germania in attesa di una decisione giuridica civile che i tribunali tedeschi non si decidono ad emettere, le autorità tedesche provvedono invece immediatamente alla criminalizzazione di questi genitori non tedeschi, sulla base di provvedimenti urgenti e segreti, non contraddittori, non appellabili ed emessi in meno di 24 ore. Questi provvedimenti che privano il genitore non tedesco di tutti i diritti genitoriali servono a giustificare l’emissione di un MAE. Il riconoscimento dei MAE da parte degli altri Stati giustifica poi, nelle cause civili in Germania, l’esclusione del genitore non tedesco dalla vita dei suoi figli.
Vista l’impossibilità per il genitore non tedesco di difendersi in modo effettivo in Germania:
I magistrati e le amministrazioni tedesche (Jugendamt) non permettono al genitore non tedesco l’accesso al suo fascicolo o a quello di suo figlio. Condizionano questo accesso al fatto di avere un rappresentante legale in Germania che così lo domicilia giuridicamente, de facto, in Germania e gli fa intrinsecamente riconoscere la competenza giuridica della Germania.
Visto che lo Jugendamt è terza parte in causa e genitore di Stato nei procedimenti familiari e controlla che le decisioni tedesche siano conformi all’interesse della comunità dei tedeschi in materia minorile e che dunque è contemporaneamente giudice e parte in causa, sempre in sfavore del genitore che presenta una minore Bindungstoleranz (accettazione di essere costretto sul suolo tedesco)
Visto che l’esercizio dei diritti genitoriali acquisiti al momento della dichiarazione di Gemeinsamesorgeerklärung (=esercizio congiunto della cura genitoriale, concetto senza equivalente nei paesi dell’Unione) è di fatto limitato e condizionato dalla residenza in Germania. La dichiarazione di Gemeinsamesorgeerklärung per un bambino (non corrisponde né alla potestà genitoriale, né all’affido del minore) è applicabile solo nell’ambito della giurisdizione tedesca. I diritti genitoriali riconosciuti dalle autorità tedesche sono direttamente condizionati e limitati dalla residenza nella giurisdizione tedesca, in ragione del codice penale tedesco (art. 235StGB) e della presunzione di colpevolezza. Se il genitore non tedesco lascia la giurisdizione tedesca o risiede al di fuori di essa, per le autorità tedesche, gli asili, le scuole e il genitore tedesco questo rappresenta un pericolo per il Kindeswohl (interesse della comunità dei tedeschi in tema di minori), un rischio di uscita del bambino dalla giurisdizione tedesca che da solo fa del genitore non tedesco un potenziale criminale e che come tale va di conseguenza allontanato dai suoi figli. Ad esempio, il fatto che il genitore non tedesco, al quale una decisione giuridica non tedesca ha riconosciuto l’affido del figlio, si avvicini all’asilo in Germania è interpretato dalle autorità tedesche come il tentativo di sottrarlo alla giurisdizione tedesca (art. 235 StGB) e questo è in Germania un atto criminale. Le dichiarazioni di scuola, asilo o Jugendamt fanno poi definitivamente di questo genitore un vero e proprio criminale. Difendersi da queste gravi accuse diventa impossibile, data la compattezza delle istituzioni tedesche nell’attaccare il genitore straniero. Questa criminalizzazione del genitore straniero permette di giustificare l’emissione di provvedimenti urgenti e provvisori (ma che restano invariati nel tempo) che gli vietano definitivamente ogni contatto con suo figlio.
