Pubblicato da Nuova Cronaca - settembre 2019
Visualizzazione post con etichetta denuncia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta denuncia. Mostra tutti i post
giovedì 3 ottobre 2019
Un incubo chiamato Jugendamt
martedì 20 marzo 2018
Le perizie familiari in Germania ...
In Germania le perizie familiari sono redatte solo
raramente da psicologi.
I periti incaricati non hanno necessariamente questo titolo.
Certo è che il 75% delle perizie non rispondono ai
necessari requisiti scientifici!
Non è un'affermazione nostra, ma di professionisti
tedeschi. Questo video, che idealmente segue quello relativo alla dichiarazioni
del giudice familiare in pensione che affermava, "anche mia nonna potrebbe
essere nominata perito familiare, non serve nessuna preparazione
specifica".
Di
sicuro, nei casi binazionali - che la TV tedesca si guarda bene dal presentare -
la perizia serve sempre ad allontanare il genitore non-tedesco,
indipendentemente dai fatti e dalle prove!
Etichette:
bambini,
denuncia,
diritto di famiglia,
estero,
furto,
Germania,
giudice,
Italia,
Jugendamt,
Marinella Colombo,
Parlamento europeo,
petizioni,
psichiatria,
rapimento,
sottrazioni,
terzo genitore,
Tribunale
mercoledì 26 luglio 2017
Ecco come la Germania finanzia il furto dei bambini stranieri
Ecco
come la Germania finanzia il furto dei bambini stranieri:
si trattengono i bambini in Germania, tagliando completamente i legami con la
madre (o il padre) straniera (o che risiede al di fuori della Germania) senza nessun motivo,
se non il fatto che così desidera il padre (o la madre) tedesco*. Poi si emette un decreto
che condanna il genitore straniero (qui la madre) a pagare alimenti molto
elevati e che non considera la disponibilità economica di quel genitore e
neppure se ha altri figli da mantenere (i bambini non tedeschi e residenti al
di fuori della Germania hanno evidentemente meno diritti di quelli in
Germania). Data l’impossibilità e l’assurdità di pagare per dei figli che non
ti riconoscono più come madre/padre, viene aperto un procedimento penale,
facendo ben attenzione a indicare che la pena prevista sia superiore ad un anno,
in modo da poter poi utilizzare il mandato d’arresto europeo e chiedere
l’estradizione di detto genitore!
E il gioco è fatto, hai
perso i figli e tutti i tuoi averi. Impossibile rifarsi un’esistenza!
* non gioiscano i padri italiani, perché di fronte ad una madre tedesca
saranno loro ad essere discriminati. E’ solo il genitore tedesco ad essere
tutelato!
Qui il documento originale e la traduzione:
Traduzione:
"Ogg.:
istruttoria contro di Lei
Comunicazione circa l’avvio del procedimento
istruttorio e possibilità di esprimersi in forma scritta come da §§ 163a comma
1, 136 comma 1 del Codice di procedura penale tedesco in combinato con l’art. 52
comma 1 dell’accordo di Schengen
Egregia signora X
Conduco contro di Lei un’istruttoria
per sospetto di violazione del dovere di mantenimento nei confronti di Z. e L.
Questo procedimento istruttorio si basa sui seguenti fatti:
Lei è la madre di Z. e L.,
nati il […] e il […]. Secondo il decreto [ndt.: emesso inaudita
altera parte] della pretura di […], Lei non paga per i suoi figli,
per lo meno dal novembre 2015, l’assegno di mantenimento di 696,00 euro. Le
loro necessità non sono in pericolo solo perché provvede il padre dei bambini,
presso il quale Z. e L. vivono.
In base all’attuale
situazione dell’istruttoria, esiste il sospetto che Lei sia perseguibile, per
la violazione continuata del dovere di mantenimento in due casi di concorso
materiale ex §§ 170 comma 1 e 53 del codice penale [tedesco].
