Per
ottenere il rimpatrio di un minore
illecitamente portato o trattenuto all’estero, bisogna innanzi tutti agire sul
piano civile e presentare istanza di
rimpatrio.
Questo
non impedisce di agire anche sul piano penale, fatto che però non porta
necessariamente al ritorno del minore. In altre parole, la polizia non può,
sulla base di una denuncia penale, andare all’estero a riprendere il bambino.
L’istanza di rimpatrio va attivata con
una procedura civile, soprattutto in applicazione della Convenzione dell’Aja 25.10.1980
(http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf) ratificata con Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/conlus200580.pdf) e, per i paesi europei (tranne la Danimarca) del Regolamento europeo 2201/2003, detto Bruxelles II bis (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:IT:HTML).
(http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf) ratificata con Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/conlus200580.pdf) e, per i paesi europei (tranne la Danimarca) del Regolamento europeo 2201/2003, detto Bruxelles II bis (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:IT:HTML).
Va
precisato che si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la
residenza abituale in un determinato
Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.
Anche
il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza
abituale, senza il consenso dell’altro genitore che esercita l’affidamento è equiparato ad una sottrazione.
▲ Ai fini dell’applicazione della Convenzione, per richiedere
dunque il rimpatrio, la nazionalità del
minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale
del minore al momento della sottrazione.
Il
modulo per l‘istanza di rimpatrio va richiesto al Ministero della Giustizia, Ufficio
II - Autorità centrali convenzionali, Area I - Protezione minorenni e diritto
di famiglia in ambito internazionale
Via
Damiano Chiesa,24 – 00136 Roma
tel.
+39 06.68188326-331-535
fax
+39 06.68808085
e-mail:
autoritacentrali.dgm@giustizia.it
L’istanza
andrà compilata (e corredata degli allegati richiesti) dal genitore vittima
della sottrazione (che potrà avvalersi di un avvocato, ma può anche farlo da
solo) in italiano e nella lingua del paese nel quale il minore è stato portato
o trattenuto (o in altra lingua accettata dal paese) entro un anno dal
trasferimento/sottrazione.
Se l’indirizzo
estero presso il quale si trova il minore non è noto
bisogna
chiedere all’autorità centrale, tramite la sua omologa estera, di provvedere al
rintraccio.
Una
volta ottenuto l’indirizzo, si deve trovare un avvocato in loco (la maggior parte dei paesi aderenti prevede la
possibilità del gratuito patrocinio
in caso di basso reddito) che apra un procedimento di rimpatrio.
Il
giudice straniero adito non deve
decidere dell’affido, ma solo confermare o meno che il minore è stato
effettivamente sottratto e in questo caso ordinarne il rimpatrio (attenzione:
in alcuni paesi, come per esempio la Germania, l’esecuzione della decisione di
rimpatrio può essere sospesa per anni, inficiando così la finalità della
Convenzione e del Regolamento).
Dall’apertura
del procedimento di rimpatrio, il tribunale estero ha a disposizione 6
settimane per emettere il decreto (di rimpatrio o meno).
Se l’indirizzo
estero presso il quale si trova il minore è noto
si
può agire allo stesso modo appena descritto, ma si può anche adire direttamente il tribunale estero
tramite avvocato in loco.
Attenzione!
Solo alcuni tribunali sono abilitati ad aprire un procedimento per il
rimpatrio, bisognerà pertanto presentare correttamente istanza solo al
tribunale competente.
Sul
sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HccH) è presente un elenco dei Paesi
aderenti e soprattutto il profilo di ogni paese con tutte le caratteristiche
specifiche e importanti indicazioni e indirizzi necessari ad avviare e gestire
il procedimento di rimpatrio.
Purtroppo
tutto ciò non è disponibile in italiano, ma solo in francese e inglese
Nel
caso di sottrazione verso la Germania,
il giudice tedesco che dovrà decidere sul rimpatrio farà molte difficoltà,
utilizzando tutti gli strumenti messi a sua disposizione dal codice di
procedura tedesco per negarlo.
In
questo caso, consigliamo vivamente di chiedere sostegno professionale inviando
una mail a: sportellojugendamt@gmail.com