Visto che i diritti acquisiti con la Gemeinsamesergeerklaerung sono limitati dalla concessione del provvedimento di Beistandschaft al genitore tedesco
In caso di disaccordo sulle questioni riguardanti l’affido, il genitore tedesco e solo lui (condizione di residenza in Germania) può richiedere una Beistandschaft (art. 1717 BGB, codice civile tedesco). Questo procedimento amministrativo privo di vie di ricorso permette di fare del genitore che non risiede in Germania un debitore nei confronti dello stato tedesco, relativamente agli anticipi sugli alimenti versati dallo Stato tedesco al genitore tedesco (art 1715 BGB ; art1 712, 2 BGB, art 1, 3 UhVorschG). Di fatto questo provvedimento fissa la residenza del bambino presso il genitore che beneficia di questo provvedimento, facendo così perdere di fatto al genitore straniero o non residente in Germania tutti i suoi diritti genitoriali in applicazione del principio della presunzione di colpevolezza, ex art 235 StGB (e anche art1,3 UhVorschG in combinazione con l’art 1567 BGB ; art 1713 BGB, art 1 UhVorschG). L’applicazione di questo articolo del codice penale tedesco fa del genitore non tedesco, e su semplice dichiarazione del genitore tedesco, un criminale che ha l’intenzione di far uscire il bambino dalla giurisdizione tedesca (perseguibile penalmente in Germania, indipendentemente dai diritti genitoriali detenuti ed esercitati) e permette quindi, conformemente alla volontà del genitore tedesco, di sopprimere definitivamente ogni tipo di contatto con i suoi figli.
Visto che i diritti acquisiti al momento della Gemeinsamesorgeerklärung sono subordinati al volere del genitore tedesco
Solo il genitore tedesco può annullare la richiesta di Beistandschaft, non esiste nessuna via di ricorso e nessun mezzo giuridico per opporsi alla sua applicazione (art 1715, 1 BGB). L’applicazione del regolamento 4/2009 permetterà ben presto allo Stato tedesco di imporre questo provvedimento amministrativo e discriminante direttamente anche negli altri Stati dell’Unione senza che questi possano esercitare il minimo controllo. Di fatto questa misura amministrativa fa perdere al genitore non beneficiario tutti i suoi diritti genitoriali e lo mette in una posizione di sottomissione ai desiderata del genitore e dello Stato tedesco; tutto ciò ancora prima dell’inizio di un qualsiasi procedimento giuridico (ved. petizione n. 0979/2012 al Parlamento europeo)
Visto che la Germania non è dotata di Costituzione e permane regolata dalla Legge fondamentale (Grundgesetz) di Weimar il cui articolo 146, che ne limitava il campo d’applicazione, è stato abrogato dai parlamentari tedeschi, rendendo così caduca la forza di legge di tutte le decisioni giuridiche tedesche.
La diretta conseguenza delle violazioni citate dei diritti fondamentali, causate dall’applicazione del diritto tedesco e dei regolamenti europei nel caso di genitori non tedeschi, hanno già dato luogo a :
· Condanna penale (Strafbefehl) a una multa di almeno 3.000 euro o 60 giorni di prigione per violazione dell’articolo 235 StGB;
· Condanna emessa senza processo né convocazione delle parti su richiesta del procuratore tedesco, eludendo dunque ogni possibilità di difesa;
· Condanna che vìola deliberatamente il principio della presunzione di innocenza garantita dagli altri Paesi dell’Unione;
· Condanna che interviene dopo le decisioni che regolano gli aspetti relativi all’affido in un paese che non è la Germania e dopo che la non competenza dei tribunali tedeschi è stata riconosciuta dalle autorità di entrambi i paesi;
· Condanna che riporta volutamente una falsa nazionalità del genitore non tedesco (viene indicato come tedesco per eludere l’intervento di un altro Stato);
· Condanna che stabilisce una pena pecuniaria aprendo un debito non definito, il cui importo minimo è fissato in 3.000 euro, senza indicazione di massimo. Questo fornisce alle autorità tedesco uno strumento per negoziare sugli aspetti civili della causa nella quale non hanno competenza giuridica;
