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mercoledì 19 luglio 2023

Discriminazione di fatto tra genitori tedeschi e non

 "Discriminazione di fatto tra genitori tedeschi e non".

Leggiamo nella recente interrogazione parlamentare alla commissione europea, presentata da un'eurodeputata francese, ciò che sosteniamo da anni e che tanti, troppi genitori non tedeschi vivono nella quotidianità e nel dolore di aver perso ogni contatto con i figli.





L'interrogazione precisa:

"Il regolamento stabilisce inoltre che qualsiasi riferimento all'interesse superiore del minore deve essere interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che è giuridicamente vincolante per gli Stati membri, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

L'articolo 24 afferma che "ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del bambino".

Tuttavia, in termini di responsabilità genitoriale, numerose decisioni dello Jugendamt, l’amministrazione tedesca per la gioventù, mettono in discussione questo principio, creando di fatto una discriminazione tra genitori tedeschi e non (perdita della potestà genitoriale, del diritto di visita, ecc.)"

Più sotto riportiamo il documento originale (e link relativo) pubblicato sul sito del parlamento europeo






Question prioritaire avec demande de réponse écrite P-002066/2023

à la Commission

Article 138 du règlement intérieur

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

Objet:          Litiges familiaux transfrontaliers

En tant qu’États parties à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE), les États membres sont assujettis à ses règles.

Le Conseil a adopté, le 25 juin 2019, le règlement (UE) 2019/1111, lequel entend renforcer les droits des enfants dans les cas de litiges familiaux transfrontaliers au sein de l’Union européenne.

Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. De même, elles devraient être appliquées dans le respect de ce dernier.

Il est également indiqué dans le règlement que toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, juridiquement contraignante pour les États membres, ainsi que de la CNUDE.

L’article 24 précise notamment que «tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt».

Pourtant, en matière de responsabilité parentale, de nombreuses décisions du Jugendamt, le service allemand d’aide sociale à l’enfance, remettent en cause ce principe, créant de facto une discrimination entre le parent allemand et le parent non allemand (perte de l’autorité parentale, droit de visite…).

Comment la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, compte-t-elle remédier à cette situation?

Dépôt: 29.6.2023

Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2023-002066_FR.html


In inglese:

Priority question for written answer P-002066/2023

to the Commission

Rule 138

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

Subject:       Cross-border family conflicts

As States parties to the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC), the Member States are bound by its rules.

On 25 June 2019, the Council adopted Regulation (EU) 2019/1111, which aims to strengthen children’s rights in cross-border family conflicts within the European Union.

The grounds of jurisdiction in matters of parental responsibility are shaped according to the best interests of the child. They should also be applied with due regard for that child.

The Regulation also states that any reference to the best interests of the child should be interpreted in light of Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which is legally binding for the Member States, as well as the UNCRC.

Article 24 also specifies in particular that ‘every child shall have the right to maintain on a regular basis a personal relationship and direct contact with both his or her parents, unless that is contrary to his or her interests’.

However, in matters of parental responsibility, many decisions made by the Jugendamt – Germany’s child welfare service – call this principle into question, creating de facto discrimination between the German parent and the non-German parent, including loss of parental authority and rights of access.

As guardian of the Treaties, how does the Commission intend to address this situation?

Submitted:29.6.2023

 Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2023-002066_EN.html




mercoledì 16 febbraio 2022

Bambini germanizzati, economia e conferenza sul futuro dell’Europa

 










Achtung, binational babies: bambini germanizzati, economia e conferenza sul futuro dell’Europa

