La
Commissione petizioni del Parlamento europeo si è espressa chiaramente contro
il sistema familiare tedesco controllato dallo Jugendamt.
Questo
testo verrà votato anche da tutto il Parlamento europeo
B8-0546/2018
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dell' amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt)
nelle controversie familiari transfrontaliere (2018/2856(RSP))
Il Parlamento europeo,
–
visto l'articolo 227 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
–
visto l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE,
–
visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato
sull'Unione europea,
–
vista la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
–
visti gli articoli 8 e 20 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che mettono in evidenza
l'obbligo dei governi di proteggere l'identità dei minori, compresi i loro
legami familiari,
–
vista la convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari del 1963, in particolare l'articolo 37, lettera b),
–
vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio
1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione
internazionale,
–
visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis)[1],
in particolare gli articoli 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 e 57,
–
visto il regolamento (CE) n. 1393/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla
notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione
degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio[2],
–
vista la comunicazione della Commissione, del 15
febbraio 2011, su un programma UE per i diritti dei minori (COM(2011)0060),
–
vista la giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea (CGUE), in particolare le sue sentenze del 22 dicembre 2010
nella causa C-497/10 PPU, Mercredi v Chaffe[3],
e del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, procedimenti intentati da A[4],
–
vista la mappatura dei sistemi nazionali di
tutela dei minori, condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali,
–
viste il grande numero di petizioni ricevute sul
ruolo dell' amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt) nelle
controversie familiari transfrontaliere,
–
viste le raccomandazioni formulate nella
relazione sulla visita conoscitiva effettuata in Germania (23-24 novembre 2011)
per indagare sulle petizioni relative al ruolo dell' amministrazione tedesca
per la gioventù (Jugendamt),
–
vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016
sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base
delle petizioni presentate al Parlamento europeo[5],
–
viste le raccomandazioni del 3 maggio 2017 del
gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del
benessere del minore,
–
visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo
regolamento,
A.
considerando che la commissione per le petizioni
del Parlamento riceve, da oltre 10 anni, petizioni in cui un numero molto
elevato di genitori non tedeschi denuncia discriminazione e misure arbitrarie
adottate sistematicamente contro di loro dall'amministrazione tedesca per la
gioventù (Jugendamt) in controversie familiari con implicazioni
transfrontaliere che coinvolgono minori, su questioni riguardanti, tra l'altro,
la potestà genitoriale e la custodia dei minori;
B.
considerando che lo Jugendamt svolge un ruolo
centrale nel sistema di diritto di famiglia tedesco, in quanto è una delle
parti in tutte le controversie familiari che coinvolgono minori;
C.
considerando che, nelle controversie familiari
che coinvolgono minori, lo Jugendamt presenta una raccomandazione ai giudici,
la cui natura è praticamente vincolante, e può adottare misure temporanee, come
la "Beistandschaft" (consulenza legale), che non può essere
contestata;
D.
considerando che lo Jugendamt è responsabile
dell'attuazione delle decisioni adottate dai tribunali tedeschi; che
l'interpretazione generale di queste decisioni da parte dello Jugendamt ha
spesso pregiudicato l'effettiva tutela dei diritti dei genitori non tedeschi;
E.
considerando che il mancato riconoscimento e la
mancata esecuzione, da parte delle competenti autorità tedesche, di decisioni e
sentenze adottate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'UE in
controversie familiari con implicazioni transfrontaliere possono rappresentare
una violazione del principio del riconoscimento reciproco e della fiducia
reciproca tra Stati membri Stati, mettendo così a repentaglio l'effettiva
tutela dell'interesse superiore del minore;
F.
considerando che i firmatari hanno denunciato il
fatto che, nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, la
protezione dell'interesse superiore del minore è sistematicamente interpretata
dalle autorità tedesche competenti con la necessità di garantire che i minori
rimangano sul territorio tedesco, anche nei casi in cui sono state segnalate
violenze domestiche contro i genitori non tedeschi;
G.
considerando che i genitori non tedeschi hanno
denunciato, nelle loro petizioni, l'insufficienza o l'assenza di consulenza e
sostegno legale da parte delle autorità nazionali del loro paese di origine nei
casi in cui procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o
svantaggiose sono state adottate contro di loro dalle autorità tedesche,
incluso lo Jugendamt, in controversie familiari che coinvolgono minori;
H.
