E’
ormai disponibile in rete il Vademecum del Mediatore del Parlamento europeo[1].
A
seguito dell’analisi di numerosissimi casi riguardanti i bambini binazionali è
inevitabile constatare che esiste una
tipologia di sottrazione che non viene mai inclusa nelle statistiche
ufficiali e che rappresenta invece il
numero di più consistente dei minori sottratti: le sottrazioni organizzate
e legalizzate delle e dalle autorità tedesche.
Non
si tratta di un’accusa gratuita, ma dell’esito di un attento esame di casi e
documenti che schematizzo come segue:
1. Separazioni di coppie binazionali
residenti in Germania nelle quali la madre è tedesca : i bambini vengono collocati
presso la madre nella totalità dei casi (se la madre tedesca è in accordo con
il padre straniero i bambini vengono tolti ad entrambi e collocati in istituti
o famiglie affidatarie). Il diritto di visita del padre è sottomesso ad un
obbligo di residenza e di lavoro nel territorio tedesco. Se il padre straniero
che, lo sottolineo, non è il collocatario, rientra nel suo paese, perde il
diritto di visita e non rivede più i suoi figli. Non è sottrazione questa? Che
ne è dei diritti sanciti dalla Carta europea? Chi rivendica il diritto alla
bigenitorialità e a una doppia cultura di questi minori? Certamente non i
giudici nazionali tedeschi autori di queste sentenze.
2. Coppie binazionali residenti in
altro paese europeo o extra europeo
: quando il genitore tedesco (nella maggior parte dei casi, la madre) rientra
in Germania il giudice tedesco, pur non essendo competente, inizia a
sentenziare in favore del genitore tedesco.
a)
se
la coppia non è sposata, applica la legislazione tedesca al caso, conferisce
cioè la potestà genitoriale esclusiva alla madre, cambia il cognome del minore
attribuendogli quello della madre e in molti casi cancella addirittura il padre
straniero dai documenti del bambino. Il riconoscimento del bambino fatto dal
padre nel paese di nascita e residenza serve soltanto a finanziare la
sottrazione. Le autorità tedesche (Jugendamt) reclamano infatti gli alimenti
per un minore reso volontariamente orfano di padre vivente. Non è sottrazione
questa?
b)
se
la coppia è sposata, viene aperto un procedimento in convenzione Aja/Bruxelles
II bis che si conclude sempre con queste due fattispecie di decisioni:
b1)
Il giudice ascolta il minore in assenza delle più elementari garanzie di equità
(nessuna registrazione, assenza della parti, ecc..) e constata che il minore
vuole restare in Germania. Seguono perizie ed interventi di esperti che sanciscono
il definitivo allontanamento del minore dal genitore non tedesco.
b2)
Il giudice sentenzia che il minore deve rientrare nel paese di residenza abituale,
ma la decisione diventa esecutiva solo dopo quindici giorni, il tempo
necessario al genitore tedesco per presentare ricorso con il quale
l’esecutività della decisione viene sospesa. Questa sospensione dura anni,
passando per tutti i gradi di giudizio. Dopo anni di unitili procedimenti e
durante i quali il minore ha perso il contatto con il genitore non-tedesco,
vittima della sottrazione, la Cassazione tedesca confermerà che il minore deve
restare in Germania. Non è sottrazione questa?
3. Separazioni di coppie binazionali
residenti in Germania nelle quali la madre è straniera: in un primo momento i minori
restano presso la madre che però viene messa sotto totale controllo delle
autorità tedesche, in attesa di costruire la motivazione in base alla quale
affidare i figli al padre, il genitore tedesco. Nella causa di separazione
intervengono “esperti” a vario titolo (Jugendamt[2],
Verfahrenpfleger, Umgangspfleger, Sachverständiger), tutti preposti alla tutela
del “Kindeswohl”, l’interesse tedesco sul bambino, cioè l’interesse tedesco a
trattenere il minore in Germania, indipendentemente dai suoi veri desideri e
dalle sue necessità. Fino a quando l’affido non viene trasferito al genitore
tedesco, il giudice non sentenzia né la separazione né il divorzio. E’
sufficiente che il genitore tedesco depositi alla cancelleria del tribunale una
dichiarazione giurata nella quale esterna il suo timore che il genitore
straniero voglia trasferirsi all’estero con i figli per provocarne la criminalizzazione
e il ritiro dell’affido in 24 ore, con decisione urgente e unilaterale. Questa
decisione non viene mai revocata, né viene verificata la veridicità della
dichiarazione che l’ha provocata. Fatti e prove non contano, le sentenze si
basano su illazioni e sulle dichiarazioni degli esperti che si supportano l’un
l’altro. Se il genitore non-tedesco capisce per tempo quanto sta avvenendo e
rientra al suo paese in cerca di Giustizia, diventa sottrattore e criminale (le
autorità tedesche emettono infatti mandati di arresto per cause civili ancora
in corso; il provvedimento penale diventa il motivo a lungo cercato per
togliere, nella causa civile, ogni diritto sui bambini al genitore non-tedesco).
