Al tempo della Repubblica di Weimar sono stati aperti i primi
istituti per bambini finanziati dai comuni e non più dalle Chiese e sono stati
posti sotto la direzione amministrativa dello Jugendamt (traduzione:
amministrazione dei giovani).
Sotto il terzo Reich, il Governo ha aperto in ogni comune (Gemeinde)
una entità politica di controllo della famiglia, uno Jugendamt.
L’obbiettivo era di porre sotto il controllo del commissario politico locale
(NsdAP) tutte le amministrazioni e gli operatori a contatto con bambini e
adolescenti, soprattutto i tribunali familiari.
Oggi il NsdAP non esiste più ma le strutture dello Jugendamt
e la sua organizzazione sono rimaste invariate. Lo Jugendamt ha una
struttura complessa. Si può distinguere una direzione amministrativa, quella
che riceve il pubblico e una direzione politica, quella che agisce e decide
dietro le quinte,
lo Jugendhilfeausschuss.
Per questo, nella Legge fondamentale
tedesca (la Costituzione provvisoria dei Tedeschi) si legge:
“Lo Jugendamt lavora nell’ambito dell’autonomia dei comuni così come
garantita dall’art 28.
Per via dell’autonomia dell’amministrazione, il controllo viene esercitato in
quasi tutti i Bundesländer dal Ministero dell’Interno (Polizia). Non esiste
un supervisore”. Lo Jugendamt, che controlla la
famiglia e la giustizia familiare, si autocontrolla.
Il compito di questa entità
plenipotenziaria, chiamata anche staatliches
Waechteramt (traduzione : ufficio
statale di sorveglianza) è, come recit l’articolo 6 (Legge fondamentale)
quello di controllare
(in quanto “comunità tedesca” = staatliche Gemeinschaft) l’obbligo (die Pflicht) dei genitori a educare
i bambini, non tanto nel rispetto dell’interesse superiore del fanciullo, ma in conformità al Kindeswohl o Wohl des Kindes tedesco (benessere sul o attraverso il bambino).
(in quanto “comunità tedesca” = staatliche Gemeinschaft) l’obbligo (die Pflicht) dei genitori a educare
i bambini, non tanto nel rispetto dell’interesse superiore del fanciullo, ma in conformità al Kindeswohl o Wohl des Kindes tedesco (benessere sul o attraverso il bambino).
Un giudice tedesco non può
pertanto sentenziare senza l’intervento dello Jugendamt,
come da art. 50 del codice sociale tedesco (SGB, Libro VIII) e da art. 162 del FamFG (codice di libera giurisdizione) una legge sulle procedure non-contraddittorie
applicabili in diritto familiare, che non ha eguale negli altri paesi europei.
Lo Jugendamt
è d’ufficio la terza parte
(parte in causa) in ogni procedimento giuridico nel quale sono implicati
dei bambini. Il suo compito è proteggere la relazione Stato-bambino a spese della relazione genitore-bambino.
Per questo il tribunale deve attuare quanto
indicato nella “raccomandazione” dello Jugendamt che è in realtà la
vera sentenza politica; il giudice familiare deve poi solo motivarla sulla
base degli argomenti costruiti durante i procedimenti e viene aiutato in questo
dai vari attori terzi che intervengono (Jugendamt e controllori vari
quali Verfahrenspfleger, Umgangspfleger, Gutachter, etc..), tutti guidati dal principio del Kindeswohl e
cioè della tutela dell’interesse sul bambino da parte della
comunità dei tedeschi.
