......................... ma solo per chi è di nazionalità tedesca .............
L’avvocato tedesco traduce falsamente un decreto provvisorio emesso dal tribunale di Monaco di Baviera, dopo il trasferimento.
Traduce e presenta quindi di un atto che, stando al Regolamento europeo applicabile, il 2201/2003 e alla Convenzione dell’Aja del 1980, il tribunale che decide del rimpatrio NON deve tenere conto.
L’avvocato tedesco traduce falsamente un decreto provvisorio emesso dal tribunale di Monaco di Baviera, dopo il trasferimento.
Traduce e presenta quindi di un atto che, stando al Regolamento europeo applicabile, il 2201/2003 e alla Convenzione dell’Aja del 1980, il tribunale che decide del rimpatrio NON deve tenere conto.
Il Tribunale per i minorenni di Milano invece ne tiene conto e pertanto, non solo viola le leggi applicabili fondando la sua decisione di rimpatrio su un documento non pertinente, ma accetta la traduzione italiana FALSIFICATA di detto documento e spedisce immediatamente i minori in Germania.
La vittima, cioè il solo genitore che esercitava di fatto l’affido e con il quale i minori, stando al tribunale competente, dovevano vivere, denuncia la falsificazione della traduzione.
A un anno dalla sparizione (prelievo a scuola con la FORZA, a tutela del minore!) la Procura della Repubblica di Milano conferma la falsificazione dolosa della traduzione effettuata dall’avvocato di parte tedesca, ma dispone l’archiviazione del caso. Perché?
Perché il Tribunale per i minorenni di Milano ha basato la sua decisione sulla traduzione di un decreto il cui testo originale proviene da un fax, cioè NON da un atto pubblico e pertanto la traduzione falsa di un fax non è reato. E non importa se tutto ciò è servito a rovinare la vita di due bambini, i Tedeschi sono soddisfatti e dunque anche le autorità italiane!
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