considerando che tutte le istituzioni dell'UE e
tutti gli Stati membri devono garantire pienamente la protezione dei diritti
del minore sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; che
l'interesse superiore del minore, realizzato principalmente e in modo ottimale
all'interno della propria famiglia, è un principio fondamentale che dovrebbe
essere rispettato come norma che guida tutte le decisioni relative alla tutela
dei minori a tutti i livelli;
I.
considerando che l'aumento della mobilità
all'interno dell'UE ha portato a un numero crescente di controversie
transfrontaliere sulla potestà genitoriale e la custodia dei minori; che la
Commissione deve intensificare gli sforzi per promuovere in tutti gli Stati
membri, compresa la Germania, l'attuazione coerente e concreta dei principi
stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE;
J.
considerando che il campo di applicazione e gli
obiettivi del regolamento Bruxelles II bis sono fondati sul principio di non
discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini dell'Unione e sul
principio della fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati
membri;
K.
considerando che le disposizioni del regolamento
Bruxelles II bis non dovrebbero in alcun modo consentire di abusare dei suoi
obiettivi generali di garantire il rispetto e il riconoscimento reciproci, di
evitare discriminazioni fondate sulla nazionalità e, innanzitutto, di
proteggere realmente l'interesse superiore del minore in un modo oggettivo;
L.
considerando che l'assenza di controlli accurati
e dettagliati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche
adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari con
implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori può avere effetti dannosi
sul benessere dei minori e determinare una maggiore violazione dei diritti dei
genitori non tedeschi;
M.
considerando che la Corte costituzionale
federale tedesca ha stabilito che un tribunale possa chiedere di ascoltare un
minore che al momento della decisione non abbia ancora compiuto tre anni; che
in altri Stati membri dell'UE i bambini di questa età sono considerati troppo
piccoli e non abbastanza maturi da poter essere consultati in controversie che
coinvolgono i loro genitori;
N.
considerando che il diritto del minore alla vita
familiare non dovrebbe essere minacciato dall'esercizio di un diritto
fondamentale quale la libertà di circolazione e di soggiorno;
O.
considerando che la giurisprudenza della CGUE
stabilisce la nozione autonoma, nel diritto dell'Unione europea, di
"residenza abituale" del minore e la pluralità dei criteri
che le giurisdizioni nazionali devono
utilizzare per determinare la residenza abituale;
P.
considerando che dall'articolo 24 della Carta
dei diritti fondamentali dell'UE si evince che il minore, salvo qualora ciò sia
contrario ai suoi interessi, ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori quando questi esercitano il
loro diritto alla libera circolazione;
1.
rileva con grande preoccupazione che i problemi
riguardanti il sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo
controverso dello Jugendamt, denunciati da petizioni di genitori non tedeschi,
rimangono tuttora irrisolti; sottolinea che la commissione per le petizioni
riceve continuamente petizioni da genitori non tedeschi in cui vengono
segnalate gravi discriminazioni a seguito delle procedure e delle pratiche
concretamente adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie
familiari transfrontaliere che coinvolgono minori;
2.
condanna tutti i casi di discriminazione nei
confronti di genitori non tedeschi da parte dello Jugendamt;
3.
sottolinea il lungo lavoro della commissione per
le petizioni in relazione al trattamento delle petizioni concernenti il ruolo
dello Jugendamt; prende atto delle risposte dettagliate fornite dal ministero
tedesco competente sul funzionamento del diritto di famiglia tedesco, ma
sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni
su presunte discriminazioni contro il genitore non tedesco;
4.
sottolinea l'obbligo, previsto dal regolamento
Bruxelles II bis, per le autorità nazionali di riconoscere e far rispettare le
sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano i minori;
esprime preoccupazione per il fatto che, nelle controversie familiari che hanno
implicazioni transfrontaliere, le autorità tedesche possano rifiutare
sistematicamente di riconoscere le decisioni giudiziarie adottate in altri
Stati membri nei casi in cui i minori che non hanno ancora tre anni non siano
stati ascoltati; sottolinea che questo aspetto mina il principio della fiducia
reciproca con altri Stati membri i cui sistemi giuridici fissano limiti di età
diversi per l'audizione di un minore;
5.