Il
§ 170, comma 1 del codice penale recita:
“Chi
si sottrae al dovere legale del mantenimento e mette così in pericolo il
sostentamento di coloro che ne hanno diritto o le cui necessità sarebbero in
pericolo senza l’aiuto viene punito con una pena detentiva fino a tre anni o
con una pena pecuniaria.”
Le faccio presente che la
legge prevede che Lei possa scegliere di esprimersi in relazione all’accusa
oppure di non rendere dichiarazioni; Lei ha anche il diritto di consultare in
ogni momento un avvocato di sua scelta, anche per una consulenza. Inoltre potrà
chiedere di ottenere singole prove a sua discolpa.
La dichiarazione deve
essere resa entro il 31.07.2017.
Cordiali saluti
Dr. […]
Procuratore"
Etichette:
adozioni,
arresto,
bambini,
carcere,
denuncia,
diritto di famiglia,
furto,
Germania,
giudice,
Italia,
Jugendamt,
Marinella Colombo,
Ministero degli Esteri,
Sportello Jugendamt,
terzo genitore,
Tribunale
venerdì 21 luglio 2017
Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco
Incompatibilità
tra diritti di famiglia italiano e tedesco: ricadute sul processo nostrano per
reati endofamiliari.
Brevissime note a cuta di F. Trapella
La
famiglia è un valore che rientra nell’ordine pubblico europeo: sia il diritto
dell’Unione, sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo la pongono a
fondamento del tessuto sociale, quale luogo di crescita e di formazione
dell’individuo.
Nel 1993, ad esempio, nel caso Hoffman, la Corte di Strasburgo si è
concentrata sull’idea di educazione, come diritto/dovere dei genitori ad
indirizzare i figli e, al contempo, diritto dei figli ad essere guidati verso
un traguardo di convinzioni etiche, sociali o religiose che permetta loro un
proficuo accesso alla vita associata.
Ancora, e sempre procedendo per
esempi, l’art. 33 della Carta di Nizza protegge espressamente la vita
familiare, facendo seguito alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo
1984, alla Convenzione dell’Aja del 1996 o alla Decisione del Consiglio
2003/93/CE (19 dicembre 2002) che si occupano di tutelare le relazioni tra
genitori e figli.
Insomma, i diritti europei si
occupano della famiglia, nelle sue molteplici sfaccettature: l’educazione dei
giovani, il ruolo dei genitori (di entrambi: quindi viene esaltato il valore
della bigenitorialità), la posizione – personale e patrimoniale – dei figli,
ecc.
Da questa premessa deriva che tutti
i Paesi che aderiscono ora all’Unione europea, ora alla Convenzione dei diritti
riconoscono e tutelano la famiglia. Se così non fosse, gli ordinamenti
nazionali si porrebbero in contrasto con quelli europei, con successivo
stravolgimento delle regole gerarchiche tra le fonti.
Quanto appena detto, però, non
significa che tutti gli Stati europei prevedano per la famiglia identici
meccanismi di salvaguardia o, più in generale, che regolino allo stesso modo il
rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini.
Esempio di ciò si ha nel confronto
tra gli artt. 30 e 31 della nostra Costituzione e l’art. 6 della Grundgesetz tedesca.
Il lessico del legislatore costituente
nostrano è ricco di verbi che rimandano al campo semantico della protezione: “nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i
loro compiti” (art. 30 Cost.); “la
Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia” (art. 31,
comma 1, Cost.); “protegge l’infanzia, la maternità, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo” (art. 31, comma 2, Cost.).
Diversa è la scelta terminologica compiuta
dalla Legge fondamentale tedesca: “il
matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale. La cura e l’educazione dei
figli sono un diritto naturale dei genitori ed un precipuo dovere che loro
incombe. La comunità statale sorveglia
la loro attività” (art. 6, §§1 e 2, Grundgestez);
“Contro
il volere degli aventi il diritto all’educazione, i figli possono essere
separati dalla famiglia solo in base ad una legge, nel caso in cui gli aventi
il diritto dell’educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per
altri motivi, i figli corrano il rischio di essere trascurati” (art. 6, §3,
Grundgesetz).
