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venerdì 20 gennaio 2017

Vademecum del rimpatrio - estratto
















Per ottenere il rimpatrio di un minore illecitamente portato o trattenuto all’estero, bisogna innanzi tutti agire sul piano civile e presentare istanza di rimpatrio.

Questo non impedisce di agire anche sul piano penale, fatto che però non porta necessariamente al ritorno del minore. In altre parole, la polizia non può, sulla base di una denuncia penale, andare all’estero a riprendere il bambino.

L’istanza di rimpatrio va attivata con una procedura civile, soprattutto in applicazione della Convenzione dell’Aja 25.10.1980
(
http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf) ratificata con Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/conlus200580.pdf) e, per i paesi europei (tranne la Danimarca) del Regolamento europeo 2201/2003, detto Bruxelles II bis (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:IT:HTML).

Va precisato che si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.
Anche il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso dell’altro genitore che esercita l’affidamento è equiparato ad una sottrazione.

▲ Ai fini dell’applicazione della Convenzione, per richiedere dunque il rimpatrio, la nazionalità del minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale del minore al momento della sottrazione.

Il modulo per l‘istanza di rimpatrio va richiesto al Ministero della Giustizia, Ufficio II - Autorità centrali convenzionali, Area I - Protezione minorenni e diritto di famiglia in ambito internazionale
Via Damiano Chiesa,24 – 00136 Roma
tel. +39 06.68188326-331-535
fax +39 06.68808085
e-mail: autoritacentrali.dgm@giustizia.it

L’istanza andrà compilata (e corredata degli allegati richiesti) dal genitore vittima della sottrazione (che potrà avvalersi di un avvocato, ma può anche farlo da solo) in italiano e nella lingua del paese nel quale il minore è stato portato o trattenuto (o in altra lingua accettata dal paese) entro un anno dal trasferimento/sottrazione.

Se l’indirizzo estero presso il quale si trova il minore non è noto
bisogna chiedere all’autorità centrale, tramite la sua omologa estera, di provvedere al rintraccio.
Una volta ottenuto l’indirizzo, si deve trovare un avvocato in loco (la maggior parte dei paesi aderenti prevede la possibilità del gratuito patrocinio in caso di basso reddito) che apra un procedimento di rimpatrio.
Il giudice straniero adito non deve decidere dell’affido, ma solo confermare o meno che il minore è stato effettivamente sottratto e in questo caso ordinarne il rimpatrio (attenzione: in alcuni paesi, come per esempio la Germania, l’esecuzione della decisione di rimpatrio può essere sospesa per anni, inficiando così la finalità della Convenzione e del Regolamento).
Dall’apertura del procedimento di rimpatrio, il tribunale estero ha a disposizione 6 settimane per emettere il decreto (di rimpatrio o meno).

Se l’indirizzo estero presso il quale si trova il minore è noto
si può agire allo stesso modo appena descritto, ma si può anche adire direttamente il tribunale estero tramite avvocato in loco.

Attenzione! Solo alcuni tribunali sono abilitati ad aprire un procedimento per il rimpatrio, bisognerà pertanto presentare correttamente istanza solo al tribunale competente.

Sul sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HccH) è presente un elenco dei Paesi aderenti e soprattutto il profilo di ogni paese con tutte le caratteristiche specifiche e importanti indicazioni e indirizzi necessari ad avviare e gestire il procedimento di rimpatrio.
Purtroppo tutto ciò non è disponibile in italiano, ma solo in francese e inglese

Nel caso di sottrazione verso la Germania, il giudice tedesco che dovrà decidere sul rimpatrio farà molte difficoltà, utilizzando tutti gli strumenti messi a sua disposizione dal codice di procedura tedesco per negarlo.

In questo caso, consigliamo vivamente di chiedere sostegno professionale inviando una mail a: sportellojugendamt@gmail.com

mercoledì 23 novembre 2016

Lo Jugendamt è autorizzato a mentire dal Codice penale tedesco


Questo scritto della Procura Generale di Berlino (che presentiamo in originale nell’immagine e in traduzione qui sotto) è la risposta ad un genitore che si lamenta del fatto che gli siano stati tolti i figli a mezzo di dichiarazioni false rese dallo Jugendamt.

