Per
ottenere il rimpatrio di un minore
illecitamente portato o trattenuto all’estero, bisogna innanzi tutti agire sul
piano civile e presentare istanza di
rimpatrio.
Questo
non impedisce di agire anche sul piano penale, fatto che però non porta
necessariamente al ritorno del minore. In altre parole, la polizia non può,
sulla base di una denuncia penale, andare all’estero a riprendere il bambino.
Va
precisato che si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la
residenza abituale in un determinato
Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.
Anche
il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza
abituale, senza il consenso dell’altro genitore che esercita l’affidamento è equiparato ad una sottrazione.
▲ Ai fini dell’applicazione della Convenzione, per richiedere
dunque il rimpatrio, la nazionalità del
minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale
del minore al momento della sottrazione.
Il
modulo per l‘istanza di rimpatrio va richiesto al Ministero della Giustizia, Ufficio
II - Autorità centrali convenzionali, Area I - Protezione minorenni e diritto
di famiglia in ambito internazionale
L’istanza
andrà compilata (e corredata degli allegati richiesti) dal genitore vittima
della sottrazione (che potrà avvalersi di un avvocato, ma può anche farlo da
solo) in italiano e nella lingua del paese nel quale il minore è stato portato
o trattenuto (o in altra lingua accettata dal paese) entro un anno dal
trasferimento/sottrazione.
Se l’indirizzo
estero presso il quale si trova il minore non è noto
bisogna
chiedere all’autorità centrale, tramite la sua omologa estera, di provvedere al
rintraccio.
Una
volta ottenuto l’indirizzo, si deve trovare un avvocato in loco (la maggior parte dei paesi aderenti prevede la
possibilità del gratuito patrocinio
in caso di basso reddito) che apra un procedimento di rimpatrio.
Il
giudice straniero adito non deve
decidere dell’affido, ma solo confermare o meno che il minore è stato
effettivamente sottratto e in questo caso ordinarne il rimpatrio (attenzione:
in alcuni paesi, come per esempio la Germania, l’esecuzione della decisione di
rimpatrio può essere sospesa per anni, inficiando così la finalità della
Convenzione e del Regolamento).
Dall’apertura
del procedimento di rimpatrio, il tribunale estero ha a disposizione 6
settimane per emettere il decreto (di rimpatrio o meno).
Se l’indirizzo
estero presso il quale si trova il minore è noto
si
può agire allo stesso modo appena descritto, ma si può anche adire direttamente il tribunale estero
tramite avvocato in loco.
Attenzione!
Solo alcuni tribunali sono abilitati ad aprire un procedimento per il
rimpatrio, bisognerà pertanto presentare correttamente istanza solo al
tribunale competente.
Sul
sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HccH) è presente un elenco dei Paesi
aderenti e soprattutto il profilo di ogni paese con tutte le caratteristiche
specifiche e importanti indicazioni e indirizzi necessari ad avviare e gestire
il procedimento di rimpatrio.
Purtroppo
tutto ciò non è disponibile in italiano, ma solo in francese e inglese
Nel
caso di sottrazione verso la Germania,
il giudice tedesco che dovrà decidere sul rimpatrio farà molte difficoltà,
utilizzando tutti gli strumenti messi a sua disposizione dal codice di
procedura tedesco per negarlo.
In
questo caso, consigliamo vivamente di chiedere sostegno professionale inviando
una mail a: sportellojugendamt@gmail.com
Questo scritto della Procura Generale di Berlino (che
presentiamo in originale nell’immagine e in traduzione qui sotto) è la risposta
ad un genitore che si lamenta del fatto che gli siano stati tolti i figli a
mezzo di dichiarazioni false rese dallo Jugendamt.
La Procura Generale di Berlino scrive:
“Inoltre si fa
notare che:
La persona
indagata non poteva commettere l’illecito penale della dichiarazione mendace
non giurata già per il semplice fatto che è stata ascoltata dal tribunale
familiare a nome dello Jugendamt
quale parte in causa e non come
testimone o consulente tecnico.
Ex § 153 del Codice penale [tedesco] può essere perseguito
penalmente chi rilascia dichiarazioni mendaci avanti il tribunale se ascoltato
come testimone o consulente tecnico.