deplora il fatto che, per anni, la Commissione
non abbia attuato controlli approfonditi sulle procedure e sulle pratiche
utilizzate nel sistema tedesco in materia di diritto di famiglia, compreso lo
Jugendamt, nel contesto di controversie familiari con implicazioni transfrontaliere,
non riuscendo, in tal modo, a proteggere in modo efficace l'interesse superiore
del minore e tutti gli altri diritti connessi;
6.
insiste sull'importanza del fatto che gli Stati
membri raccolgano dati statistici sui procedimenti amministrativi e giudiziari
relativi alla custodia dei minori e che coinvolgono genitori stranieri, in
particolare sull'esito delle sentenze, al fine di consentire un'analisi
dettagliata delle tendenze esistenti nel tempo e di fornire parametri di
riferimento;
7.
sottolinea, conformemente alla giurisprudenza
della CGUE, la nozione autonoma di "residenza abituale" del minore
nella legislazione dell'UE e la pluralità dei criteri che le giurisdizioni
nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;
8.
invita la Commissione a garantire che la
residenza abituale del minore venga correttamente determinata dalle
giurisdizioni tedesche nei casi di cui alle petizioni ricevute dalla
commissione per le petizioni;
9.
critica fortemente l'assenza di dati statistici
sul numero di casi registrati in Germania in cui le sentenze dei tribunali non
siano state in linea con le raccomandazioni dello Jugendamt e sui risultati
delle controversie familiari che coinvolgono minori di coppie di nazionalità
diversa, nonostante le richieste che da anni vengono reiterate di raccogliere
tali dati e renderli pubblici;
10.
invita la Commissione a valutare, nelle
petizioni in questione, se le giurisdizioni tedesche abbiano debitamente
rispettato le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis al momento di stabilire
le loro competenze e se abbiano preso in considerazione sentenze o decisioni
emesse da giurisdizioni di altri Stati membri;
11.
condanna il fatto che, in caso di visite
protette dei genitori, l'inosservanza da parte dei genitori non tedeschi della
procedura dei funzionari dello Jugendamt di adottare il tedesco come lingua
durante le conversazioni con i propri figli abbia portato ad una immediata
interruzione delle conversazioni e al divieto al contatto tra i genitori non
tedeschi e i loro figli; ritiene che
questa procedura adottata dai funzionari dello Jugendamt costituisca una chiara
discriminazione sulla base della provenienza e della lingua nei confronti dei
genitori non tedeschi;
12.
esprime la ferma convinzione che, in caso di
visite protette dei genitori, le autorità tedesche debbano autorizzare tutte le
lingue dei genitori durante le conversazioni tra genitori e figli; chiede che
siano messi in atto meccanismi per garantire che i genitori non tedeschi e i
loro figli possano comunicare nella loro lingua comune, poiché l'uso di questa
lingua svolge un ruolo cruciale nel mantenere forti legami emotivi tra i
genitori e i loro figli e garantisce l'effettiva protezione del patrimonio
culturale e del benessere dei bambini;
13.
ritiene fermamente che debba essere dato seguito
coerente ed efficace alle raccomandazioni della relazione finale del 3 maggio
2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni
del benessere del minore, in particolare a quelle relative direttamente o
indirettamente al ruolo dello Jugendamt e al sistema di diritto di famiglia
tedesco;
14.
ricorda alla Germania i suoi obblighi
internazionali ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo, compreso l'articolo 8; ritiene che tutte le autorità tedesche
competenti debbano apportare miglioramenti sostanziali per salvaguardare
adeguatamente il diritto dei bambini di coppie con nazionalità di preservare la
loro identità, compresi i rapporti familiari, come riconosciuto dalla legge,
senza interferenze illecite;
15.
ritiene che, alla luce dell'articolo 81 del
TFUE, la Commissione possa e debba svolgere un ruolo attivo nel garantire
pratiche non discriminatorie eque e coerenti nei confronti dei genitori nel
trattamento dei casi di affidamento transfrontaliero dei minori in tutta
l'Unione;
16.
invita la Commissione a garantire che vengano
effettuati controlli accurati sulla natura non discriminatoria delle procedure
e delle pratiche utilizzate nel sistema di diritto di famiglia tedesco,
compreso lo Jugendamt, nel quadro delle controversie familiari
transfrontaliere;
17.