La Procura Generale di Berlino scrive:

“Inoltre si fa notare che:

La persona indagata non poteva commettere l’illecito penale della dichiarazione mendace non giurata già per il semplice fatto che è stata ascoltata dal tribunale familiare a nome dello Jugendamt quale parte in causa e non come testimone o consulente tecnico.
Ex § 153 del Codice penale [tedesco] può essere perseguito penalmente chi rilascia dichiarazioni mendaci avanti il tribunale se ascoltato come testimone o consulente tecnico.
Secondo il § 162 della Legge sui procedimenti familiari e di volontaria giurisdizione lo Jugendamt è parte in causa nei procedimenti portanti sul “Diritto di cura”. Il tribunale deve ascoltare lo Jugendamt in ogni procedimento nel quale sia coinvolto un minore. E’ proprio in questa funzione è stata ascoltata la persona indagata. Non è possibile ampliare l’ipotesi di reato oltre quanto previsto dalla legge”.

Cerchiamo di capire meglio:
un testimone o un consulente tecnico può essere perseguito penalmente se rilascia dichiarazioni mendaci (false) in tribunale. Lo Jugendamt invece può permettersi di mentire spudoratamente e non sarà mai perseguito.
Peggio ancora, lo Jugendamt ha questo potere perché interviene nei procedimenti in qualità di parte in causa, come terzo genitore o genitore di Stato, depositario di tutti i diritti.

La Procura di Berlino ci fornisce la prova del fatto che tutti i processi in Germania sono manipolati. In altre parole, lo Jugendamt rende una decisione politica sulla base di affermazioni mendaci che i tribunali sono poi obbligati a legalizzare.

 Questa informazione dovrebbe essere presa in considerazione da tutti i governi non-tedeschi e dagli organismi europei per imporre l’immediata sospensione del riconoscimento delle sentenze tedesche.

Ringraziamo la Procura di Berlino che, in poche righe, ci ha spiegato tutta la politica di spoliazione dei genitori non-tedeschi operata dallo Jugendamt in Germania.

domenica 13 novembre 2016

Le madri surrogate della Germania!

Intervento di Karine Bachelier al Parlamento europeo il 10 novembre 2016.

Non solo il sistema tedesco legalizza la sottrazione, poi ti cancella dalla vita dei tuoi figli.
E non lo fa solo con i padri come si potrebbe credere, ma anche volentieri con le madri.



Il sistema tedesco (Jugendamt e tribunali) usa le madri straniere come madri-surrogate e viola la Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo che invece protegge la loro identità.
Ma anche i tedeschi hanno il loro asso nella manica: si stravolge l’identità del bambino (cioè la sua parte non-tedesca) in nome del Kindeswohl che insistono nel sostenere corrisponda al benessere del bambino, tacendo che si tratta del benessere della Germania ATTRAVERSO il bambino.

Qui il video in lingua originale, in francese:


venerdì 11 novembre 2016

La Germania e i TRE genitori di ogni bambino


Intervento dell’on. Martin in Commissione Petizioni il giorno 10 novembre 2016

"I genitori non tedeschi sono sono mai degni di fare i genitori..."



Anche questo eurodeputato si è stancato di non ricevere risposte a chiare domande relative al sistema familiare tedesco.

Non può che constatare che il “benessere del minore” in Germania è quello deciso dal genitore di Stato, lo Jugendamt, che prevede la totale cancellazione del genitore non-tedesco (o di entrambi, se sono entrambi stranieri), la sua lingua e la sua cultura!

E' ufficiale:
- in Germania i bambini  hanno TRE genitori
- il genitore non-tedesco non è mai in grado di fare il genitore, va cancellato

Intervento in lingua originale, in francese




Nuove rivelazioni sullo Jugendamt tedesco!

Commissione Petizioni del Parlamento europeo
Seduta del 10 novembre 2016



Intervento di Eleonora Evi, Presidente del Gruppo di Lavoro sul "Benessere dei minori" in Commissione Petizioni.

Grazie Presidente.