Secondo il § 162 della Legge sui procedimenti familiari e di
volontaria giurisdizione lo Jugendamt è parte in causa nei procedimenti
portanti sul “Diritto di cura”. Il tribunale deve ascoltare lo Jugendamt in
ogni procedimento nel quale sia coinvolto un minore. E’ proprio in questa
funzione è stata ascoltata la persona indagata. Non è possibile ampliare
l’ipotesi di reato oltre quanto previsto dalla legge”.
Cerchiamo
di capire meglio:
un
testimone o un consulente tecnico può essere perseguito penalmente se rilascia
dichiarazioni mendaci (false) in tribunale. Lo Jugendamt invece può permettersi
di mentire spudoratamente e non sarà mai perseguito.
Peggio
ancora, lo Jugendamt ha questo potere perché interviene nei procedimenti in
qualità di parte in causa, come terzo genitore o genitore di Stato, depositario di tutti i diritti.
La
Procura di Berlino ci fornisce la prova del fatto che tutti i processi in
Germania sono manipolati. In altre parole, lo Jugendamt rende una decisione politica sulla base di affermazioni mendaci che i tribunali
sono poi obbligati a legalizzare.
Questa informazione dovrebbe essere presa in
considerazione da tutti i governi non-tedeschi e dagli organismi europei per
imporre l’immediata sospensione del riconoscimento delle sentenze tedesche.
Ringraziamo
la Procura di Berlino che, in poche righe, ci ha spiegato tutta la politica di
spoliazione dei genitori non-tedeschi operata dallo Jugendamt in Germania.
Intervento
di Karine Bachelier al Parlamento europeo il 10 novembre 2016.
Non solo il sistema tedesco legalizza la sottrazione, poi ti cancella dalla vita dei tuoi figli.
E non lo fa solo con i padri come si potrebbe credere, ma anche volentieri con le madri.
Il
sistema tedesco (Jugendamt e tribunali) usa le madri straniere come
madri-surrogate e viola la Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo che
invece protegge la loro identità.
Ma
anche i tedeschi hanno il loro asso nella manica: si stravolge l’identità del
bambino (cioè la sua parte non-tedesca) in nome del Kindeswohl che insistono
nel sostenere corrisponda al benessere del bambino, tacendo che si tratta del
benessere della Germania ATTRAVERSO il bambino.
Intervento
dell’on. Martin in Commissione Petizioni il giorno 10 novembre 2016
"I genitori non tedeschi sono sono mai degni di fare i genitori..."
Anche
questo eurodeputato si è stancato di non
ricevere risposte a chiare domande relative al sistema familiare tedesco.
Non
può che constatare che il “benessere del minore” in Germania è quello deciso
dal genitore di Stato, lo Jugendamt, che prevede la totale cancellazione del
genitore non-tedesco (o di entrambi, se sono entrambi stranieri), la sua lingua
e la sua cultura!
E' ufficiale:
- in Germania i bambini hanno TRE genitori
- il genitore non-tedesco non è mai in grado di fare il genitore, va cancellato
Commissione Petizioni del Parlamento europeo Seduta del 10 novembre 2016
Intervento di Eleonora Evi, Presidente del Gruppo di Lavoro sul "Benessere dei minori" in Commissione Petizioni.
Grazie Presidente.
Intendo innanzitutto ringraziare la presenza odierna dei petitioners e delle autorità tedesche.
La questione dello Jugendamt, e del
più ampio sistema tedesco correlato, è stato oggetto dell’approfondimento in
sede di Working Group in ragione delle problematiche rilevanti incontrate da
una pluralità di cittadini europei sollevateci in una molteplicità di
petizioni.
L’obiettivo, pertanto, è stato quello di avviare
un’analisi di sistema cercando di comprendere appieno le possibilità per
migliorare la situazione esistente.
Dall’analisi effettuata nell’ultima riunione del Working
Group, in presenza di esperti appositamente invitati, sono emersi taluni
aspetti che vi sintetizzo di seguito.
