giovedì 7 agosto 2014

Modifica Legge 64/94 gravemente lesiva degli interessi del nostro paese

CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE


per la modifica della Legge 15 gennaio 1994 n. 64 e in particolare dell’articolo 7, comma 4 sull’esecutività dei decreti pronunciati dai Tribunali per i minorenni sulle richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso il genitore esercente di fatto l’affido o a ristabilire l'esercizio del diritto di visita.

Onorevoli deputati,
la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori con la Legge 15 gennaio 1994 n. 64, con la finalità di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente, di ristabilire le condizioni di vita degli stessi precedenti il trasferimento e di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti (art. 1 Conv. Aja).
Ciò allo scopo prioritario di tutelare i minori, in condizioni di uguaglianza rispetto agli altri Paesi firmatari.

Ai sensi dell'art. 6 Conv. Aja, ciascuno Stato contraente nomina un'Autorità centrale, incaricata di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione.
Ai sensi dell'art. 7 della medesima convenzione, le Autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorità competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione. In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari: a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto; b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie; c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole; d) per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore; e) per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Stato, in relazione all'applicazione della Convenzione; f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto da visita; g) per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato; h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza; i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione. 
E' Autorità centrale italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, il Ministero della giustizia, Ufficio per la giustizia minorile (art. 3 legge n. 64/1994).

Mentre l’Autorità centrale italiana svolge un ruolo passivo, in pieno contrasto con la Convenzione e con la legge di ratifica – a suo stesso dire, un lavoro di “passacarte” delle richieste straniere al tribunale italiano – le Autorità centrali degli altri Paesi hanno assunto ben altro ruolo, ponendosi come filtro alla richieste in arrivo, verificandone la correttezza formale e le motivazioni.
Questo diverso modo di procedere costituisce un rilevante elemento di discriminazione del genitore cittadino italiano che avanzi all'estero una richiesta ai sensi della Convenzione, rispetto a quello di altra nazionalità che avanzi la medesima richiesta nei confronti dell'Italia.
Inoltre, la mancanza di un ruolo attivo dell'Autorità centrale italiana nella verifica delle istanze in arrivo, comporta la trasmissione automatica delle stesse ai tribunali per i minorenni competenti a decidere, senza un preliminare controllo sulla autenticità e veridicità delle traduzioni (nota dolente, considerato che si sono verificati casi di traduzioni palesemente falsificate) e degli elementi posti alla base delle stesse, nonché sull'adempimento delle formalità di presentazione.
Ciò è tanto più grave in quanto i Tribunali per i minorenni non procedono a verificare le traduzioni e gli altri presupposti, dovendo peraltro concludere il procedimento in tempi brevi.

E’ pertanto estremamente frequente che in Italia, alle richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore nello stato di residenza abituale (senza purtroppo considerare se il richiedente esercitasse di fatto l’affido), segua un decreto esecutivo di rimpatrio.

L'art. 7, comma 4 della legge n. 64/1994, stabilisce che “Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto”.

La Convenzione de L'Aja NON IMPONE E NON SUGGERISCE:
a) la previsione dell'immediata esecutività del decreto predetto;
b) la possibilità di impugnare detto decreto solo tramite ricorso in Cassazione;
c) l'impossibilità di sospendere l'esecuzione del decreto in caso di presentazione del menzionato ricorso.

Gli altri Paesi firmatari non hanno previsto condizioni parimenti restrittive, venendosi così a creare una situazione iniqua nell'attuazione della Convenzione per i cittadini italiani rispetto ai cittadini stranieri.
Prevedere l'immediata esecutività del decreto e l'impossibilità di sospendere la stessa tramite ricorso comporta un immediato rimpatrio forzato del minore nel Paese richiedente, con conseguenti difficoltà e generalmente l’impossibilità, in caso di ricorso vittorioso in Cassazione, di ripristinare la situazione precedente alla pronuncia del decreto di rimpatrio, e dunque con il rischio di ineffettività della pronuncia della Corte di Cassazione.
Si aggiunga che la previsione, quale mezzo di impugnazione, del solo ricorso per Cassazione, oltre a limitare l'accesso alla giustizia nei confronti di chi non sia in grado di affrontare le spese di tale dispendioso mezzo, ed a provocare un allungamento dei tempi di giudizio, non consente neppure un riesame nel merito della vicenda. In buona sostanza, non si prevede la garanzia di un ulteriore pieno grado di giudizio.

E' di palese evidenza che il sistema predisposto dalla legge n. 64/1994 non è tutelante nei confronti del minore ed è causa di discriminazione tra le richieste ricevute dall'Italia e quelle ricevute dagli altri Paesi firmatari della Convenzione; ne consegue, altresì, la possibilità che per queste ragioni l'Italia subisca condanne da parte della Corte Europea per i Diritti Umani.
Pertanto, la legge n. 64/1994 deve essere URGENTEMENTE MODIFICATA ed in particolare ne deve essere urgentemente modificato l'art. 7, comma 4.