Intendo innanzitutto ringraziare la presenza odierna dei petitioners e delle autorità tedesche. La questione dello Jugendamt, e del più ampio sistema tedesco correlato, è stato oggetto dell’approfondimento in sede di Working Group in ragione delle problematiche rilevanti incontrate da una pluralità di cittadini europei sollevateci in una molteplicità di petizioni.
L’obiettivo, pertanto, è stato quello di avviare un’analisi di sistema cercando di comprendere appieno le possibilità per migliorare la situazione esistente.
Dall’analisi effettuata nell’ultima riunione del Working Group, in presenza di esperti appositamente invitati, sono emersi taluni aspetti che vi sintetizzo di seguito.
Uno degli esperti, la Dott.ssa Marinella Colombo, ha sottolineato le specificità del sistema sul diritto di famiglia tedesco in cui esistono figure giuridiche uniche, impossibili da tradurre perché prive di corrispondenza negli altri sistemi giuridici e amministrativi europei, mentre nel codice civile tedesco (BGB) non esiste il Sorgerecht [sorghe-recht], cioè il diritto di affido, bensì soltanto la “cura genitoriale” (elterliche Sorge) costituita dalla cura del patrimonio (Vermögenssorge) e dalla cura della persona (Personensorge).
In tal senso, è stato evidenziato come talune di tali specificità possano entrare in conflitto o possano rappresentare una chiara violazione di diritti fondamentali dei minori e dei loro genitori, specie nel caso del genitore non tedesco.  
Il Dott. Trapella ha voluto evidenziare come il legame relazionale tra genitori e figli faccia parte di quell’ordine pubblico europeo, cui la Corte di Giustizia dell’UE ma anche la Corte Europea dei diritti umani sono chiamate a tutelare da ogni possibile abuso o violazione. In tal senso, dato il ruolo dello Jugendamt nell’ambito dei procedimenti familiari, si potrebbe ravvisare una violazione di tale ordine pubblico europeo.
L’Avvocato Muriel Bodin si è invece soffermata sui problemi dei diritti dei minori e dei diritti di difesa nel processi istruiti in Germania sul diritto di famiglia.

Sulla base delle petizioni ricevute e delle riflessioni effettuate dagli esperti summenzionati, vorrei addentrarmi pertanto nelle criticità emerse, sulle quali auspico che le autorità tedesche qui presenti possano fornire piena chiarezza.

Parto dal tema della lamentata assenza di statistiche ufficiali, a livello federale o di Land, dalle quali sia possibile comprendere per le coppie bi-nazionali, nella vasta maggioranza dei casi, quale sia la nazionalità del genitore che ottiene la custodia del minore. Nell’eventuale insussistenza di tali dati sarebbe utile comprenderne le ragioni e capire se possa aver luogo l’avvio di un’attività di indagine in tal senso in Germania, con successivo invio presso la nostra Commissione parlamentare di quanto prodotto.

Lo Jugendamt opererebbe sotto l’egida di un’associazione di pubblico-interesse, la AGJ di Berlino, che agisce come organizzazione ombrello di 16 “Landes-Jugendamter” o Direzioni “Nazionali” dello Jugendamt (in ciascuno dei 16 Lander tedeschi).
Il punto che si pone all’attenzione attiene a comprendere se, a livello federale, è corretto ritenere che uno Jugendamt sia esente da controllo parlamentare. Risulta che lo Jugendamt agisca operativamente nell’ambito dell’autonomia dei comuni (art 28-2 GG) e politicamente nell’ambito delle riunioni chiamate “Familientage”, convocate ogni 1-2, ogni volta in un Land diverso. Lo Jugendamt riferisce soltanto al Landesjugendamt che a sua volta riferisce alla AGJ e.V.
E’ inoltre necessario sapere come lo Jugendamt è organizzato, della collaborazione di quali associazioni si avvale, quanti dipendenti impiega (comprese le associazioni a lui correlate, definite “freie Träger”) e di quale budget annuale dispone.
Per una migliore comprensione vorremmo anche ricevere la statistica relativa al numero di minori oggetti annualmente di provvedimenti dello Jugendamt (compresa la Beistandschaft, la Inobhutnahme, la Verfahrenspflegschaft, ecc..)