Protezione nel senso di agevolazione
della crescita familiare, da un lato; protezione come sorveglianza dello Stato
sui doveri genitoriali, dall’altro.
Tanto basta a rendere legittima, in
Germania, una struttura statale con ampi poteri di ingerenza sulle famiglie,
che partecipa ai giudizi di fronte al tribunale per i minorenni o all’autorità
giudiziaria civile in qualità di parte. Ne deriva – volendo esemplificare – che
in contenziosi del genere, i genitori dinanzi al giudice sono tre: i due
biologici, e l’Amministrazione per la gioventù (in lingua tedesca, Jugendamt).
Il lungo preambolo conduce al tema
in argomento: immaginando, in Italia, un processo penale per reati
endofamiliari a dimensione sovranazionale che coinvolga un nostro cittadino e
uno tedesco, quali sono le ricadute che derivano su di esso dalla diversità dei
due diritti di famiglia? L’esempio tipico è la sottrazione di minore: di due
genitori, uno è italiano e l’altro tedesco; quest’ultimo conduce il figlio in
Germania; si apre il processo in Italia per il reato previsto dall’art. 574-bis
c.p.. A questo punto, ad esempio, la difesa dell’imputato vuole produrre alcune
relazioni dello Jugendamt che
attestano come il minore si sia integrato bene nel contesto tedesco, con ciò
tentando di provare lo stato della necessità: il ragazzino è stato portato
oltralpe perché era quella per lui la migliore soluzione possibile e
l’Amministrazione per la gioventù tedesca lo conferma.
Il giudice italiano deve porsi una
duplice questione in ordine ai documenti che, in un caso del genere, gli
vengono forniti dall’imputato: a)
deve compiere il vaglio previsto dall’art. 190 c.p.p., arricchito, stavolta,
dalla necessità di acclarare se quelle relazioni siano autentiche e, quindi,
quale siano la loro provenienza e il loro contenuto; b) visto che l’art. 190 c.p.p. impone al giudice, tra le altre
cose, di escludere prove vietate dalla legge e il successivo art. 191 c.p.p.
dichiara inutilizzabile la prova illegittima, egli deve chiedersi se i
documenti dello Jugendamt siano o
meno conformi alla legge e ai principi costituzionali nostrani.
Sotto quest’ultimo profilo, quindi,
il giudice italiano dovrà compiere le medesime considerazioni svolte in queste
pagine, apprezzando il divario tra le previsioni costituzionali italiane e il
disposto della legge fondamentale tedesca sulla famiglia.
Altrimenti detto, l’idea di protezione in quanto sorveglianza è estranea
all’ordinamento italiano, così come lo sono i poteri invasivi che
l’Amministrazione per la gioventù tedesca esercita sulle famiglie.
Ecco, quindi, che il giudice
nostrano non può acquisire le relazioni dello Jugendamt: utilizzarle significherebbe, infatti, trarre
informazioni utili al processo da un soggetto che è titolare di poteri
sconosciuti al nostro ordinamento. Le attività svolte dall’Ufficio d’oltralpe
sono ignote al diritto e al processo civili italiani; del pari ignote sono le
relazioni che esitano da quelle attività.
È dal 1973 che la Consulta ha
stabilito che attività compiute in spregio dei diritti inviolabili del
cittadino non possono essere assunte a giustificazione di atti processuali: è
la nota sentenza 34/1973, da cui la dottrina ha mutuato la definizione di prova
incostituzionale. Ed è ad essa che
andrebbe ricondotto il documento redatto dallo Jugendamt, in quanto – si ripete – avulso dal sistema in Italia
vigente per la regolamentazione dei rapporti intrafamiliari.
Francesco Trapella
(Avvocato a Rovigo
– Assegnista di ricerca in
Diritto processuale
penale, Università di Ferrara)
L'intervista su questo tema all'avv. Trapella:
Il testo è stato pubblicato da: http://www.ilpattosociale.it/news/5501/Achtung-Binational-Babies-l-inconcepibile-ruolo-dello-Jugendamt.html
Etichette:
arresto,
bambini,
denuncia,
diritto di famiglia,
estero,
Germania,
giudice,
Italia,
Jugendamt,
Kinder,
Marinella Colombo,
Parlamento europeo,
Sportello Jugendamt,
terzo genitore
sabato 1 luglio 2017
Un altro strumento del sistema familiare tedesco ...