Questa rubrica si occupa di bambini binazionali e del sistema tedesco che si appropria di tutti loro per germanizzarli. Purtroppo il problema viene spesso circoscritto a quello delle sottrazioni internazionali, mentre la maggior parte delle sottrazioni avviene in territorio tedesco. In quel Paese il genitore non tedesco, in particolare quando si separa, è sistematicamente privato del suo ruolo genitoriale, gli viene impedito di trasmettere lingua e cultura del suo paese e viene ridotto a mero pagatore. In Europa molte associazioni di diversi Paesi si sono avvicinate e lavorano insieme per sottolineare il fatto che non si tratta di un problema italo-tedesco, o franco-tedesco, o polacco-tedesco, bensì del problema che rappresenta il sistema tedesco stesso e la sua peculiarità di esportare tale prevaricazione ben oltre i suoi confini. La finalità di germanizzare i bambini non è solo culturale, come potrebbe in un primo momento apparire, bensì economica. L’Unione europea, che con le sue istituzioni si erge a modello di democrazia, di uguaglianza e di rispetto dei diritti fondamentali, è fino ad ora rimasta sorda a tutti gli appelli, incapace di riconoscere che le più gravi violazioni dei diritti umani avvengono al suo interno. Togliere ad un bambino parte (o interamente) la sua identità è un crimine gravissimo, togliere futuro e risorse economiche ad altri paesi dell’unione non è da meno.

Il 18 gennaio l’Associazione “Alienation free zone” di Marsiglia ha diffuso un contributo alla Conferenza sul futuro dell'Europa. Nel testo si legge: La nostra iniziativa è mossa da una constatazione: la disfunzione istituzionale per cui i meccanismi dell'Unione Europea non sono oggi in grado di preservare la continuità del legame familiare e dunque l'interesse superiore del bambino, che va di pari passo con quello dei genitori. Il legame genitore-figlio è sistematicamente sradicato in alcune giurisdizioni - il bambino è tenuto prigioniero e strumentalizzato per ottenere pagamenti da uno o entrambi i genitori, privati arbitrariamente della loro genitorialità. Un importante tema correlato è quello dell'equità davanti ai tribunali. Riteniamo – continua il comunicato - questo tema centrale e decisivo per la coesione dell'Unione europea, sia nella sua dimensione giuridica che nella sua trasposizione nei campi economico, sociale e/o del mercato del lavoro. Non dimentichiamo che il bambino di oggi sarà la risorsa di domani. Più avanti l’Associazione si chiede anche: La Garanzia europea per l'infanzia sarà, a lungo andare, un'incarnazione dei principi del diritto tedesco che danno alle amministrazioni tutti i poteri di ingerenza nella famiglia e nel rapporto genitori-figli? O sarà in grado di salvaguardare la continuità del legame familiare, così come i diritti dei genitori, quelli di cui godevamo originariamente nelle nostre società non germaniche? I deputati di tutti i partiti vengono poi sollecitati a presentare la seguente interrogazione scritta alla presidenza del Consiglio dell'Unione europea:

- Quale calendario e quali misure concrete intende adottare il Consiglio dell'UE per porre fine alle discriminazioni perpetrate in nome di una nozione che non può essere assimilata all’interesse superiore del fanciullo: il "Kindeswohl", in altre parole, "l'interesse superiore della comunità economica tedesca attraverso il bambino"?

- Come intendono le autorità europee garantire l'esercizio effettivo di una bigenitorialità non discriminatoria a livello dell'Unione europea, mentre oggi questo rimane ancorato al principio di sussidiarietà? Ciò implica la delega dei poteri decisionali a livello federale locale e lascia così libero sfogo all'arbitrio di una rete di organismi istituzionali, politico-amministrativi, ma anche privati e semi-privati che agiscono al di fuori di qualsiasi struttura di controllo; controllo che dovrebbe invece farsi garante anche degli interessi non tedeschi. Sinceramente nutriamo molti dubbi sul fatto che le istituzioni europee e nazionali vogliano davvero riflettere sulle conseguenze di queste germanizzazioni che da decenni non solo non cessano, ma si ampliano in modo sempre più veloce, grazie ad accordi e trattati. Riteniamo però che l’opinione pubblica debba essere informata, che ogni cittadino debba sapere del rischio che corre nel procreare un bambino italo-tedesco e che solo la conoscenza possa aiutarci nell’arginare questa vergognosa deriva.