E’ questo
il motivo per cui in tutti i fascicoli di genitori italiani (e non-tedeschi in
generale) che si separano da un/a tedesco/a si ritrovano decreti e sentenze
emessi senza la presenza del genitore
non-tedesco (che evidentemente non è importante per la relazione stato-bambino), in violazione
dei fondamentali principi del contraddittorio e dell’equo processo; si ritrovano relazioni di curatori (nominati sì dal tribunale, ma appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro finanziate dallo Jugendamt stesso) stese senza neppure conoscere il genitore non-tedesco e che sempre sottolineano come per il Kindeswohl (l’interesse sul o attraverso bambino, erroneamente tradotto come “bene del bambino”), il minore debba restare o tornare in Germania.
non-tedesco (che evidentemente non è importante per la relazione stato-bambino), in violazione
dei fondamentali principi del contraddittorio e dell’equo processo; si ritrovano relazioni di curatori (nominati sì dal tribunale, ma appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro finanziate dallo Jugendamt stesso) stese senza neppure conoscere il genitore non-tedesco e che sempre sottolineano come per il Kindeswohl (l’interesse sul o attraverso bambino, erroneamente tradotto come “bene del bambino”), il minore debba restare o tornare in Germania.
Se il
genitore non-tedesco si rende conto dell’iniquità imperante nel sistema di
giustizia familiare tedesca (Jugendamt e tribunali) e rientra al suo paese con
il figlio, in cerca di Giustizia, il tribunale familiare tedesco emette in
24-48 un provvedimento urgente, segreto e unilaterale con il quale
attribuisce al genitore tedesco il diritto esclusivo di determinare la
residenza del minore. Non servono prove, basta la dichiarazione giurata del
genitore tedesco che afferma che i bambini potrebbero essere in pericolo a
l'estero. Questo è il decreto utilizzato poi per richiedere il rimpatrio del
bambino con procedimento civile.
La Corte di Giustizia europea di Lussemburgo si è già espressa in merito (sentenza Valles – luglio 2010) ribadendo che detti provvedimenti non possono giustificare una richiesta di rimpatrio e non hanno nessun valore nello Stato richiesto. Continuano però ad essere usati e tragicamente recepiti dai tribunali degli altri paesi europei.
La Corte di Giustizia europea di Lussemburgo si è già espressa in merito (sentenza Valles – luglio 2010) ribadendo che detti provvedimenti non possono giustificare una richiesta di rimpatrio e non hanno nessun valore nello Stato richiesto. Continuano però ad essere usati e tragicamente recepiti dai tribunali degli altri paesi europei.
Soprattutto
i tribunali per i minorenni italiani, competenti per i casi binazionali,
ignorano questa sentenza
e la giurisprudenza in materia e, proprio sulla base di detti provvedimenti, ordinano sistematicamente
il rimpatrio dei minori presso il genitore tedesco che non aveva titolo per chiedere il rimpatrio. Violando pertanto le Leggi in materia. E’ il caso della dr.ssa Colombo e della quasi totalità dei casi aperti con la Germania.
e la giurisprudenza in materia e, proprio sulla base di detti provvedimenti, ordinano sistematicamente
il rimpatrio dei minori presso il genitore tedesco che non aveva titolo per chiedere il rimpatrio. Violando pertanto le Leggi in materia. E’ il caso della dr.ssa Colombo e della quasi totalità dei casi aperti con la Germania.
Con la
richiesta di rimpatrio (causa civile) basata sulla decisione unilaterale
e segreta di trasferimento dell’affido al genitore tedesco, le autorità
tedesche aprono anche un’inchiesta preliminare (penale) nei confronti
del genitore straniero. Quest’ultimo “scopre” il procedimento penale solo nel
momento in cui viene arrestato. La Procura tedesca non fornisce indicazioni per
via delle “indagini in corso”.
In questo modo le autorità tedesche, che hanno abusato delle Convenzioni giustificando a posteriori
la richiesta di rimpatrio, riescono a scavalcare completamente la causa civile con quella penale: l’arresto del genitore straniero attuato dalle forze di polizia del suo paese (che non sono tenute a verificare la fondatezza delle accuse) sarà la motivazione addotta dal giudice familiare tedesco per togliergli definitivamente tutti i diritti genitoriali sui figli. (Contravvenendo al trattato di Schengen, le autorità tedesche si procurano all'estero, per via penale, la motivazione che non hanno nel loro paese nel procedimento civile, per togliere i diritti genitoriali al genitore non-tedesco ). Anche di un suo eventuale diritto di visita non se ne potrà più parlare, perché il genitore non-tedesco è intrinsecamente, proprio perché non-tedesco, un pericolo.