· Condanna contro la quale il genitore straniero potrebbe fare ricorso solo domiciliandosi giuridicamente in Germania e riconoscendone quindi la competenza che non ha;
· Condanna che invece tutela il genitore tedesco che ha in precedenza rapito il minore, ma che non è punibile secondo il diritto tedesco (art 235 StGB e art 170 SGB);
· Condanna che conferma quanto i diritti di un padre non sposato siano nulli in Germania poiché:
o secondo il diritto tedesco non gode di nessun diritto genitoriale (artt 1626a e 1672BGB) e non ha nessuna possibilità di far riconoscere una decisione straniera che gli riconosce dei diritti in quanto quest’ultima violerebbe il diritto tedesco
o il giudice tedesco agisce in forza del fatto che la decisione giuridica straniera non avrebbe carattere di esecutività in Germania perché il minore di età inferiore ai 4 anni non è stato ascoltato dal giudice straniero prima di emettere sentenza e fa dunque vale la clausola di eccezione 11,2 del regolamento europeo 2201/2003
o l’avvocato tedesco che rappresenta il genitore straniero difende in primo luogo gli interessi tedeschi (art 12 BRAO, codice deontologico tedesco)
· Le autorità straniere incaricate di far eseguire la condanna tedesca di cui sopra non avranno alcun diritto di verificare nel merito le motivazioni di tale decisione, conformemente ai regolamenti europei in vigore, anche se la stessa decisione vìola palesemente delle sentenze civile straniere rese con il contraddittorio;
· Grazie a tale condanna e in modo fraudolento le autorità tedesche intendono far applicare il diritto tedesco nelle altre giurisdizioni servendosi della via penale, indipendentemente dalla competenza giuridica degli altri Stati, criminalizzando quindi il genitore straniero e facendogli perdere a breve o medio termine tutti i diritti fondamentali di un genitore e obbligandolo a finanziare l’educazione puramente tedesca (germanizzazione) dei figli.
IN CONCLUSIONE
Il genitore straniero non ha nessuna possibilità di avere un processo equo e di far togliere la sanzione penale.
Una volta emessa la condanna, le autorità tedesche riescono con essa a seminare confusione tra le autorità straniere rendendo il genitore non tedesco vittima una seconda volta e privandolo del sostegno delle sue proprie autorità contro gli attacchi incessanti di quelle tedesche.
Il genitore straniero vive nella permanente angoscia di veder eseguita questa condanna dalle sue proprie autorità senza che queste ultime possano esercitare alcun controllo né opporsi. La situazione si aggraverà ancora di più con l’applicazione del regolamento 4/2009 : i genitori stranieri saranno allora consegnati direttamente nelle mani dei predatori tedeschi.
Il genitore tedesco, anche se ha rapito il bambino, non sarà invece mai perseguito. Le autorità tedesche rifiutano infatti la cooperazione giudiziaria, per proteggere il proprio connazionale. In ogni caso l’art 235 StGB considera illecito solo il trasferimento dalla Germania verso l’estero e non il contrario.
Pertanto l’unico genitore a poter essere condannato sarà quello straniero.
Così come anche l’unico genitore ad essere privato del diritto di libera circolazione (minaccia costante dell’emissione di un Mandato d’Arresto Europeo) sarà quello straniero.
Lo stato tedesco criminalizza sistematicamente il genitore straniero utilizzando, o la mancanza di decisione giuridica nella causa civile - come nel caso della dr.ssa Colombo – o una decisione penale emessa senza processo.
CHIEDIAMO pertanto al Parlamento europeo di voler constatare :
1. L’impiego sleale, sistematico e disonesto dei mezzi penali tedeschi in cause puramente civili per crearsi vantaggi indotti ed ottenere il mantenimento forzato dei bambini nella giurisdizione tedesca, eliminandone i genitori stranieri e assicurando loro una educazione puramente tedesca.