Uno degli esperti, la Dott.ssa Marinella Colombo, ha
sottolineato le specificità del sistema sul diritto di famiglia tedesco in cui
esistono figure giuridiche uniche, impossibili da tradurre perché prive di corrispondenza
negli altri sistemi giuridici e amministrativi europei, mentre nel codice
civile tedesco (BGB) non esiste il Sorgerecht [sorghe-recht], cioè il
diritto di affido, bensì soltanto la “cura genitoriale” (elterliche Sorge) costituita dalla cura del patrimonio (Vermögenssorge) e dalla cura della
persona (Personensorge).
In tal senso, è stato evidenziato come talune di tali
specificità possano entrare in conflitto o possano rappresentare una chiara
violazione di diritti fondamentali dei minori e dei loro genitori, specie nel
caso del genitore non tedesco.
Il Dott. Trapella ha voluto evidenziare come il legame
relazionale tra genitori e figli faccia parte di quell’ordine pubblico europeo,
cui la Corte di Giustizia dell’UE ma anche la Corte Europea dei diritti umani
sono chiamate a tutelare da ogni possibile abuso o violazione. In tal senso, dato
il ruolo dello Jugendamt nell’ambito dei procedimenti familiari, si potrebbe
ravvisare una violazione di tale ordine pubblico europeo.
L’Avvocato Muriel Bodin si è invece soffermata sui
problemi dei diritti dei minori e dei diritti di difesa nel processi istruiti
in Germania sul diritto di famiglia.
Sulla base delle petizioni ricevute e delle riflessioni
effettuate dagli esperti summenzionati, vorrei addentrarmi pertanto nelle
criticità emerse, sulle quali auspico che le autorità tedesche qui presenti
possano fornire piena chiarezza.
Parto dal tema della lamentata assenza di statistiche
ufficiali, a livello federale o di Land, dalle quali sia possibile comprendere
per le coppie bi-nazionali, nella vasta maggioranza dei casi, quale sia la
nazionalità del genitore che ottiene la custodia del minore. Nell’eventuale
insussistenza di tali dati sarebbe utile comprenderne le ragioni e capire se
possa aver luogo l’avvio di un’attività di indagine in tal senso in Germania,
con successivo invio presso la nostra Commissione parlamentare di quanto
prodotto.
Lo Jugendamt opererebbe sotto l’egida di un’associazione
di pubblico-interesse, la AGJ di Berlino, che agisce come organizzazione
ombrello di 16 “Landes-Jugendamter” o Direzioni “Nazionali” dello Jugendamt (in
ciascuno dei 16 Lander tedeschi).
Il punto che si pone all’attenzione attiene a comprendere
se, a livello federale, è corretto ritenere che uno Jugendamt sia esente da
controllo parlamentare. Risulta che lo Jugendamt agisca operativamente
nell’ambito dell’autonomia dei comuni (art 28-2 GG) e politicamente nell’ambito
delle riunioni chiamate “Familientage”, convocate ogni 1-2, ogni volta in un
Land diverso. Lo Jugendamt riferisce soltanto al Landesjugendamt che a sua
volta riferisce alla AGJ e.V.
E’ inoltre necessario sapere come lo Jugendamt è organizzato, della collaborazione di quali associazioni si avvale, quanti dipendenti impiega (comprese le
associazioni a lui correlate, definite “freie Träger”) e di quale budget annuale dispone.
Per una migliore comprensione vorremmo anche ricevere la
statistica relativa al numero di minori
oggetti annualmente di provvedimenti dello Jugendamt (compresa la
Beistandschaft, la Inobhutnahme, la Verfahrenspflegschaft, ecc..)
Riguardo al ruolo ed al funzionamento dello Jugendamt, si
è evidenziato il suo ruolo di terzo genitore in quanto parte in causa in ogni
procedimento familiare, così come disposto dal codice sociale tedesco (SGB),
libro VIII. Egli pare svolgere il ruolo di “tutore” anche se i genitori sono
nel pieno possesso dei loro diritti sui figli, a differenza dunque di quanto
avviene negli altri paesi dell’Unione.
Per comprenderne appieno le sue funzioni e le sue finalità
è necessario sapere in quale momento del
procedimento lo Jugendamt rimette al giudice la sua “raccomandazione” (Empfehlung des Jugendamtes an das
Familiengericht) che, come è stato evidenziato da più parti, il giudice non
potrà che seguire.