In questo modo le autorità tedesche, che hanno abusato delle Convenzioni giustificando a posteriori
la richiesta di rimpatrio, riescono a scavalcare completamente la causa civile con quella penale: l’arresto del genitore straniero attuato dalle forze di polizia del suo paese (che non sono tenute a verificare la fondatezza delle accuse) sarà la motivazione addotta dal giudice familiare tedesco per togliergli definitivamente tutti i diritti genitoriali sui figli. (Contravvenendo al trattato di Schengen, le autorità tedesche si procurano all'estero, per via penale, la motivazione che non hanno nel loro paese nel procedimento civile, per togliere i diritti genitoriali al genitore non-tedesco ). Anche di un suo eventuale diritto di visita non se ne potrà più parlare, perché il genitore non-tedesco è intrinsecamente, proprio perché non-tedesco, un pericolo.
La base
legale di questa decisione è l’articolo 235 del codice penale tedesco (§235
StGB). Dice che il semplice fatto di portare o trattenere un minore al di fuori
della giurisdizione tedesca contro il volere del genitore tedesco (al quale le
autorità tedesche hanno chiesto di redigere una dichiarazione giurata e di
depositare una querela per presunta sottrazione di minore) è passibile
di pena privativa della libertà fino a 5 anni e di una ingente multa. Non
importa se c’è legame di parentela tra la persona che trasferisce il minore,
non importa se esiste una sentenza relativa all'affido, né se detta sentenza
non esisteva nel momento in cui il minore ha lasciato la Germania (la decisione
di affido al genitore tedesco è comunque resa sempre in segreto dal giudice
familiare immediatamente dopo il trasferimento all'estero). Il semplice sospetto
è passibile di pena. Senza dubbio il genitore straniero è opposto qui allo
Stato tedesco che utilizza il suo concittadino con il solo scopo di riportare
il minore nella giurisdizione tedesca, a protezione del Kindeswohl
nazionale.
Una volta
mandato in Germania il minore, il genitore italiano (e straniero in genere)
scomparirà dalla sua vita e con lui tutta la famiglia italiana, la lingua e la
cultura. A questo punto lo Jugendamt esigerà gli alimenti e
minaccerà con pignoramenti. Il genitore italiano, abbandonato dalle sue
autorità, si troverà ancora a combattere da solo contro uno Stato che dopo i figli
reclama tutti i suoi averi e grazie ai regolamenti europei (per es. 4/2009)
riesce facilmente ad ottenerli.
Anche il
solo fatto che il bambino rimpatriato in Germania perda per sempre il genitore
non-tedesco (e i 2 nonni stranieri) è un pregiudizio gravissimo. Le Convenzioni
prevedono che, in caso di pregiudizio, possa essere negato il rimpatrio. Ma i
tribunali per i minorenni italiani ignorano (o vogliono ignorare) anche questo
articolo delle Convenzioni europee vigenti.
Già nella
scorsa legislatura il Parlamento europeo ha ricevuto così tante petizioni
contro lo Jugendamt e il sistema di giustizia familiare tedesca
da trovarsi costretto a nominare una commissione che studiasse il problema.
Questo studio ha portato alla stesura di un Documento di Lavoro che
conferma tutto quanto abbiamo ricordato più sopra e che specifica come “compito
dello Jugendamt è trasferire l’affido, a medio o lungo termine, al
genitore tedesco”. Si è chiesto alla Germania di porvi rimedio, ma poiché la
Germania si è autorizzata a non rispettare neppure le sentenze della Corte
europea di Strasburgo, non ha cambiato nulla, anzi, ha intensificato le
sottrazioni “deutsch-legal” dei bambini binazionali.
L’attuale
situazione delle Petizioni contro lo Jugendamt è ancora più
preoccupante. Alla fine di novembre una delegazione del Parlamento europeo di è
recata a Berlino per cercare risposte riguardo a quello che è ormai un punto
fermo del Parlamento europeo : il diritto di famiglia tedesco e difforme da
quello di tutti gli altri Stati membri e la maniera di togliere i figli al
genitore non-tedesco è un “sistema” come rilevato dalle petizioni presentate
(che denunziano solo una piccola parte dei casi).