Precisamente, l’art. 7, comma 4 della Legge 15 gennaio 1994 n. 64 va modificato come segue:

viene abrogata la dicitura:
Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto

che viene sostituita con:
Il decreto del Tribunale per i minorenni che decide per il rimpatrio verso il Paese richiedente non è provvisoriamente esecutivo.
L’esecutività del rimpatrio può essere domandata da ciascuna parte alla Corte d'Appello presso la quale sia stato proposto reclamo con ricorso.
La Corte d'Appello, immediatamente dopo la ricezione del reclamo ed in caso di richiesta da parte dell'interessato, deve vagliare se va ordinata l’esecuzione della decisione impugnata relativa al rimpatrio del minore.
Va ordinata l’immediata esecutività del decreto se il reclamo è evidentemente immotivato.
La decisione sulla esecutività immediata può essere modificata durante il procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello[1].
L’uso della forza ai fini dell'esecuzione del rimpatrio[2] viene decretato dalla Corte d'Appello solamente nei casi in cui questo non sia pregiudizievole al minore, ovvero nei casi in cui il minore abbia espresso l’inequivocabile e comprovato desiderio di far rientro nel Paese di provenienza[3].
Contro il decreto della Corte d'Appello che decide sul reclamo, ciascuna parte può proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione proposto nei termini di legge sospende l'esecutività del decreto sino alla conclusione del procedimento.
In mancanza di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, il provvedimento può essere dichiarato esecutivo dalla Corte d’Appello”.

Dott.ssa Marinella Colombo – Avv. Irene Margherita Gonnelli




[1] Ciò è quanto contenuto nell’articolo § 40, comma 3 della IntFamRVG - Legge tedesca relativa al diritto di famiglia internazionale, nonché ratifica tedesca della Convenzione di cui sopra.

[2] La ratifica tedesca presa qui a modello, prevede che una decisione del giudice familiare possa essere di immediata applicazione, cioè esecutiva (vollziehbar). Sarà però esecutiva con la forza (vollstreckbar) attraverso ufficiale giudiziario e ammenda, solo ad esaurimento delle possibilità di appello. Fino a quando il tribunale del ricorso non avrà emesso la sua decisione definitiva, la decisione del tribunale dell’istanza precedente sarà esecutiva, ma non verrà eseguita con la forza.
[3] La prassi italiana del prelievo di bambini a scuola per l’esecuzione del rimpatrio coatto, all’insaputa del genitore italiano con il quale vivono, con bambini in lacrime avvinghiati alle maestre, non può essere considerato “tutelante” dell’interesse dei minori, bensì piuttosto potrebbe essere presto motivo di condanna all’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani per violazione dei diritti dei minori. E’ inammissibile usare la forza contro di loro; i bambini non sono responsabili delle dispute tra gli adulti, non hanno commesso reati e non possono dunque essere trattati da criminali il cui comportamento impone l’uso della forza per imporre il rispetto della legge.

mercoledì 6 agosto 2014

Presentare traduzioni dolosamente falsificate al tribunale per i minorenni di Milano NON è reato

......................... ma solo per chi è di nazionalità tedesca .............

L’avvocato tedesco traduce falsamente un decreto provvisorio emesso dal tribunale di Monaco di Baviera, dopo il trasferimento.

Traduce e presenta quindi di un atto che, stando al Regolamento europeo applicabile, il 2201/2003 e alla Convenzione dell’Aja del 1980, il tribunale che decide del rimpatrio NON deve tenere conto.

Il Tribunale per i minorenni di Milano invece ne tiene conto e pertanto, non solo viola le leggi applicabili fondando la sua decisione di rimpatrio su un documento non pertinente, ma accetta la traduzione italiana FALSIFICATA di detto documento e spedisce immediatamente i minori in Germania.

La vittima, cioè il solo genitore che esercitava di fatto l’affido e con il quale i minori, stando al tribunale competente, dovevano vivere, denuncia la falsificazione della traduzione.
A un anno dalla sparizione (prelievo a scuola con la FORZA, a tutela del minore!) la Procura della Repubblica di Milano conferma la falsificazione dolosa della traduzione effettuata dall’avvocato di parte tedesca, ma dispone l’archiviazione del caso. Perché?


Perché il Tribunale per i minorenni di Milano ha basato la sua decisione sulla traduzione di un decreto il cui testo originale proviene da un fax, cioè NON da un atto pubblico e pertanto la traduzione falsa di un fax non è reato. E non importa se tutto ciò è servito a rovinare la vita di due bambini, i Tedeschi sono soddisfatti e dunque anche le autorità italiane!