Lo Jugendamt sarebbe altresì responsabile
dell’implementazione delle decisioni giudiziarie e può interpretare le stesse
in maniera restrittiva o estensiva se ritiene necessario. L’attuazione di tali
decisioni giudiziarie può aver luogo talvolta in tempi molti lunghi e sembra
che in taluni casi ciò abbia configurato la violazione del diritto
all’attuazione di una decisione in un ragionevole periodo di tempo.
In tal senso è lecito chiedersi sulla base di quale
presupposto normativo e di quali modalità le autorità tedesche possano
intervenire per evitare tali violazioni ed assicurare la salvaguardia di
precisi diritti.
Lo Jugendamt si troverebbe anche nella condizione
giuridica di poter emettere una decisione sulle misure temporanee da adottarsi
prima dell’implementazione di una decisione giudiziaria, prescindendo da
considerazioni correlate alla situazione dei genitori.
In tal senso esiste per uno o entrambi i genitori la
possibilità di contestare immediatamente tali misure o è necessario attendere l’udienza
nel merito che avviene solo dopo mesi e quindi a situazione di fatto già
consolidata?
E’ emerso, altresì, che i servizi di uno Jugendamt
possano valutare la performance dei
giudici nei casi giudiziari correlati al diritto di famiglia.
Oltre a chiedervi contezza di tale assunto, sottolineo se
ciò non rappresenti una chiara influenza sul percorso di carriera dei giudici.
Ulteriore elementi al vaglio hanno riguardato le audizioni dei minori in Germania
nell’ambito dei processi sulle questioni familiari, esperibili sin dall’età di
tre anni del minore, in difformità con quanto avviene in altri Paesi europei,
nonché come tali interviste avvengano in assenza
di registrazioni, con l’impedimento tanto per i genitori quanto per gli
avvocati di parte di assistervi.
I genitori riceverebbero esclusivamente un breve sunto.
Chiedo chiarimenti, altresì, sul fatto che il riconoscimento di decisioni giudiziarie
emesse all’estero sia sistematicamente rifiutato dalle autorità tedesche nei
casi in cui il minore non sia stato ascoltato (anche nella situazione in cui
esso sia molto piccolo).
Un generale rilievo attiene alla definizione ed
interpretazione di “Kindeswohl”, che
è apparso alquanto problematico. Tale concetto può dar luogo ovviamente a
discussioni senza fine ma dovrebbe ad ogni modo correlarsi ad una valutazione
caso per caso.
In base a quale principio agisce lo Jugendamt
e, se si tratta del Kindeswohl, come lo definisce?
E’ stato evidenziato come sulla base dell’ordine pubblico
europeo, le autorità pubbliche debbano rispettare la privacy familiare nonché
l’autonomia genitoriale sulle modalità di crescere i figli. Pertanto una
richiesta di negazione della custodia o del diritto di visita di uno dei
genitori andrebbe adeguatamente fondata sul presupposto del chiaro pericolo per
il benessere del minore e non su presunzioni.
Oggetto di analisi degli esperti sono stati il
“VERFAHRENSBEISTAND” e [ferfarens-baisch-tand] e la “BEISTANDSCHAFT”
[baisch-tand-schaft] nell’ambito dei procedimenti riguardanti dispute
familiari, molto spesso contestati dai petitioners come potenzialmente in
violazione dei diritti dei genitori e dei bambini.
I petitioners affermano che il Verfahrensbeistand, in
quanto “assistente del procedimento” (e NON
“avvocato del bambino”) sia più preoccupato di mantenere il bambino
sotto giurisdizione tedesca, anche cancellando un genitore, piuttosto che di
assicurare il contatto del bambino con entrambi i genitori, entrambe le lingue
e le culture.
La BEISTANDSCHAFT si qualificherebbe invece come
procedura che consente unilateralmente allo Jugendamt di adottare attraverso
atti amministrativi, e prima di una decisione giudiziaria, una serie di misure
vincolanti. Sarebbe idoneo comprendere se i genitori hanno la possibilità di appellare/contestare
tali misure e se, in caso di minore binazionale residente all’estero anche il
genitore non-tedesco residente all’estero può godere degli importi pagati dallo
Jugendamt nell’ambito della Beistandschaft.