Riguardo al ruolo ed al funzionamento dello Jugendamt, si è evidenziato il suo ruolo di terzo genitore in quanto parte in causa in ogni procedimento familiare, così come disposto dal codice sociale tedesco (SGB), libro VIII. Egli pare svolgere il ruolo di “tutore” anche se i genitori sono nel pieno possesso dei loro diritti sui figli, a differenza dunque di quanto avviene negli altri paesi dell’Unione.
Per comprenderne appieno le sue funzioni e le sue finalità è necessario sapere in quale momento del procedimento lo Jugendamt rimette al giudice la sua “raccomandazione” (Empfehlung des Jugendamtes an das Familiengericht) che, come è stato evidenziato da più parti, il giudice non potrà che seguire.

Lo Jugendamt sarebbe altresì responsabile dell’implementazione delle decisioni giudiziarie e può interpretare le stesse in maniera restrittiva o estensiva se ritiene necessario. L’attuazione di tali decisioni giudiziarie può aver luogo talvolta in tempi molti lunghi e sembra che in taluni casi ciò abbia configurato la violazione del diritto all’attuazione di una decisione in un ragionevole periodo di tempo. 
In tal senso è lecito chiedersi sulla base di quale presupposto normativo e di quali modalità le autorità tedesche possano intervenire per evitare tali violazioni ed assicurare la salvaguardia di precisi diritti.

Lo Jugendamt si troverebbe anche nella condizione giuridica di poter emettere una decisione sulle misure temporanee da adottarsi prima dell’implementazione di una decisione giudiziaria, prescindendo da considerazioni correlate alla situazione dei genitori.
In tal senso esiste per uno o entrambi i genitori la possibilità di contestare immediatamente tali misure o è necessario attendere l’udienza nel merito che avviene solo dopo mesi e quindi a situazione di fatto già consolidata?

E’ emerso, altresì, che i servizi di uno Jugendamt possano valutare la performance dei giudici nei casi giudiziari correlati al diritto di famiglia.
Oltre a chiedervi contezza di tale assunto, sottolineo se ciò non rappresenti una chiara influenza sul percorso di carriera dei giudici.

Ulteriore elementi al vaglio hanno riguardato le audizioni dei minori in Germania nell’ambito dei processi sulle questioni familiari, esperibili sin dall’età di tre anni del minore, in difformità con quanto avviene in altri Paesi europei, nonché come tali interviste avvengano in assenza di registrazioni, con l’impedimento tanto per i genitori quanto per gli avvocati di parte di assistervi.
I genitori riceverebbero esclusivamente un breve sunto.
Chiedo chiarimenti, altresì, sul fatto che il riconoscimento di decisioni giudiziarie emesse all’estero sia sistematicamente rifiutato dalle autorità tedesche nei casi in cui il minore non sia stato ascoltato (anche nella situazione in cui esso sia molto piccolo).

Un generale rilievo attiene alla definizione ed interpretazione di “Kindeswohl”, che è apparso alquanto problematico. Tale concetto può dar luogo ovviamente a discussioni senza fine ma dovrebbe ad ogni modo correlarsi ad una valutazione caso per caso.
In base a quale principio agisce lo Jugendamt e, se si tratta del Kindeswohl, come lo definisce?

E’ stato evidenziato come sulla base dell’ordine pubblico europeo, le autorità pubbliche debbano rispettare la privacy familiare nonché l’autonomia genitoriale sulle modalità di crescere i figli. Pertanto una richiesta di negazione della custodia o del diritto di visita di uno dei genitori andrebbe adeguatamente fondata sul presupposto del chiaro pericolo per il benessere del minore e non su presunzioni.
  