Dott.ssa Marinella Colombo
Membro della European Press Federation
Responsabile nazionale dello Sportello Jugendamt, Associazione C.S.IN. Onlus - Roma
Membro dell’Associazione European Children Aid (ECA) - Svizzera
Membro dell’Associazione Enfants Otages - Francia

Fonte:https://www.ilpattosociale.it/rubriche/achtung-binational-babies-bambini-germanizzati-economia-e-conferenza-sul-futuro-delleuropa/

 


domenica 28 marzo 2021

Il giudice, la politica e la sottrazione internazionale di minore

 


Link alla registrazione del convegno: https://youtu.be/_bHflZBbS-A


Qui sotto un intervento in particolare.

La sottrazione minorile nello scenario internazionale

 Incontro di martedì 16 marzo 2021

 

Intervento e considerazioni di Marinella Colombo

IL GIUDICE, LA POLITICA E LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE

 

Nel ringraziare gli organizzatori del Convegno, desidero esprimere loro la mia stima per l’impegno profuso nel rendere possibile questo evento. La sottrazione internazionale di minori è un problema diffuso e in continuo aumento. Non riguarda solo le poche centinaia di casi riportati dall’Autorità centrale che, anche a detta della stessa vice-ministro Marina Sereni, intervenuta prima di me, sono in effetti solo quelli che gli interessati hanno voluto segnalare all’Autorità centrale, a Roma. La problematica riguarda in realtà migliaia di bambini che perderanno la loro identità, lingua e cultura italiana, rendendo loro la famiglia italiana allargata nient’altro che un gruppo di estranei con i quali non sono più neanche in grado di comunicare.

 

Da un punto di vista istituzionale va innanzi tutto evidenziato come, quando si parla di sottrazioni internazionali di minori, l’azione della nostra Autorità centrale del Ministero di Giustizia (autorità preposta a questo genere di problematiche, come già ben spiegato dalla Presidente della Camera Minorile di Brindisi, l’avv. Simonetta de Carlo) si concentri purtroppo esclusivamente sulle sottrazioni relative a bambini portati in Italia dall’estero ad opera del genitore italiano del minore. Per i bambini italiani portati dall’Italia all’estero si demanda completamente all’autorità straniera omologa. E’ questo il motivo per il quale la problematica delle sottrazioni internazionali di minore non ha mai registrato iniziative che abbiano inciso positivamente e risolutivamente, nonostante i numerosi “vademecum” e le task force tra ministeri sempre continuamente rinnovate almeno negli ultimi tredici anni. L’uso dei pochi, eppure esistenti, strumenti di prevenzione e anche di sostegno al connazionale viene ignorato. Il genitore italiano che chiede aiuto viene troppo spesso percepito dalle nostre autorità consolari come un elemento fastidioso e di disturbo.

Questo modo di procedere del sistema italiano è ormai definito da molti come “auto-razzista” ed “autolesionista”. Tenterò di spiegare cosa porta a questa amara definizione dei fatti.

1. Una fattispecie di sottrazione è il caso del cittadino italiano (non importa se padre o madre) emigrato all’estero con la convinzione di trovare una sorta di “eldorado”, sia per cercare lavoro, sia per seguire il/la compagno/a che ama. Quando l’unione fallisce, scopre di essere completamente privo/a di diritti anche nei confronti dei figli.

2. L’altra fattispecie è quella del cittadino italiano (non importa se padre o madre) che ha avuto un figlio in Italia con un/a cittadino/a straniero/a. Quando si rende conto che lui/lei vuole andarsene cerca, senza successo, di tutelare il bambino e quando il bambino è ormai all’estero si ritrova completamente solo, perseguitato dai tribunali (tra l’altro diventa un bancomat) ad assistere impotente alla cancellazione del suo ruolo genitoriale.

 