A tale aspetto, in ultima istanza, si correla inoltre la
pratica dei parte dei Tribunali tedeschi di non provvedere alla traduzione, all’atto della notifica (che avverrebbe nella sola lingua tedesca),
degli atti giudiziari ed extragiudiziali relativi a questioni transfrontaliere
che coinvolgono particolarmente minori bi-nazionali, non redatti in una lingua
compresa dal destinatario non tedesco o similmente non redatti nella lingua
ufficiale dello Stato Membro a cui è inviata la notificazione o la
comunicazione. Se a tale notifica o comunicazione il destinatario si oppone
richiedendo la traduzione di tali atti, i Tribunali tedeschi condannerebbero il
destinatario medesimo al pagamento delle spese sostenute per la traduzione,
ravvisandosi pertanto una potenziale violazione del Regolamento 1393/2007.
Sulle questioni suesposte, sinteticamente illustrate,
chiedo pertanto un preciso chiarimento atto a coadiuvare il lavoro non solo del
Working Group ma dell’intera Commissione PETI.
Commissione Petizioni del Parlamento europeo Seduta del 10 novembre 2016
Intervento di Eleonora Evi, Presidente del Gruppo di Lavoro sul "Benessere dei minori" in Commissione Petizioni.
Grazie Presidente.
Intendo innanzitutto ringraziare la presenza odierna dei petitioners e delle autorità tedesche.
La questione dello Jugendamt, e del
più ampio sistema tedesco correlato, è stato oggetto dell’approfondimento in
sede di Working Group in ragione delle problematiche rilevanti incontrate da
una pluralità di cittadini europei sollevateci in una molteplicità di
petizioni.
L’obiettivo, pertanto, è stato quello di avviare
un’analisi di sistema cercando di comprendere appieno le possibilità per
migliorare la situazione esistente.
Dall’analisi effettuata nell’ultima riunione del Working
Group, in presenza di esperti appositamente invitati, sono emersi taluni
aspetti che vi sintetizzo di seguito.
Uno degli esperti, la Dott.ssa Marinella Colombo, ha
sottolineato le specificità del sistema sul diritto di famiglia tedesco in cui
esistono figure giuridiche uniche, impossibili da tradurre perché prive di corrispondenza
negli altri sistemi giuridici e amministrativi europei, mentre nel codice
civile tedesco (BGB) non esiste il Sorgerecht [sorghe-recht], cioè il
diritto di affido, bensì soltanto la “cura genitoriale” (elterliche Sorge) costituita dalla cura del patrimonio (Vermögenssorge) e dalla cura della
persona (Personensorge).
In tal senso, è stato evidenziato come talune di tali
specificità possano entrare in conflitto o possano rappresentare una chiara
violazione di diritti fondamentali dei minori e dei loro genitori, specie nel
caso del genitore non tedesco.
Il Dott. Trapella ha voluto evidenziare come il legame
relazionale tra genitori e figli faccia parte di quell’ordine pubblico europeo,
cui la Corte di Giustizia dell’UE ma anche la Corte Europea dei diritti umani
sono chiamate a tutelare da ogni possibile abuso o violazione. In tal senso, dato
il ruolo dello Jugendamt nell’ambito dei procedimenti familiari, si potrebbe
ravvisare una violazione di tale ordine pubblico europeo.
L’Avvocato Muriel Bodin si è invece soffermata sui
problemi dei diritti dei minori e dei diritti di difesa nel processi istruiti
in Germania sul diritto di famiglia.
Sulla base delle petizioni ricevute e delle riflessioni
effettuate dagli esperti summenzionati, vorrei addentrarmi pertanto nelle
criticità emerse, sulle quali auspico che le autorità tedesche qui presenti
possano fornire piena chiarezza.
