venerdì 20 gennaio 2017

Vademecum del rimpatrio - estratto
















Per ottenere il rimpatrio di un minore illecitamente portato o trattenuto all’estero, bisogna innanzi tutti agire sul piano civile e presentare istanza di rimpatrio.

Questo non impedisce di agire anche sul piano penale, fatto che però non porta necessariamente al ritorno del minore. In altre parole, la polizia non può, sulla base di una denuncia penale, andare all’estero a riprendere il bambino.

L’istanza di rimpatrio va attivata con una procedura civile, soprattutto in applicazione della Convenzione dell’Aja 25.10.1980
(
http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf) ratificata con Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/conlus200580.pdf) e, per i paesi europei (tranne la Danimarca) del Regolamento europeo 2201/2003, detto Bruxelles II bis (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:IT:HTML).

Va precisato che si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.
Anche il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso dell’altro genitore che esercita l’affidamento è equiparato ad una sottrazione.

▲ Ai fini dell’applicazione della Convenzione, per richiedere dunque il rimpatrio, la nazionalità del minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale del minore al momento della sottrazione.

Il modulo per l‘istanza di rimpatrio va richiesto al Ministero della Giustizia, Ufficio II - Autorità centrali convenzionali, Area I - Protezione minorenni e diritto di famiglia in ambito internazionale
Via Damiano Chiesa,24 – 00136 Roma
tel. +39 06.68188326-331-535
fax +39 06.68808085
e-mail: autoritacentrali.dgm@giustizia.it

L’istanza andrà compilata (e corredata degli allegati richiesti) dal genitore vittima della sottrazione (che potrà avvalersi di un avvocato, ma può anche farlo da solo) in italiano e nella lingua del paese nel quale il minore è stato portato o trattenuto (o in altra lingua accettata dal paese) entro un anno dal trasferimento/sottrazione.

Se l’indirizzo estero presso il quale si trova il minore non è noto
bisogna chiedere all’autorità centrale, tramite la sua omologa estera, di provvedere al rintraccio.
Una volta ottenuto l’indirizzo, si deve trovare un avvocato in loco (la maggior parte dei paesi aderenti prevede la possibilità del gratuito patrocinio in caso di basso reddito) che apra un procedimento di rimpatrio.
Il giudice straniero adito non deve decidere dell’affido, ma solo confermare o meno che il minore è stato effettivamente sottratto e in questo caso ordinarne il rimpatrio (attenzione: in alcuni paesi, come per esempio la Germania, l’esecuzione della decisione di rimpatrio può essere sospesa per anni, inficiando così la finalità della Convenzione e del Regolamento).
Dall’apertura del procedimento di rimpatrio, il tribunale estero ha a disposizione 6 settimane per emettere il decreto (di rimpatrio o meno).

Se l’indirizzo estero presso il quale si trova il minore è noto
si può agire allo stesso modo appena descritto, ma si può anche adire direttamente il tribunale estero tramite avvocato in loco.

Attenzione! Solo alcuni tribunali sono abilitati ad aprire un procedimento per il rimpatrio, bisognerà pertanto presentare correttamente istanza solo al tribunale competente.

Sul sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HccH) è presente un elenco dei Paesi aderenti e soprattutto il profilo di ogni paese con tutte le caratteristiche specifiche e importanti indicazioni e indirizzi necessari ad avviare e gestire il procedimento di rimpatrio.
Purtroppo tutto ciò non è disponibile in italiano, ma solo in francese e inglese

Nel caso di sottrazione verso la Germania, il giudice tedesco che dovrà decidere sul rimpatrio farà molte difficoltà, utilizzando tutti gli strumenti messi a sua disposizione dal codice di procedura tedesco per negarlo.

In questo caso, consigliamo vivamente di chiedere sostegno professionale inviando una mail a: sportellojugendamt@gmail.com

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