Le Autorità italiane ignorano completamente il fatto che, nel caso 1, se un genitore italiano fa rientro in Italia con la prole, lo fa solo perché ha dovuto sperimentare a sue spese come nei tribunali esteri il fatto di essere italiano sia una pregiudiziale nella possibilità di ottenere e continuare ad esercitare i suoi diritti/doveri di genitore. Tornando in Italia, nel suo paese, crede di poter ritrovare una giustizia equa che sentenzi in base ai fatti e non ai pregiudizi e che tuteli il diritto alla bigenitorialità della prole. La risposta italiana (e solo italiana!) è invece sempre la stessa: decreto di rimpatrio immediatamente esecutivo con la forza dopo il primo grado di giudizio. Mentre cioè ogni cittadino è innocente fino all’eventuale condanna in terzo grado, i bambini, dopo un procedimento sommario che si conclude con una sola udienza, vengono prelevati a casa o a scuola con enorme dispendio di uomini e mezzi, dunque di preziose risorse, per essere letteralmente impacchettati e rispediti all’estero presso un genitore che, nel migliore dei casi si adopererà per cancellare la loro parte italiana di identità e dove il tribunale toglierà al genitore italiano la potestà (oggi responsabilità genitoriale) anche senza neppure averlo mai incontrato. Queste sono, secondo le autorità italiane, i casi di sottrazione nei quali esse intervengono, risolvono in modo rapido e delle quali riferiscono con orgoglio in relazioni e convegni. In effetti Convenzioni e regolamenti non lasciano molto spazio d’azione, ma anche quel poco che si può fare (per esempio invocare l’Art. 13b della Convenzione per negare il rimpatrio) non viene praticamente mai fatto. L’Associazione Centro Servizi interdisciplinare, con il suo Sportello Jugendamt (sportello del quale sono responsabile nazionale) e l’avvocata che collabora con noi, l’avv. Irene Margherita Gonnelli, ha lavorato con i governi precedenti, preparando proposte concrete e di relativamente semplice attuazione per modificare questa situazione, sia con provvedimenti legislativi che amministrativi. Pare sia mancata la volontà di risolvere tale problematica dovuta, a mio modesto parere, ad una profonda mancanza di dignità in quanto Popolo e Stato italiano. Relativamente alla ratifica italiana della Convenzione dell’Aja, inspiegabilmente articolata contro i cittadini e soprattutto i bambini italiani, rimando al mio libro La tutela oltre la frontiera. Bambini bilingue senza voce – Bambini binazionali senza diritti, edito da Bonfirraro.

Mentre per un altro esempio, l’assurdo obbligo – soltanto italiano – di chiedere l’autorizzazione al genitore straniero (spesso il sottrattore) per conseguire il proprio passaporto di cittadino adulto italiano, rimando alla Petizione presentata al Parlamento europeo; qui http://jugendamt0.blogspot.com/2019/01/la-petizione-che-riguarda-tutti-i.html e qui il link per accedere e firmare (è sufficiente iscriversi al sito del Parlamento e firmare digitalmente):

https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/petition/content/0610%252F2018/html/Petition-No-0610%252F2018-by-Marinella-Colombo-%2528Italian%2529-on-the-discriminatory-practice-of-the-Italian-State-in-relation-to-the-issue-and-renewal-of-the-passport-of-the-Italian-parent

 

Nel caso 2, quello delle sottrazioni di bambini portati via dall’Italia ad opera del genitore straniero, le autorità italiane sottolineano come sarebbe doveroso prevenire e leggere una delle numerosissime ristampe del “vademecum” del Ministero sulla sottrazione. In effetti prevenire, in quasi tutti gli ambiti, è estremamente saggio. Ma nelle Procure e nei Tribunali italiani il genitore italiano che tenta di prevenire una sottrazione si sente rispondere “non è possibile fare processi alle intenzioni”. Dunque non viene messa in atto praticamente nessuna misura atta a prevenire e, se è la madre ad essere italiana, si apre la strada all’accusa di essere una madre “malevola” e di inventarsi accuse per tenere i bambini per sé.

In mancanza di misure preventive, troppo spesso un genitore si ritrova all’improvviso con una casa vuota. La prole è ormai all’estero. Il giudice italiano, quello del luogo di residenza abituale, non ha ora a che fare con un “processo alle intenzioni”, ma con una sottrazione che si è ormai realizzata.

Potrebbe ancora salvare la situazione, potrebbe emettere un decreto inaudita altera parte certificante che la residenza abituale del bambino è in Italia (Art. 15 Conv. Aja). Con tale decreto, il tribunale del paese nel quale è stato condotto il minore, sarà praticamente costretto a decretarne il rimpatrio. Il resto del procedimento su affido ed eventuale trasferimento autorizzato devono aver luogo in Italia.