Parto dal tema della lamentata assenza di statistiche
ufficiali, a livello federale o di Land, dalle quali sia possibile comprendere
per le coppie bi-nazionali, nella vasta maggioranza dei casi, quale sia la
nazionalità del genitore che ottiene la custodia del minore. Nell’eventuale
insussistenza di tali dati sarebbe utile comprenderne le ragioni e capire se
possa aver luogo l’avvio di un’attività di indagine in tal senso in Germania,
con successivo invio presso la nostra Commissione parlamentare di quanto
prodotto.
Lo Jugendamt opererebbe sotto l’egida di un’associazione
di pubblico-interesse, la AGJ di Berlino, che agisce come organizzazione
ombrello di 16 “Landes-Jugendamter” o Direzioni “Nazionali” dello Jugendamt (in
ciascuno dei 16 Lander tedeschi).
Il punto che si pone all’attenzione attiene a comprendere
se, a livello federale, è corretto ritenere che uno Jugendamt sia esente da
controllo parlamentare. Risulta che lo Jugendamt agisca operativamente
nell’ambito dell’autonomia dei comuni (art 28-2 GG) e politicamente nell’ambito
delle riunioni chiamate “Familientage”, convocate ogni 1-2, ogni volta in un
Land diverso. Lo Jugendamt riferisce soltanto al Landesjugendamt che a sua
volta riferisce alla AGJ e.V.
E’ inoltre necessario sapere come lo Jugendamt è organizzato, della collaborazione di quali associazioni si avvale, quanti dipendenti impiega (comprese le
associazioni a lui correlate, definite “freie Träger”) e di quale budget annuale dispone.
Per una migliore comprensione vorremmo anche ricevere la
statistica relativa al numero di minori
oggetti annualmente di provvedimenti dello Jugendamt (compresa la
Beistandschaft, la Inobhutnahme, la Verfahrenspflegschaft, ecc..)
Riguardo al ruolo ed al funzionamento dello Jugendamt, si
è evidenziato il suo ruolo di terzo genitore in quanto parte in causa in ogni
procedimento familiare, così come disposto dal codice sociale tedesco (SGB),
libro VIII. Egli pare svolgere il ruolo di “tutore” anche se i genitori sono
nel pieno possesso dei loro diritti sui figli, a differenza dunque di quanto
avviene negli altri paesi dell’Unione.
Per comprenderne appieno le sue funzioni e le sue finalità
è necessario sapere in quale momento del
procedimento lo Jugendamt rimette al giudice la sua “raccomandazione” (Empfehlung des Jugendamtes an das
Familiengericht) che, come è stato evidenziato da più parti, il giudice non
potrà che seguire.
Lo Jugendamt sarebbe altresì responsabile
dell’implementazione delle decisioni giudiziarie e può interpretare le stesse
in maniera restrittiva o estensiva se ritiene necessario. L’attuazione di tali
decisioni giudiziarie può aver luogo talvolta in tempi molti lunghi e sembra
che in taluni casi ciò abbia configurato la violazione del diritto
all’attuazione di una decisione in un ragionevole periodo di tempo.
In tal senso è lecito chiedersi sulla base di quale
presupposto normativo e di quali modalità le autorità tedesche possano
intervenire per evitare tali violazioni ed assicurare la salvaguardia di
precisi diritti.
Lo Jugendamt si troverebbe anche nella condizione
giuridica di poter emettere una decisione sulle misure temporanee da adottarsi
prima dell’implementazione di una decisione giudiziaria, prescindendo da
considerazioni correlate alla situazione dei genitori.
In tal senso esiste per uno o entrambi i genitori la
possibilità di contestare immediatamente tali misure o è necessario attendere l’udienza
nel merito che avviene solo dopo mesi e quindi a situazione di fatto già
consolidata?
E’ emerso, altresì, che i servizi di uno Jugendamt
possano valutare la performance dei
giudici nei casi giudiziari correlati al diritto di famiglia.
Oltre a chiedervi contezza di tale assunto, sottolineo se
ciò non rappresenti una chiara influenza sul percorso di carriera dei giudici.
Ulteriore elementi al vaglio hanno riguardato le audizioni dei minori in Germania
nell’ambito dei processi sulle questioni familiari, esperibili sin dall’età di
tre anni del minore, in difformità con quanto avviene in altri Paesi europei,
nonché come tali interviste avvengano in assenza
di registrazioni, con l’impedimento tanto per i genitori quanto per gli
avvocati di parte di assistervi.