Oggetto di analisi degli esperti sono stati il “VERFAHRENSBEISTAND” e [ferfarens-baisch-tand] e la “BEISTANDSCHAFT” [baisch-tand-schaft] nell’ambito dei procedimenti riguardanti dispute familiari, molto spesso contestati dai petitioners come potenzialmente in violazione dei diritti dei genitori e dei bambini.
I petitioners affermano che il Verfahrensbeistand, in quanto “assistente del procedimento” (e NON  “avvocato del bambino”) sia più preoccupato di mantenere il bambino sotto giurisdizione tedesca, anche cancellando un genitore, piuttosto che di assicurare il contatto del bambino con entrambi i genitori, entrambe le lingue e le culture.
La BEISTANDSCHAFT si qualificherebbe invece come procedura che consente unilateralmente allo Jugendamt di adottare attraverso atti amministrativi, e prima di una decisione giudiziaria, una serie di misure vincolanti. Sarebbe idoneo comprendere se i genitori hanno la possibilità di appellare/contestare tali misure e se, in caso di minore binazionale residente all’estero anche il genitore non-tedesco residente all’estero può godere degli importi pagati dallo Jugendamt nell’ambito della Beistandschaft.
A tale aspetto, in ultima istanza, si correla inoltre la pratica dei parte dei Tribunali tedeschi di non provvedere alla traduzione, all’atto della notifica (che avverrebbe nella sola lingua tedesca), degli atti giudiziari ed extragiudiziali relativi a questioni transfrontaliere che coinvolgono particolarmente minori bi-nazionali, non redatti in una lingua compresa dal destinatario non tedesco o similmente non redatti nella lingua ufficiale dello Stato Membro a cui è inviata la notificazione o la comunicazione. Se a tale notifica o comunicazione il destinatario si oppone richiedendo la traduzione di tali atti, i Tribunali tedeschi condannerebbero il destinatario medesimo al pagamento delle spese sostenute per la traduzione, ravvisandosi pertanto una potenziale violazione del Regolamento 1393/2007.

Sulle questioni suesposte, sinteticamente illustrate, chiedo pertanto un preciso chiarimento atto a coadiuvare il lavoro non solo del Working Group ma dell’intera Commissione PETI. 

Nuove rivelazioni sullo Jugendamt tedesco!

Commissione Petizioni del Parlamento europeo
Seduta del 10 novembre 2016



Intervento di Eleonora Evi, Presidente del Gruppo di Lavoro sul "Benessere dei minori" in Commissione Petizioni.

Grazie Presidente.

Intendo innanzitutto ringraziare la presenza odierna dei petitioners e delle autorità tedesche. La questione dello Jugendamt, e del più ampio sistema tedesco correlato, è stato oggetto dell’approfondimento in sede di Working Group in ragione delle problematiche rilevanti incontrate da una pluralità di cittadini europei sollevateci in una molteplicità di petizioni.
L’obiettivo, pertanto, è stato quello di avviare un’analisi di sistema cercando di comprendere appieno le possibilità per migliorare la situazione esistente.
Dall’analisi effettuata nell’ultima riunione del Working Group, in presenza di esperti appositamente invitati, sono emersi taluni aspetti che vi sintetizzo di seguito.
Uno degli esperti, la Dott.ssa Marinella Colombo, ha sottolineato le specificità del sistema sul diritto di famiglia tedesco in cui esistono figure giuridiche uniche, impossibili da tradurre perché prive di corrispondenza negli altri sistemi giuridici e amministrativi europei, mentre nel codice civile tedesco (BGB) non esiste il Sorgerecht [sorghe-recht], cioè il diritto di affido, bensì soltanto la “cura genitoriale” (elterliche Sorge) costituita dalla cura del patrimonio (Vermögenssorge) e dalla cura della persona (Personensorge).
In tal senso, è stato evidenziato come talune di tali specificità possano entrare in conflitto o possano rappresentare una chiara violazione di diritti fondamentali dei minori e dei loro genitori, specie nel caso del genitore non tedesco.  
Il Dott. Trapella ha voluto evidenziare come il legame relazionale tra genitori e figli faccia parte di quell’ordine pubblico europeo, cui la Corte di Giustizia dell’UE ma anche la Corte Europea dei diritti umani sono chiamate a tutelare da ogni possibile abuso o violazione. In tal senso, dato il ruolo dello Jugendamt nell’ambito dei procedimenti familiari, si potrebbe ravvisare una violazione di tale ordine pubblico europeo.
L’Avvocato Muriel Bodin si è invece soffermata sui problemi dei diritti dei minori e dei diritti di difesa nel processi istruiti in Germania sul diritto di famiglia.

Sulla base delle petizioni ricevute e delle riflessioni effettuate dagli esperti summenzionati, vorrei addentrarmi pertanto nelle criticità emerse, sulle quali auspico che le autorità tedesche qui presenti possano fornire piena chiarezza.