In pratica succede invece questo: l’avvocato, non necessariamente specializzato in casi di famiglia internazionale (o comunque non a riportare in Italia i bambini – ci sono avvocati che si vantano di aver mandato all’estero bambini italiani in modo estremamente veloce!) invece di presentare al giudice tale richiesta, presenta istanza di separazione. Oppure inizia procedimenti penali contro il genitore non-italiano, finalizzati a condanna ed estradizione, ignorando che non pochi Paesi non estradano i loro concittadini. Dunque anche l’eventuale “vittoria” nei tribunali penali italiani non riporta a casa il figlio.  Passano mesi e anni, il bambino – indipendentemente dall’esito del procedimento di separazione – resta all’estero. Oppure l’avvocato è al corrente e presenta istanza ex art. 15 della convenzione. Qui la situazione è ancora più tragica (e purtroppo ben documentata) perché il giudice del Tribunale per i minorenni si dichiara non competente e rimanda al tribunale ordinario. Il giudice del tribunale ordinario rimanda invece a quello per i minorenni. Se poi uno dei due decide di dar seguito all’istanza, ignora comunque la richiesta di urgenza e di inaudita altera parte (cioè senza notifica alla controparte) e fissa il termine entro il quale il genitore italiano deve notificare all’estero al genitore che spesso non sa neppure dove si sia nascosto!!! Con il bambino ormai all’estero l’azione italiana si risolve con l’invio di qualche mail e qualche fax all’Autorità centrale omologa estera. Nel 99% dei casi questi bambini non tornano più. Vengono mantenuti all’estero con soldi italiani. Va riconosciuto che in questo ambito le Autorità italiane sono molto efficaci e velocissime: vengono sequestrati in Italia stipendi, case e risparmi a tempo record e gli importi vengono mandati all’estero.

L’esempio che rinchiude entrambi le fattispecie di comportamenti dell’Autorità centrale italiana è quella del papà italiano (colui che ha chiesto poi di intervenire nel presente dibatto e che darà così ulteriori dettagli) che permette alla moglie, stabilmente residente in Italia da anni, di andare a partorire nel suo paese. Dopo il parto, lei rimanda continuamente il rientro e costringe il marito a inoltrare richiesta di rimpatrio della piccola, ma il giudice italiano, territorialmente competente per quel nucleo famigliare, glielo nega. L’Italia dunque preferisce smembrare una famiglia lasciando una cittadina di domani crescere all’estero senza padre. Quando però dall’estero arriva la richiesta di integrazione del pagamento degli alimenti (che il padre ha sempre pagato, ma secondo la controparte non a sufficienza) allora l’Autorità centrale italiana diventa più che attiva nel perseguire il proprio concittadino, sia nella scelta delle parole che nei fatti. Tutto ciò è di davvero difficile comprensione e accettazione.

 

Se il Ministero di Giustizia si è dotato di un’Autorità centrale, il Ministero degli esteri, dunque lo Stato italiano, ha delle rappresentanze consolari negli altri Paesi. Il loro ruolo di sostegno al cittadino e genitore italiano è fondamentale. Non solo il Console ricopre tra l’altro funzioni di giudice tutelare del minore italiano, ma può evitare, con la sua presenza in udienza, che il genitore italiano venga denigrato insieme a tutto il suo Paese e che quindi al bambino venga negato in maniera completa il suo diritto a mantenere rapporti con entrambi i genitori. Purtroppo la situazione fattuale ci trasmette un’immagine ben diversa di questi alti funzionari. Spesso il Console si appella ad ogni genere di motivazioni per non presentarsi in udienza, non informarsi dei procedimenti relativi a minori suoi concittadini, insomma non sostenere il proprio concittadino.