Riceviamo
e volentieri pubblichiamo, per aiutare l’opinione pubblica ad informarsi
relativamente al diritto di famiglia tedesco ed alla sua applicazione.
Ci
auguriamo che la nostra attività di prevenzione possa evitare a tanti bambini italiani, figli di genitori che emigrano, di
crescere nelle famiglie affidatarie tedesche, perdendo completamente ogni
contatto con i propri affetti, la propria lingua e la propria cultura.
![]() |
La
vignetta del cartellone “Jugendamt? Nein, Danke”, presente in rete, soprattutto
in Germania, è stata realizzata nel 2009 da Alfio Riccardo Krancic, in
occasione della deportazione in Germania dei figli di Marinella Colombo.
|
Questa
e la traduzione del messaggio di una mamma francese. La figlia, non restituita
dal padre tedesco dopo un fine settimana passato da lui, vive in Germania da
anni [sottrazione legalizzata], con il padre e la di lui moglie tedesca. La
ragazzina porta il cognome francese della madre (i genitori non erano sposati),
ma questo disturba molto il sistema di germanizzazione, quindi …
“Un
avvocato tedesco ha fatto istanza, nel maggio del 2016, a nome di mia figlia
[minorenne] chiedendo la sostituzione del cognome (lei porta il mio cognome)
con quello dell’attuale moglie del padre. Nel luglio 2016 ho risposto
evidenziando che mia figlia è minorenne e che la responsabilità genitoriale è
congiunta e che dunque lei non può avviare procedimenti in tribunale! La
giudice [tedesca] ha avviato e continuato il procedimento come niente fosse. Ho
informato il Consolato di Monaco di Baviera che ha contattato lo Jugendamt di N. Ho presentato una
Petizione al Parlamento europeo. La Commissione europea ha inviato il fascicolo
allo Jugendamt di Berlino per avere
spiegazioni. Quest’ultimo ha chiamato la giudice di N. Nel settembre del 2016 ho
dovuto prendere anch’io un avvocato in Germania. Abbiamo ribadito più volte
alla giudice che l’istanza introduttiva del procedimento non era ricevibile, ma
lei continuava imperterrita.
Seguendo
i consigli di Marinella, con l’insistenza del mio avvocato, le telefonate a
Monaco e Berlino, la giudice alla fine ha scritto alla controparte chiedendo il
suo parere [dellacontroparte!] circa il fatto che mia figlia è minorenne e che “sembrerebbe
che la legge non permetta ad un minore di essere parte richiedente in un
procedimento di questo tipo”. L’avvocato [di fatto incaricato dal padre tedesco
di mia figlia] si è alla fine trovato costretto a ritirare la richiesta, ma ha
già annunciato che ne presenterà una nuova.
Bilancio:
nel processo della mia cancellazione amministrativa hanno perso un anno.
Speriamo
che aver messo qualche ostacolo sul loro cammino li calmi, almeno per un po’!”
Etichette:
arresto,
bambini,
carcere,
coppie di fatto,
denuncia,
Germania,
giudice,
Italia,
Jugendamt,
Kinder,
Marinella Colombo,
padri non sposati,
Parlamento europeo,
Sportello Jugendamt,
terzo genitore,
Tribunale
venerdì 20 gennaio 2017
Vademecum del rimpatrio - estratto
Per
ottenere il rimpatrio di un minore
illecitamente portato o trattenuto all’estero, bisogna innanzi tutti agire sul
piano civile e presentare istanza di
rimpatrio.
Questo
non impedisce di agire anche sul piano penale, fatto che però non porta
necessariamente al ritorno del minore. In altre parole, la polizia non può,
sulla base di una denuncia penale, andare all’estero a riprendere il bambino.