invita la Commissione ad aumentare la formazione
e gli scambi internazionali di funzionari tra i servizi sociali al fine di
sensibilizzare in merito al funzionamento dei loro omologhi negli altri Stati
membri e di scambiare buone pratiche;
18.
sottolinea l'importanza di una stretta
collaborazione e di una efficace comunicazione tra le diverse autorità
nazionali e locali che partecipano alle procedure di custodia dei minori, dai
servizi sociali alle autorità giurisdizionali e centrali;
19.
sottolinea la necessità di migliorare la
cooperazione giudiziaria e amministrativa tra le autorità tedesche e le
autorità degli altri Stati membri dell'UE al fine di garantire la fiducia
reciproca in questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione in Germania
delle decisioni e delle sentenze adottate dalle autorità di altri Stati membri
dell'UE in controversie familiari che presentano elementi transfrontalieri che
coinvolgono minori;
20.
ricorda l'importanza di offrire senza indugio ai
genitori non tedeschi, sin dall'inizio e in ogni fase dei procedimenti relativi
ai minori, informazioni complete e chiare sul procedimento e sulle sue
possibili conseguenze, in una lingua che i genitori in questione comprendano
pienamente, al fine di evitare casi in cui i genitori danno il loro consenso
senza capire in toto le conseguenze dei loro impegni; invita gli Stati membri
ad attuare misure mirate volte a migliorare l'assistenza, l'aiuto, la
consulenza e le informazioni di natura giuridica per i loro cittadini nei casi
in cui vengano denunciate procedure giudiziarie e amministrative
discriminatorie o svantaggiose adottate nei loro confronti dalle autorità
tedesche in controversie transfrontaliere che coinvolgono minori;
21.
sottolinea che i casi denunciati in cui ai
genitori non tedeschi viene impedito di comunicare con i figli nella loro
lingua madre comune durante le visite costituiscono una discriminazione per
motivi di lingua, e sono anche in contrasto con l'obiettivo di promuovere il
multilinguismo e la diversità di retroterra culturale all'interno dell'Unione e
violano i diritti fondamentali della libertà di pensiero, coscienza e
religione;
22.
esprime preoccupazione per i casi sollevati dai
firmatari delle petizioni per quanto riguarda le scadenze ravvicinate stabilite
dalle competenti autorità tedesche e per i documenti trasmessi dalle competenti
autorità tedesche che non venivano forniti nella lingua del firmatario non
tedesco; sottolinea il diritto dei cittadini di rifiutare di accettare
documenti non scritti o tradotti in una lingua che comprendono, come previsto
all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla
notificazione e comunicazione di atti; invita la Commissione a valutare
attentamente l'attuazione in Germania delle disposizioni di tale regolamento al
fine di affrontare adeguatamente tutte le possibili violazioni;
23.
invita la Commissione a verificare il rispetto
dei requisiti linguistici nel corso dei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni
tedesche nei casi menzionati nelle petizioni presentate al Parlamento europeo;
24.
ribadisce il suo invito alla Commissione e agli
Stati membri a cofinanziare e promuovere la creazione di una piattaforma di
assistenza ai cittadini dell'UE che non hanno la nazionalità del paese in cui
risiedono nelle procedure di carattere familiare;
25.
ricorda agli Stati membri l'importanza di
attuare sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 e
di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate
fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori
riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti;
sottolinea l'importanza di una cooperazione consolare affidabile in questo
settore e suggerisce che alle autorità consolari sia consentito di partecipare
a tutte le fasi del procedimento;
26.
ricorda agli Stati membri la necessità di
fornire al minore ogni necessario e giustificato affidamento familiare
conformemente alla formulazione degli articoli 8 e 20 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare per consentire
un'assistenza all'infanzia continua che tenga conto dell'identità etnica,
religiosa, linguistica e culturale del bambino;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al
Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
[1]
GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
[2] GU L 324 del 10.12.2007,
pag. 79.
[3] Sentenza della Corte
(Prima sezione) del 22 dicembre 2010, Barbara
Mercredi v Richard Chaffe,
C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
[4]
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 2 aprile 2009, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
[5]
GU C 66 del 21.2.2018, pag. 2.