 

Come invece evidenziato anche dalla vice-ministro, il ruolo dei Consoli è fondamentale, pertanto auspichiamo, anzi chiediamo formalmente che il Ministero degli Esteri prenda buona nota e dia precisa indicazione a Consolati ed Ambasciate di seguire e rispettare quanto previsto dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 ed in particolare quanto previsto al punto 30 che cito “[Il Parlamento europeo] ricorda agli Stati membri l'importanza di attuare sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 e di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; sottolinea l'importanza di una cooperazione consolare affidabile in questo settore e suggerisce che alle autorità consolari sia consentito di partecipare a tutte le fasi del procedimento

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0476_IT.pdf?redirect

 

A conclusione di questo mio intervento desidero infine sottolineare che la risoluzione della problematica “sottrazioni internazionali” si risolverà quando, senza cercare complicate soluzioni anche di difficile attuazione, lo Stato italiano – le sue cariche, amministrazioni e tutti i suoi apparati – ritroverà la propria dignità. Solo in condizione di tale ritrovata dignità potrà efficacemente difendere i propri concittadini, soprattutto quelli di domani, i nostri bambini.

Dott.ssa Marinella Colombo

 

 

 



sabato 27 luglio 2019

Minori binazionali e sistema tedesco di diritto di famiglia: un'anomalia tutta europea.




Minori binazionali e sistema tedesco di diritto di famiglia: un’anomalia tutta europea.
Note a margine dell’evento del 29 maggio 2018 al parlamento europeo di Strasburgo Jugendamt’s practices in cross-border cases of child custody


Irene Margherita Gonnelli, Avvocato del Foro di Siena; Dottore di ricerca in Diritto Privato Università di Pisa


Articolo pubblicato su
















































domenica 2 dicembre 2018

Esito della votazione sulla risoluzione contro l’operato dello Jugendamt e del sistema familiare tedesco

















La Commissione Petizioni ha recentemente approvato, grazie all’impegno costante di Eleonora Evi e di tutto il suo staff (in collaborazione con gli specialisti della materia che curano anche questo blog), una proposta di risoluzione contro l’operato dello Jugendamt e del sistema familiare tedesco.

La risoluzione è stata poi proposta anche a tutto il Parlamento europeo.

Gli eurodeputati tedeschi ed i loro vassalli hanno presentato moltissimi emendamenti, finalizzati ad annullare tale risoluzione.
Ogni emendamento è stato votato singolarmente.
Abbiamo controllato ogni voto.
Ciò che si evince con chiarezza, per quanto riguarda la posizione italiana, è:
  

L’unico gruppo che ha votato compatto sempre a solo contro tutti gli emendamenti e a sostegno dei genitori vittime di quel sistema, è stato il gruppo italiano di “Europa della Libertà e della Democrazia diretta” (in Italia M5S).

Il gruppo italiano di “Europa delle Nazioni e della Libertà” (in Italia Lega) ci ha in gran parte sostenuto (a parte qualche inspiegabile voltafaccia di Borghezio e Bizzotto).

Il gruppo italiano dei Conservatori e Riformisti europei (2 eurodeputati) ci ha sostenuto.

Il gruppo italiano dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici (in Italia PD) ci ha sostenuto in parte. Lo hanno fatto soprattutto quegli eurodeputati al corrente da anni del problema con il sistema familiare tedesco controllato dallo Jugendamt.

E ora i grandi traditori, coloro che hanno reso possibile l’indebolimento della risoluzione:

Il gruppo italiano del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), quello che dice di voler difendere i valori cristiani, la vita e la famiglia, si è completamente schierato, tranne L. Comi, in difesa degli interessi tedeschi e dello Jugendamt!

Così come il gruppo ALDE (non rappresentato in Italia). Addirittura la Wikström (svedese) trovatasi a presiedere una commissione della quale non condivideva la risoluzione, ha espressamente richiesto che il suo nome venisse cancellato!

E poiché non c’è mai limite al peggio, abbiamo constatato che un’eurodeputata francese del gruppo ALDE (Natalie Griesbeck) dopo aver votato numerosi emendamenti a favore del sistema tedesco, ha già pubblicato un video intitolato “Litiges familiaux transfrontaliers: ne prenons pas les enfants en otage” (Dispute familiari transfrontaliere: non prendiamo in ostaggio i bambini) prendendosi i meriti di una risoluzione che lei stessa ha in parte osteggiato, ma che, seppur indebolita, è passata.