Parto dal tema della lamentata assenza di statistiche ufficiali, a livello federale o di Land, dalle quali sia possibile comprendere per le coppie bi-nazionali, nella vasta maggioranza dei casi, quale sia la nazionalità del genitore che ottiene la custodia del minore. Nell’eventuale insussistenza di tali dati sarebbe utile comprenderne le ragioni e capire se possa aver luogo l’avvio di un’attività di indagine in tal senso in Germania, con successivo invio presso la nostra Commissione parlamentare di quanto prodotto.

Lo Jugendamt opererebbe sotto l’egida di un’associazione di pubblico-interesse, la AGJ di Berlino, che agisce come organizzazione ombrello di 16 “Landes-Jugendamter” o Direzioni “Nazionali” dello Jugendamt (in ciascuno dei 16 Lander tedeschi).
Il punto che si pone all’attenzione attiene a comprendere se, a livello federale, è corretto ritenere che uno Jugendamt sia esente da controllo parlamentare. Risulta che lo Jugendamt agisca operativamente nell’ambito dell’autonomia dei comuni (art 28-2 GG) e politicamente nell’ambito delle riunioni chiamate “Familientage”, convocate ogni 1-2, ogni volta in un Land diverso. Lo Jugendamt riferisce soltanto al Landesjugendamt che a sua volta riferisce alla AGJ e.V.
E’ inoltre necessario sapere come lo Jugendamt è organizzato, della collaborazione di quali associazioni si avvale, quanti dipendenti impiega (comprese le associazioni a lui correlate, definite “freie Träger”) e di quale budget annuale dispone.
Per una migliore comprensione vorremmo anche ricevere la statistica relativa al numero di minori oggetti annualmente di provvedimenti dello Jugendamt (compresa la Beistandschaft, la Inobhutnahme, la Verfahrenspflegschaft, ecc..)

Riguardo al ruolo ed al funzionamento dello Jugendamt, si è evidenziato il suo ruolo di terzo genitore in quanto parte in causa in ogni procedimento familiare, così come disposto dal codice sociale tedesco (SGB), libro VIII. Egli pare svolgere il ruolo di “tutore” anche se i genitori sono nel pieno possesso dei loro diritti sui figli, a differenza dunque di quanto avviene negli altri paesi dell’Unione.
Per comprenderne appieno le sue funzioni e le sue finalità è necessario sapere in quale momento del procedimento lo Jugendamt rimette al giudice la sua “raccomandazione” (Empfehlung des Jugendamtes an das Familiengericht) che, come è stato evidenziato da più parti, il giudice non potrà che seguire.

Lo Jugendamt sarebbe altresì responsabile dell’implementazione delle decisioni giudiziarie e può interpretare le stesse in maniera restrittiva o estensiva se ritiene necessario. L’attuazione di tali decisioni giudiziarie può aver luogo talvolta in tempi molti lunghi e sembra che in taluni casi ciò abbia configurato la violazione del diritto all’attuazione di una decisione in un ragionevole periodo di tempo. 
In tal senso è lecito chiedersi sulla base di quale presupposto normativo e di quali modalità le autorità tedesche possano intervenire per evitare tali violazioni ed assicurare la salvaguardia di precisi diritti.

Lo Jugendamt si troverebbe anche nella condizione giuridica di poter emettere una decisione sulle misure temporanee da adottarsi prima dell’implementazione di una decisione giudiziaria, prescindendo da considerazioni correlate alla situazione dei genitori.
In tal senso esiste per uno o entrambi i genitori la possibilità di contestare immediatamente tali misure o è necessario attendere l’udienza nel merito che avviene solo dopo mesi e quindi a situazione di fatto già consolidata?

E’ emerso, altresì, che i servizi di uno Jugendamt possano valutare la performance dei giudici nei casi giudiziari correlati al diritto di famiglia.
Oltre a chiedervi contezza di tale assunto, sottolineo se ciò non rappresenti una chiara influenza sul percorso di carriera dei giudici.

Ulteriore elementi al vaglio hanno riguardato le audizioni dei minori in Germania nell’ambito dei processi sulle questioni familiari, esperibili sin dall’età di tre anni del minore, in difformità con quanto avviene in altri Paesi europei, nonché come tali interviste avvengano in assenza di registrazioni, con l’impedimento tanto per i genitori quanto per gli avvocati di parte di assistervi.
I genitori riceverebbero esclusivamente un breve sunto.
Chiedo chiarimenti, altresì, sul fatto che il riconoscimento di decisioni giudiziarie emesse all’estero sia sistematicamente rifiutato dalle autorità tedesche nei casi in cui il minore non sia stato ascoltato (anche nella situazione in cui esso sia molto piccolo).

