In un mondo nel
quale l’imperativo pare sia diventato, per scelta o per necessità, la
“mobilità”, aumentano le coppie binazionali e le coppie italiane che si
trasferiscono all’estero. Come “Sportello Jugendamt” (dell’associazione C.S.IN.
Onlus), la cui finalità è il sostegno alle famiglie italiane in Germania,
riceviamo moltissime telefonate di genitori disperati ai quali
l’Amministrazione tedesca per la gioventù, il temuto Jugendamt (da non confondere
con il Servizio Sociale!) ha sottratto i figli dopo il loro trasferimento in
Germania. Molti di loro non capiscono come ciò sia possibile, poiché credono
erroneamente che la cittadinanza interamente italiana dei loro figli li
sottragga alla competenza delle amministrazioni e della magistratura tedesca.
Purtroppo non è così e non lo è già da almeno 15 anni. Preoccupante è il fatto
che questa informazione non abbia avuto e continui a non avere la dovuta
attenzione e visibilità.
Recentemente i
giornali hanno parlato di casi di bambini binazionali che, residenti in Italia,
sono stati tolti ai genitori ad opera dei servizi sociali italiani. Abbiamo
perciò chiesto all’avvocato Irene
Margherita Gonnelli, altamente specializzata in casi binazionali, di
spiegare brevemente quali sono le norme che regolano questa fattispecie.
Qui di seguito il
suo scritto, ispirato al recente caso di cronaca:
La triste vicenda
di Jasmin, la ragazza tolta da un tribunale per i minorenni italiano ai
genitori, madre italiana e padre inglese, per essere collocata in una
struttura, spinge, al di là del merito del provvedimento giudiziario, che verrà
discusso nelle sedi opportune, a sollevare l’attenzione sui poteri del giudice
in merito ai bambini binazionali.
Come noto, Jasmin
è figlia di mamma italiana e di papà inglese. Come può essere allora un giudice
italiano a limitare o revocare la responsabilità dei genitori sulla minore, in
assenza peraltro – a quanto consta – di dissidi e tanto meno di separazioni tra
gli stessi? In ragione dello stesso
strumento che, ad esempio, consente, continuamente, al giudice tedesco di
togliere un figlio ad una coppia stabile ed unita di cittadini italiani che si
trovano in Germania per lavoro: il regolamento europeo n. 2201/2003, che
prevale sulla legislazione nazionale, ed anche sulla legge italiana di diritto
internazionale privato n. 218/1995.
Tale regolamento, valido
anche per la Gran Bretagna, come da Considerando n. 30 – salvo verificare l’impatto
della cd. Brexit al riguardo – si applica “all’attribuzione, all’esercizio,
alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale”
(art. 1, comma 1 lett. b), ivi compresa “la collocazione del minore in una
famiglia affidataria o in un istituto” (art. 1, comma 2 lett. d).
Esso conferisce la competenza a decidere sulla
responsabilità genitoriale sul minore alla autorità giudiziaria dello Stato in
cui il minore risiede abitualmente (art. 8).
E la residenza
abituale del minore, come la consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale
costantemente ci ricorda (solo per fare un esempio tra i tanti, Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, 28.06.2018, n. 512), è il luogo in cui si trova
il centro della vita del bambino o del ragazzo, e dunque dove questi vive con
la famiglia unita, dove va a scuola, dove ha degli amici e dove gioca a calcio
o frequenta il corso di ginnastica.
Con la vicenda di
questa giovane ragazza italo-inglese, che la vita ha già messo duramente alla
prova e alla quale auguro ogni bene insieme ai suoi genitori, credo opportuno
cogliere l’occasione di ricordare ai
tanti genitori italiani che si trovano all’estero per lavoro, o sono in una
coppia binazionale, una realtà talvolta poco conosciuta ma fondamentale:
dinanzi all’Unione Europea, la vostra
provenienza, la vostra cittadinanza, cedono il passo, e a decidere sui vostri
figli, in caso, sarà il giudice del luogo di residenza abituale degli stessi.
Articolo di : Avv. Irene Margherita Gonnelli del Foro di Siena, Ph.D. Diritto Privato Università degli Studi di Pisa
Dott.ssa Marinella Colombo, Membro della European Press Federation
Fonte: https://www.la-notizia.net/2020/08/17/i-bambini-binazionali-che-cosa-dobbiamo-sapere/
Buongiorno, l'associazione C.S.IN. Onlus
RispondiEliminaha solo numero verde e una mail PEC che dall estero non è contattabile