Per il momento le nostre conclusioni sono:

1.      I partiti attualmente al governo in Italia, debitamente informati sia in Europa che a Roma, potranno continuare a fare un grande, grandissimo lavoro. Hanno avuto il coraggio e l’onestà di affrontare temi che toccano le vite dei cittadini e di impegnarsi fattivamente per questi ultimi.

2.      Coloro che hanno votato in favore della continuazione delle atrocità sui bambini italiani e sui loro genitori sappiano che le elezioni europee sono vicine e che i cittadini italiani non sono più così distanti da Bruxelles, sono sempre più informati e a maggio si ricorderanno di chi ha sostenuto la loro causa e di chi ha vergognosamente e ancora una volta venduto i loro figli.


Riassumendo:
Qui il testo della Risoluzione approvata in Commissione petizioni:

E qui il testo della risoluzione approvata dal Parlamento europeo:


Questo testo, nonostante quanto spiegato più sopra, afferma comunque tra le altre cose:

“Ricorda l'importanza di offrire senza indugio ai genitori non tedeschi, sin dall'inizio e in ogni fase dei procedimenti relativi ai minori, informazioni complete e chiare sul procedimento e sulle sue possibili conseguenze, in una lingua che i genitori in questione comprendano pienamente, al fine di evitare casi in cui i genitori danno il loro consenso senza capire in toto le conseguenze dei loro impegni; invita gli Stati membri ad attuare misure mirate volte a migliorare l'assistenza, l'aiuto, la consulenza e le informazioni di natura giuridica per i loro cittadini nei casi in cui vengano denunciate procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose adottate nei loro confronti dalle autorità tedesche in controversie transfrontaliere che coinvolgono minori”

Sottolinea il diritto dei cittadini di rifiutare di accettare documenti non scritti o tradotti in una lingua che comprendono, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007”

“Ricorda agli Stati membri l'importanza di attuare sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 e di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; Sottolinea l'importanza di una cooperazione consolare affidabile in questo settore e suggerisce che alle autorità consolari sia consentito di partecipare a tutte le fasi del procedimento”.


FRANÇAIS
Résultat du vote sur la décision contre l'action du Jugendamt (Administration de la jeunesse) et du système familial allemand

La commission des pétitions a récemment adopté une proposition de résolution contre le travail de l'Office de protection de la jeunesse et du système familial allemand, grâce à l'engagement constant d'Eleonora Evi (eurodéputées italienne) et de son staff (en collaboration avec des experts italiens).


La décision a également été proposée à l'ensemble du Parlement européen.
Les députés européens allemands et leurs vassaux ont déposé de très nombreux amendements afin d'annuler cette résolution.
Chaque amendement a été mis aux voix individuellement.
On a vérifié toutes les voix.
Ce qui est maintenant clair :

Le seul groupe qui a voté conjointement contre tous les amendements et en faveur des parents victimes de ce système est le groupe italien "Europe de la liberté et de la démocratie directe" (M5S en Italie).

Le groupe italien "Europe des Nations et de la Liberté" (en Italie Lega) nous a largement soutenus (à part quelques rebondissements inexplicables de 2 députés).

Le groupe italien des « Conservateurs et réformistes européens » (2 membres du Parlement européen) nous a soutenus.

Le groupe ALDE a voté contre ce document.
L'eurodéputée suédoise Cecilia Wikström, qui a présidé la commission des pétitions, s'est opposée à sa résolution et a demandé expressément la suppression de son nom du document !

Et parce qu'il n'y a pas de limite au pire, nous avons constaté qu'une MEP française du groupe ALDE (Natalie Griesbeck), après avoir voté de nombreux amendements en faveur du système allemand, a déjà publié une vidéo intitulée "Litiges familiaux transfrontaliers : ne prenons pas les enfants en otage". Elle demande la reconnaissance d'une décision qui a été approuvée, même si l'avait elle-même partiellement rejetée.

