mercoledì 6 agosto 2014

Presentare traduzioni dolosamente falsificate al tribunale per i minorenni di Milano NON è reato

......................... ma solo per chi è di nazionalità tedesca .............

L’avvocato tedesco traduce falsamente un decreto provvisorio emesso dal tribunale di Monaco di Baviera, dopo il trasferimento.

Traduce e presenta quindi di un atto che, stando al Regolamento europeo applicabile, il 2201/2003 e alla Convenzione dell’Aja del 1980, il tribunale che decide del rimpatrio NON deve tenere conto.

Il Tribunale per i minorenni di Milano invece ne tiene conto e pertanto, non solo viola le leggi applicabili fondando la sua decisione di rimpatrio su un documento non pertinente, ma accetta la traduzione italiana FALSIFICATA di detto documento e spedisce immediatamente i minori in Germania.

La vittima, cioè il solo genitore che esercitava di fatto l’affido e con il quale i minori, stando al tribunale competente, dovevano vivere, denuncia la falsificazione della traduzione.
A un anno dalla sparizione (prelievo a scuola con la FORZA, a tutela del minore!) la Procura della Repubblica di Milano conferma la falsificazione dolosa della traduzione effettuata dall’avvocato di parte tedesca, ma dispone l’archiviazione del caso. Perché?


Perché il Tribunale per i minorenni di Milano ha basato la sua decisione sulla traduzione di un decreto il cui testo originale proviene da un fax, cioè NON da un atto pubblico e pertanto la traduzione falsa di un fax non è reato. E non importa se tutto ciò è servito a rovinare la vita di due bambini, i Tedeschi sono soddisfatti e dunque anche le autorità italiane!



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