2. La gravità della situazione e il vasto numero dei genitori implicati in Europa e nel mondo intero.
3. Non si tratta pertanto di casi isolati o di poche separazioni particolarmente litigiose, ma di un sistema organizzato a fini politici, demografici ed economici
CHIEDIAMO al Parlamento europeo di prendere senza indugio le seguenti decisioni:
Sospensione del mutuo riconoscimento dei MAE e delle decisioni giuridiche provenienti dalla Germania quando sono, anche solo in parte, fondate sull’applicazione dell’articolo 235 StGB.
Obbligo per gli Stati membri di menzionare nelle segnalazioni SIS e nei MAE l’origine matrimoniale o meni dei MAE, pensa l’invalidazione degli stessi.
Apertura di una inchiesta internazionale sulle modalità di utilizzo dell’articolo 235 StGB tedesco nelle cause civili e in quelle nelle quali non la giurisdizione tedesca non è stata adita o non è competente in materia civile.
Dichiarazione di illegalità delle criminalizzazione dei genitori (anche se detentori dei diritti genitoriali) in ragione del loro trasferimento all’interno della zona Schengen, ma fuori dalla giurisdizione tedesca.
Divieto dell’utilizzo dei provvedimenti provvisori nelle cause civili emessi dalla giurisdizione tedesca dopo la partenza del genitore straniero, finalizzati alla sua criminalizzazione.
Imporre e verificare che le decisioni in materia matrimoniale siano emesse a tutela esplicita dell’interesse del minore e nel rispetto esplicito del contatto con entrambi i genitori e entrambe le culture e di conseguenza dichiarare illegali le decisioni di collocazione di un bambino presso uno dei genitori solo in ragione del Kindeswohl o del preteso pericolo per il Kindeswohl che rappresenterebbe il genitore straniero.
Esigere che vengano ri-giudicate nel lasso di tempo di un anno le cause civili nelle quali questi principi non sono stati rispettati, escludendo le considerazioni penali fondate sull’art 235 StGB e assicurando il libero accesso, diretto e senza condizioni (quindi anche senza avvocato) a tutti i fascicoli e documenti che li riguardano e che riguardano i minori.
Istituzione di un meccanismo europeo che permetta di cancellare gli inserimenti fraudolenti, ingiustificati e abusivi dei genitori nel sistema SIRENE, permettendo loro di muoversi di nuovo liberamente nello spazio Schengen.
Assicurarsi che nella pratica i magistrati tedeschi non continuino a utilizzare le eccezioni dei regolamenti europei per sottrarsi all’applicazione in Germania delle decisioni straniere e che smettano in questo modo di non riconoscerle o di non eseguirle; che smettano di criminalizzare intenzionalmente i genitori stranieri servendosi del diritto penale tedesco per giustificare poi dei provvedimenti “urgenti” nelle cause civili che impediscono per anni il contatto del genitore straniero con i suoi figli.
Assicurarsi che nella pratica i magistrati tedeschi non continuino a utilizzare le eccezioni dei regolamenti europei per sottrarsi all’applicazione in Germania delle decisioni straniere, imponendo al genitore non tedesco una domiciliazione giuridica forzata in Germania, indipendentemente dell’iniziale competenza giuridica di questo paese.
Apertura di una inchiesta internazionale sulla criminalizzazione di membri di una associazione di difesa dei diritti di genitori vittime degli abusi delle autorità tedesche, fatta passare per una associazione a delinquere.
Informare i popoli dell’Unione e in particolare gli studenti dei rischi che corrono andando a stabilirsi in Germania.
Questa petizione può essere copiata e inviata online direttamente al Parlamento Europeo attraverso il link : https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/petition.html
[1] Dispositivo sentenza della causa citata : “Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di detto regolamento.”
E' una istituzione da abolire assolutamente! I bambini sono esseri umani e non "merce per i loro acconsentimenti per favore coppie sterile tedesche". E' una istituzione di ladri di innocenti...si appropriano illegittimamente distruggendo la serenita' della famiglia! Sono la vergogna dei diritti umani!!!
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