L’istanza di rimpatrio va attivata con
una procedura civile, soprattutto in applicazione della Convenzione dell’Aja 25.10.1980
(http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf) ratificata con Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/conlus200580.pdf) e, per i paesi europei (tranne la Danimarca) del Regolamento europeo 2201/2003, detto Bruxelles II bis (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:IT:HTML).
(http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf) ratificata con Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/conlus200580.pdf) e, per i paesi europei (tranne la Danimarca) del Regolamento europeo 2201/2003, detto Bruxelles II bis (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:IT:HTML).
Va
precisato che si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la
residenza abituale in un determinato
Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.
Anche
il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza
abituale, senza il consenso dell’altro genitore che esercita l’affidamento è equiparato ad una sottrazione.
▲ Ai fini dell’applicazione della Convenzione, per richiedere
dunque il rimpatrio, la nazionalità del
minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale
del minore al momento della sottrazione.
Il
modulo per l‘istanza di rimpatrio va richiesto al Ministero della Giustizia, Ufficio
II - Autorità centrali convenzionali, Area I - Protezione minorenni e diritto
di famiglia in ambito internazionale
Via
Damiano Chiesa,24 – 00136 Roma
tel.
+39 06.68188326-331-535
fax
+39 06.68808085
e-mail:
autoritacentrali.dgm@giustizia.it
L’istanza
andrà compilata (e corredata degli allegati richiesti) dal genitore vittima
della sottrazione (che potrà avvalersi di un avvocato, ma può anche farlo da
solo) in italiano e nella lingua del paese nel quale il minore è stato portato
o trattenuto (o in altra lingua accettata dal paese) entro un anno dal
trasferimento/sottrazione.
Se l’indirizzo
estero presso il quale si trova il minore non è noto
bisogna
chiedere all’autorità centrale, tramite la sua omologa estera, di provvedere al
rintraccio.
Una
volta ottenuto l’indirizzo, si deve trovare un avvocato in loco (la maggior parte dei paesi aderenti prevede la
possibilità del gratuito patrocinio
in caso di basso reddito) che apra un procedimento di rimpatrio.
Il
giudice straniero adito non deve
decidere dell’affido, ma solo confermare o meno che il minore è stato
effettivamente sottratto e in questo caso ordinarne il rimpatrio (attenzione:
in alcuni paesi, come per esempio la Germania, l’esecuzione della decisione di
rimpatrio può essere sospesa per anni, inficiando così la finalità della
Convenzione e del Regolamento).
Dall’apertura
del procedimento di rimpatrio, il tribunale estero ha a disposizione 6
settimane per emettere il decreto (di rimpatrio o meno).
Se l’indirizzo
estero presso il quale si trova il minore è noto
si
può agire allo stesso modo appena descritto, ma si può anche adire direttamente il tribunale estero
tramite avvocato in loco.
Attenzione!
Solo alcuni tribunali sono abilitati ad aprire un procedimento per il
rimpatrio, bisognerà pertanto presentare correttamente istanza solo al
tribunale competente.
Sul
sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HccH) è presente un elenco dei Paesi
aderenti e soprattutto il profilo di ogni paese con tutte le caratteristiche
specifiche e importanti indicazioni e indirizzi necessari ad avviare e gestire
il procedimento di rimpatrio.
Purtroppo
tutto ciò non è disponibile in italiano, ma solo in francese e inglese
Nel
caso di sottrazione verso la Germania,
il giudice tedesco che dovrà decidere sul rimpatrio farà molte difficoltà,
utilizzando tutti gli strumenti messi a sua disposizione dal codice di
procedura tedesco per negarlo.
In
questo caso, consigliamo vivamente di chiedere sostegno professionale inviando
una mail a: sportellojugendamt@gmail.com
Etichette:
bambini,
C.S.IN.,
CEED,
Colombo,
denuncia,
estero,
Germania,
giudice,
Italia,
Jugendamt,
Marinella Colombo,
sottrazioni,
Tribunale
Iscriviti a:
Post (Atom)