La
risposta tedesca è la conferma della volontà di negare l’evidenza. Inoltre, il
vice-ministro della giustizia tedesco, Max Stadler, ha chiesto al Parlamento la
rimozione del Documento di Lavoro sullo Jugendamt tedesco, senza
altra spiegazione se non il fatto che questo documento potrebbe nuocere
all’immagine della Germania! Il nuovo Documento di Lavoro del Parlamento
europeo ha visto coalizzarsi tutti gli eurodeputati tedeschi, di ogni gruppo
politico, per bloccarne la votazione. Data la loro maggioranza numerica al
Parlamento europeo sono infatti riusciti, dopo il blocco durato 14 mesi, a far
redigere una versione “epurata”; una versione che riporta solo mezze verità, cioè
menzogne. L’analisi di questo documento sarà oggetto di un nostro scritto
separato.
Il
settimanale Der Spiegel, appena prima del tristemente famoso articolo
“Omissione di soccorso all’italiana”, ha attaccato e denigrato nello stesso
modo l’associazione CEED (Conseil Européen des Enfants du Divorce) e
il suo presidente, Olivier Karrer, che da anni denuncia le violazioni dei
diritti fondamentali e lo stravolgimento delle Convenzioni da parte del sistema
di giustizia familiare tedesco, così come anche la dr.ssa Colombo che pertanto non
ha più visto i suoi figli da ormai due anni.
Per quanto tempo ancora i tribunali per i minorenni italiani
continueranno a deportare i nostri figli, il nostro futuro, la ragione delle
nostre esistenze nel nome di un’amicizia con il popolo tedesco che ride di
questa nostra sottomissione? Per quanto tempo ancora vogliamo permettere alla
Germania di stravolgere e usare le Convenzioni a senso unico (solo in loro
favore), anziché tutelare i nostri connazionali e soprattutto quelli più
indifesi, i bambini?
Ricordiamo
che la Germania non ha ancora firmato la Carta
dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, diritti che viola infatti
sistematicamente.
Non si
tratta di un problema italo-tedesco, né di un problema di Diritto, bensì di un
problema politico. Il governo tedesco ne è all'origine e tocca tutti gli Stati
membri europei.
Ho letto il vostro articolo ed ho trovato due omissioni che destabilizzano tutta la morale del vostro magnifico intento e sono: Primo non riportate chi ha emesso la legge dello Jugendampt? Voi non riportate i due autori nazisti che nel 1934 hanno promulgato la nefanda legge, detta anche di Bad Toelz, e sono Heinrich Himmler ed il cofirmatario Hermann Goering. E Secondo: Non fate risaltare il fatto che questa legge nazista operi paritariamente anche oggi in Austria. Questo fatto ci riporta a considerare i due paesi, Germania ed Austria, ad essere una unicità come espressa dal termine nazista di Gross-Deutschland, questa intima unione scomunica l’Austria dal netto distacco con il nazismo che tanto pubblicizza. La ricerca di modificare questa iniqua legge va necessariamente orientata verso le origini, oggi impossibili da giustificare e non nei cavilli della legge democratica tedesca che non ha alcuna volontà da discostarsi dal concetto “Uber alles in der Welt” (al di sopra di tutti al mondo!) dei tedeschi rispetto a tutti gli altri popoli, come affermava Hitler e come affermano ancora oggi i tedeschi con questa legge. E’ incredibile che in Centro Europa possa esserci un non rispetto dei “Diritti dei cittadini”, come invece accusiamo senza mezzi termini altri popoli non europei. ross@etto.it
RispondiEliminaQuesto articolo apriva questo blog, quasi 10 anni fa. Negli articoli, post e video seguenti si precisa in più passaggi che il diritto di famiglia austriaco è identico a quello tedesco. Allo stesso modo si comunica che l'attuale organizzazione dello Jugendamt risale a quanto voluto da Himmler ministro per la famiglia. Riassumere una materia così vasta necessiterebbe di un libro anziché di un post.
RispondiEliminaGrazie comunque per il suo commento.