Un generale rilievo attiene alla definizione ed interpretazione di “Kindeswohl”, che è apparso alquanto problematico. Tale concetto può dar luogo ovviamente a discussioni senza fine ma dovrebbe ad ogni modo correlarsi ad una valutazione caso per caso.
In base a quale principio agisce lo Jugendamt e, se si tratta del Kindeswohl, come lo definisce?

E’ stato evidenziato come sulla base dell’ordine pubblico europeo, le autorità pubbliche debbano rispettare la privacy familiare nonché l’autonomia genitoriale sulle modalità di crescere i figli. Pertanto una richiesta di negazione della custodia o del diritto di visita di uno dei genitori andrebbe adeguatamente fondata sul presupposto del chiaro pericolo per il benessere del minore e non su presunzioni.
  
Oggetto di analisi degli esperti sono stati il “VERFAHRENSBEISTAND” e [ferfarens-baisch-tand] e la “BEISTANDSCHAFT” [baisch-tand-schaft] nell’ambito dei procedimenti riguardanti dispute familiari, molto spesso contestati dai petitioners come potenzialmente in violazione dei diritti dei genitori e dei bambini.
I petitioners affermano che il Verfahrensbeistand, in quanto “assistente del procedimento” (e NON  “avvocato del bambino”) sia più preoccupato di mantenere il bambino sotto giurisdizione tedesca, anche cancellando un genitore, piuttosto che di assicurare il contatto del bambino con entrambi i genitori, entrambe le lingue e le culture.
La BEISTANDSCHAFT si qualificherebbe invece come procedura che consente unilateralmente allo Jugendamt di adottare attraverso atti amministrativi, e prima di una decisione giudiziaria, una serie di misure vincolanti. Sarebbe idoneo comprendere se i genitori hanno la possibilità di appellare/contestare tali misure e se, in caso di minore binazionale residente all’estero anche il genitore non-tedesco residente all’estero può godere degli importi pagati dallo Jugendamt nell’ambito della Beistandschaft.
A tale aspetto, in ultima istanza, si correla inoltre la pratica dei parte dei Tribunali tedeschi di non provvedere alla traduzione, all’atto della notifica (che avverrebbe nella sola lingua tedesca), degli atti giudiziari ed extragiudiziali relativi a questioni transfrontaliere che coinvolgono particolarmente minori bi-nazionali, non redatti in una lingua compresa dal destinatario non tedesco o similmente non redatti nella lingua ufficiale dello Stato Membro a cui è inviata la notificazione o la comunicazione. Se a tale notifica o comunicazione il destinatario si oppone richiedendo la traduzione di tali atti, i Tribunali tedeschi condannerebbero il destinatario medesimo al pagamento delle spese sostenute per la traduzione, ravvisandosi pertanto una potenziale violazione del Regolamento 1393/2007.

Sulle questioni suesposte, sinteticamente illustrate, chiedo pertanto un preciso chiarimento atto a coadiuvare il lavoro non solo del Working Group ma dell’intera Commissione PETI. 

venerdì 4 novembre 2016

Come perdere un figlio andando a lavorare in Germania

Ovvero il “volontariato obbligatorio” praticato nei tribunali familiari tedeschi


Articolo pubblicato qui: http://www.ilpattosociale.it/news/4693/Achtung-Binational-Babies-come-perdere-un-figlio-andando-a-lavorare-in-Germania.html