I genitori riceverebbero esclusivamente un breve sunto.
Chiedo chiarimenti, altresì, sul fatto che il riconoscimento di decisioni giudiziarie
emesse all’estero sia sistematicamente rifiutato dalle autorità tedesche nei
casi in cui il minore non sia stato ascoltato (anche nella situazione in cui
esso sia molto piccolo).
Un generale rilievo attiene alla definizione ed
interpretazione di “Kindeswohl”, che
è apparso alquanto problematico. Tale concetto può dar luogo ovviamente a
discussioni senza fine ma dovrebbe ad ogni modo correlarsi ad una valutazione
caso per caso.
In base a quale principio agisce lo Jugendamt
e, se si tratta del Kindeswohl, come lo definisce?
E’ stato evidenziato come sulla base dell’ordine pubblico
europeo, le autorità pubbliche debbano rispettare la privacy familiare nonché
l’autonomia genitoriale sulle modalità di crescere i figli. Pertanto una
richiesta di negazione della custodia o del diritto di visita di uno dei
genitori andrebbe adeguatamente fondata sul presupposto del chiaro pericolo per
il benessere del minore e non su presunzioni.
Oggetto di analisi degli esperti sono stati il
“VERFAHRENSBEISTAND” e [ferfarens-baisch-tand] e la “BEISTANDSCHAFT”
[baisch-tand-schaft] nell’ambito dei procedimenti riguardanti dispute
familiari, molto spesso contestati dai petitioners come potenzialmente in
violazione dei diritti dei genitori e dei bambini.
I petitioners affermano che il Verfahrensbeistand, in
quanto “assistente del procedimento” (e NON
“avvocato del bambino”) sia più preoccupato di mantenere il bambino
sotto giurisdizione tedesca, anche cancellando un genitore, piuttosto che di
assicurare il contatto del bambino con entrambi i genitori, entrambe le lingue
e le culture.
La BEISTANDSCHAFT si qualificherebbe invece come
procedura che consente unilateralmente allo Jugendamt di adottare attraverso
atti amministrativi, e prima di una decisione giudiziaria, una serie di misure
vincolanti. Sarebbe idoneo comprendere se i genitori hanno la possibilità di appellare/contestare
tali misure e se, in caso di minore binazionale residente all’estero anche il
genitore non-tedesco residente all’estero può godere degli importi pagati dallo
Jugendamt nell’ambito della Beistandschaft.
A tale aspetto, in ultima istanza, si correla inoltre la
pratica dei parte dei Tribunali tedeschi di non provvedere alla traduzione, all’atto della notifica (che avverrebbe nella sola lingua tedesca),
degli atti giudiziari ed extragiudiziali relativi a questioni transfrontaliere
che coinvolgono particolarmente minori bi-nazionali, non redatti in una lingua
compresa dal destinatario non tedesco o similmente non redatti nella lingua
ufficiale dello Stato Membro a cui è inviata la notificazione o la
comunicazione. Se a tale notifica o comunicazione il destinatario si oppone
richiedendo la traduzione di tali atti, i Tribunali tedeschi condannerebbero il
destinatario medesimo al pagamento delle spese sostenute per la traduzione,
ravvisandosi pertanto una potenziale violazione del Regolamento 1393/2007.
Sulle questioni suesposte, sinteticamente illustrate,
chiedo pertanto un preciso chiarimento atto a coadiuvare il lavoro non solo del
Working Group ma dell’intera Commissione PETI.
In
questi bellissimi occhi scuri c’è un mondo, un mondo tutto da scoprire con l’aiuto
di mamma e papà. Ma per lui non sarà così. Ancora un altro, l’ennesimo bambino
italiano i cui genitori si sono trasferiti in Germania, crescerà in una
famiglia tedesca. Come gli altri, non parlerà mai la sua lingua madre, quella
degli affetti, dei baci, delle carezze, quella che trasmette serenità ancor
prima di iniziare a comprenderla, quella la cui melodia lui sentiva già quando
era nella pancia della mamma. Non conoscerà mai neppure i nonni, gli zii, i
cugini.