Le autorità del paese di quest’ultimo (Tribunali per i Minorenni, ma anche
forze di Polizia, sistema SIRENE), che applicano le convenzioni senza poter verificare,
rimandano i bambini in Germania nonostante il gravissimo pregiudizio a cui li
espongono con certezza: la totale perdita del genitore e della cultura (lingua,
famiglia, ecc..) non-tedesca. Chi è in questo caso l’autore della sottrazione? Basta
pretendere il rispetto della non-discriminazione per diventare un criminale? Questi
rimpatri coatti tutelano davvero il minore?
4. Coppie binazionali residenti in
Germania nelle quali nessuno dei due è tedesco : se la coppia si separa, i minori
vengono affidati al genitore che il sistema della giustizia familiare tedesca
(Tribunale familiare, Jugendamt ed esperti) ritiene dotato di maggiore “Bindungstoleranz”,
cioè maggiormente legato al sistema tedesco e che mai lascerebbe la Germania
con i figli. Se la coppia è unita, lo Jugendamt interviene sottraendo i minori
“preventivamente” con una scusa qualsiasi (il bambino si dondola a scuola sulla
sedia, si concentra poco, ecc..) chiedendo poi alla coppia di sottoporsi ad una
perizia con la quale verrà costruito il motivo per non restituire i bambini ai
genitori e lasciarli in istituto o presso una famiglia affidataria.
Concludo
sintetizzando che la legalizzazione di queste sottrazioni avviene in base ad un
volontario malinteso di fondo: il
concetto di Kindeswohl,
letteralmente il “bene del bambino”; ogni decisione viene presa invocando la
tutela del bene del bambino, ma in Germania il Kindeswohl rappresenta l’interesse della comunità dei tedeschi sul
bambino. Il sistema di giustizia familiare tedesca non si preoccupa infatti
del legame genitore-bambino, bensì di quello stato-bambino ed è comunque storicamente
convinto che crescere in Germania significhi crescere nel migliore dei mondi
possibile. Ogni bambino va pertanto trattenuto in Germania facendo credere alla
comunità internazionale che questo corrisponda al suo “bene”, mentre ciò non è
che la tutela degli interessi della comunità dei tedeschi che questo bambino
rappresenta.
Nelle
sottrazioni in cui sono coinvolte le autorità tedesche che utilizzano il
genitore tedesco per i fini sopra descritti non è purtroppo possibile nessuna
mediazione. Chi ha voluto farlo – e qui devo parlare anche per esperienza
personale – ha visto scomparire per sempre i suoi figli.
Con
questo scritto, a nome mio e delle centinaia e migliaia di genitori che vivono
i casi di sottrazione qui illustrati, desidero richiedere:
-
l’aggiornamento
delle statistiche sulle sottrazioni, completandole con i dati delle sottrazioni
deutsch-legal,
deutsch-legal,
-
l’informazione
ai cittadini dell’Unione europea dei pericoli nei quali incorrono diventando
genitori di un bambino per metà tedesco,
-
e
soprattutto l’imposizione ai tedeschi del Diritto degli europei, anziché
imporre all’Europa il Diritto dei tedeschi[3].
[2] Lo Jugendamt interviene SEMPRE,
perché previsto dalla Legislazione tedesca, nelle cause in cui sono coinvolti
dei minori e non in casi di famiglie disagiate, come spesso si giustificano e
fanno credere le autorità tedesche.
[3] I tribunali familiari tedeschi
NON riconoscono le decisioni dei tribunali di altri paesi europei, anche se provviste
di certificato