In questi bellissimi occhi scuri c’è un mondo, un mondo tutto da scoprire con l’aiuto di mamma e papà. Ma per lui non sarà così. Ancora un altro, l’ennesimo bambino italiano i cui genitori si sono trasferiti in Germania, crescerà in una famiglia tedesca. Come gli altri, non parlerà mai la sua lingua madre, quella degli affetti, dei baci, delle carezze, quella che trasmette serenità ancor prima di iniziare a comprenderla, quella la cui melodia lui sentiva già quando era nella pancia della mamma. Non conoscerà mai neppure i nonni, gli zii, i cugini.
I suoi genitori, che lo avevano tanto desiderato, si sono trasferiti in Germania per trovare lavoro e dargli un futuro migliore. Perché purtroppo questo è quello a cui i politici ci stanno obbligando, emigrare per avere prospettive di un lavoro e di una vita decorosa. E i media rafforzano l’idea dell’eldorado germanico, idea diffusa soprattutto dalla generazione degli emigranti degli anni ’60. Ma la Germania riunificata non è la Germania di quel tempo. Allora era un paese occupato e controllato, anche se non era facile vederlo al primo approccio, oggi è il paese che controlla il resto dell’Unione, le economie e i tribunali degli altri paesi. Oggi è soprattutto il paese nel quale lo Jugendamt[1] (pronuncia: ui-ghend-amt) è di nuovo libero di agire e di impossessarsi dei bambini che sono il futuro del paese e che permettono di far entrare in Germania capitali ingenti e che, con l’applicazione del regolamento 650/2012, permetteranno di trasferire in mani tedesche anche i beni immobili situati all’estero. 
Vediamo dunque cosa è accaduto: l’eldorado tedesco si concretizza in un lavoro con turni massacranti anche di notte e un affitto esagerato per un monolocale di 14 mq. Ma i due sposi sono giovani e non si fanno spaventare dalle difficoltà, soprattutto da quando questo figlio amato e desiderato ha riempito le loro vite. Dormire in tre in un spazio così ristretto significa stringersi tutti in un solo letto, decisamente inadeguato, soprattutto per un neonato. Lo tengono nel mezzo, per paura che possa cadere dal letto durante la notte, ma non riflettono sul pericolo di schiacciarlo mentre dormono. E infatti succede proprio così. Il giorno che lo portano in ospedale perché non smette di piangere, i medici constatano la rottura di alcune costole e così, alla fine della degenza, anziché andarsene con mamma e papà, il piccolo viene portato via con l’inganno, mentre i genitori rispondono ad una sorta di interrogatorio in un'altra stanza dell’ospedale. Tutto questo potrebbe rientrare nelle regole fondamentali per la protezione dei minori, per allontanare per tempo un bambino da genitori violenti. Ma questi due genitori sono solo giovani e inesperti. Dapprima lo Jugendamt e le associazioni connesse, cercano di separare i coniugi e fare in modo che si accusino l’un l’altro. Poi viene proposto loro di entrare in una struttura con il bambino dove verranno controllati e impareranno a fare i genitori. Entrambi accettano immediatamente. Il papà presenta tempestivamente anche il permesso ottenuto dal datore di lavoro per poter partecipare a questo che è stato loro presentato come una sorta di “corso”. Intanto il bambino di pochi mesi vive con estranei e non viene più allattato dalla mamma. 

In tribunale avviene il classico colpo di scena, ciò che avviene praticamente sempre e che possiamo chiamare “volontariato obbligatorio”; ai genitori viene comunicato che non possono entrare nella struttura perché non parlano bene il tedesco (potrebbe sorgere il legittimo dubbio che non la lingua, ma la nazionalità sia il problema), pertanto, se accettano di dare il bambino ad una famiglia affidataria a lungo termine (Dauerpflegefamilie, in pratica una adozione, ma ben più redditizia) ridanno loro l’affido (esattamente il “diritto di decidere del luogo di soggiorno”), se invece dovessero opporsi a che loro figlio cresca in un’altra famiglia non riotterrebbero i diritti sul proprio bambino. I genitori, consigliati dall’avvocato tedesco - che deve difendere gli interessi del suo paese e non quelli dei genitori -, accettano, senza capire troppo bene cosa stia succedendo. E’ successo ciò che si ripete quotidianamente nei tribunali familiari tedeschi controllati dallo Jugendamt: i genitori sono di nuovo in possesso di un diritto che non possono esercitare in quanto, per riottenere questo diritto sul proprio figlio, hanno dovuto rinunciare al figlio.

Marinella Colombo
Membro della European Press Federation
Responsabile dello «Sportello Jugendamt» dell’associazione C.S.IN. Onlus
Membro dell’associazione Enfants otages