I
suoi genitori, che lo avevano tanto desiderato, si sono trasferiti in Germania
per trovare lavoro e dargli un futuro migliore. Perché purtroppo questo è
quello a cui i politici ci stanno obbligando, emigrare per avere prospettive di
un lavoro e di una vita decorosa. E i media rafforzano l’idea dell’eldorado
germanico, idea diffusa soprattutto dalla generazione degli emigranti degli
anni ’60. Ma la Germania riunificata non è la Germania di quel tempo. Allora
era un paese occupato e controllato, anche se non era facile vederlo al primo
approccio, oggi è il paese che controlla il resto dell’Unione, le economie e i
tribunali degli altri paesi. Oggi è soprattutto il paese nel quale lo Jugendamt[1] (pronuncia: ui-ghend-amt) è di nuovo
libero di agire e di impossessarsi dei bambini che sono il futuro del paese e
che permettono di far entrare in Germania capitali ingenti e che, con
l’applicazione del regolamento 650/2012, permetteranno di trasferire in mani
tedesche anche i beni immobili situati all’estero.
Vediamo dunque cosa è
accaduto: l’eldorado tedesco si concretizza in un lavoro con turni massacranti
anche di notte e un affitto esagerato per un monolocale di 14 mq. Ma i due
sposi sono giovani e non si fanno spaventare dalle difficoltà, soprattutto da
quando questo figlio amato e desiderato ha riempito le loro vite. Dormire in
tre in un spazio così ristretto significa stringersi tutti in un solo letto,
decisamente inadeguato, soprattutto per un neonato. Lo tengono nel mezzo, per
paura che possa cadere dal letto durante la notte, ma non riflettono sul
pericolo di schiacciarlo mentre dormono. E infatti succede proprio così. Il
giorno che lo portano in ospedale perché non smette di piangere, i medici
constatano la rottura di alcune costole e così, alla fine della degenza,
anziché andarsene con mamma e papà, il piccolo viene portato via con l’inganno,
mentre i genitori rispondono ad una sorta di interrogatorio in un'altra stanza
dell’ospedale. Tutto questo potrebbe rientrare nelle regole fondamentali per la
protezione dei minori, per allontanare per tempo un bambino da genitori violenti.
Ma questi due genitori sono solo giovani e inesperti. Dapprima lo Jugendamt e le associazioni connesse,
cercano di separare i coniugi e fare in modo che si accusino l’un l’altro. Poi
viene proposto loro di entrare in una struttura con il bambino dove verranno
controllati e impareranno a fare i genitori. Entrambi accettano immediatamente.
Il papà presenta tempestivamente anche il permesso ottenuto dal datore di
lavoro per poter partecipare a questo che è stato loro presentato come una
sorta di “corso”. Intanto il bambino di pochi mesi vive con estranei e non
viene più allattato dalla mamma.
In tribunale avviene il classico colpo di
scena, ciò che avviene praticamente sempre e che possiamo chiamare “volontariato obbligatorio”; ai genitori
viene comunicato che non possono entrare nella struttura perché non parlano
bene il tedesco (potrebbe sorgere il legittimo dubbio che non la lingua, ma la
nazionalità sia il problema), pertanto, se accettano di dare il bambino ad una
famiglia affidataria a lungo termine (Dauerpflegefamilie,
in pratica una adozione, ma ben più redditizia) ridanno loro l’affido
(esattamente il “diritto di decidere del luogo di soggiorno”), se invece
dovessero opporsi a che loro figlio cresca in un’altra famiglia non riotterrebbero
i diritti sul proprio bambino. I genitori, consigliati dall’avvocato tedesco -
che deve difendere gli interessi del suo paese e non quelli dei genitori -,
accettano, senza capire troppo bene cosa stia succedendo. E’ successo ciò che
si ripete quotidianamente nei tribunali familiari tedeschi controllati dallo Jugendamt: i genitori sono di nuovo in
possesso di un diritto che non possono esercitare in quanto, per riottenere
questo diritto sul proprio figlio, hanno dovuto rinunciare al figlio.
Marinella Colombo
Membro
della European Press Federation
Responsabile
dello «Sportello Jugendamt» dell’associazione C.S.IN. Onlus