Pour l'instant, nos conclusions sont les suivantes :

1.      La décision de la commission des pétitions est plus forte que celle du Parlement européen
2.      Les eurodéputés allemands - et les eurodéputés d'Europe du Nord- Europe en général - défendent Le Jugendamt et le système familial allemand (à l'exception des eurodéputés polonais de la faction du gouvernement polonais).
3.      Les MEP français comme Édouard Martin nous ont soutenus
4.      Sans le travail et l'engagement des Italiens des groupes politiques qui sont au gouvernement en Italie (M5S+Lega) ces deux décisions n'auraient jamais vu le jour !
5.      En mai 2019, les citoyens voteront pour les députés européens : au moins en Italie, les citoyens savent exactement pour qui voter !

Voici les deux décisions.
De la commission des pétitions :

Du Parlement européen :



***
DEUTSCH
Ergebnis der Abstimmung über die Entscheidung gegen das Vorgehen des Jugendamtes und des deutschen Familiensystems

Der Petitionsausschuss hat kürzlich dank des ständigen Engagements von Eleonora Evi (Italienische euroabgeordnete) und ihren Staff (in Zusammenarbeit mit den italienischen Fachleuten) einen Entschließungsantrag gegen die Arbeit des Jugendamtes und des deutschen Familiensystems angenommen.

Die Entscheidung wurde auch dem gesamten Europäischen Parlament vorgeschlagen.
Die deutschen Europaabgeordneten und ihre Vasallen haben sehr viele Änderungsanträge eingereicht, um diese Entschließung für nichtig zu erklären.
Über jeden Änderungsantrag wurde einzeln abgestimmt.
Wir haben jede Stimme überprüft.
Was jetzt klar ist:

Die einzige Gruppe, die gemeinsam gegen alle Änderungsanträge und zur Unterstützung der Eltern, die Opfer dieses Systems sind, abgestimmt hat, ist die italienische Gruppe "Europa der Freiheit und der direkten Demokratie" (M5S in Italien).

Die italienische Gruppe " Europa der Nationen und der Freiheit" (in Italien Lega) hat uns weitgehend unterstützt (abgesehen von einigen unerklärlichen Wendungen von 2 MEP).

Die italienische Gruppe der Europäischen Konservativen und Reformisten (2 Mitglieder des Europäischen Parlaments) hat uns unterstützt.


Die ALDE-Fraktion hat gegen dieses Dokument abgestimmt.
Die schwedische MEP Cecilia Wikström, die den Vorsitz in dem Petitionsausschuss innehatte, war mit dessen Resolution nicht einverstanden und beantragte ausdrücklich die Streichung ihres Namens!

Und weil es keine Grenze für das Schlimmste gibt, haben wir bemerkt, dass eine französische Abgeordnete der ALDE-Fraktion (Natalie Griesbeck), nachdem sie für zahlreiche Änderungsanträge zugunsten des deutschen Systems gestimmt hat, bereits ein Video mit dem Titel "Litiges familiaux transfrontaliers: ne prenons pas les enfants en en otage" (Grenzüberschreitende Familienstreitigkeiten: wir nehmen Kinder nicht als Geiseln) veröffentlicht hat. Sie sucht Anerkennung für eine Entscheidung die zugestimmt wurde, obwohl sie selbst teilweise sie abgelehnt hatte.

Im Moment sind unsere Schlussfolgerungen:

1.                  Die Entscheidung vom Petitionsausschuss ist stärker als die vom europäischen Parlament
2.                  Deutsche MEP - und allgemein MEP von Nord-Europa - verteidigen das Jugendamt und das deutsche Familiensystem (außer polnische MEP der Fraktion der polnischen Regierung)
3.                  Ohne die Arbeit und den Einsatz der Italiener der Fraktionen die in Italien an der Regierung sind wären diese 2 Entscheidungen nie zustande gekommen!
4.                  In Mai 2019 werden die Bürger für die MEPs neu wählen: wenigstens in Italien wissen die Bürger ganz genau, wer zu wählen ist!

Hier 2 Entscheidungen.
vom Petitionsausschuss:

vom Europäischen Parlament:


******

ESPAÑOL
Resultado de la votación sobre la decisión contra la acción del Jugendamt (Administración de la Juventud) y del sistema familiar alemán

La Comisión de Peticiones ha aprobado recientemente una propuesta de resolución contra el Jugendamt y el sistema familiar alemán, gracias al compromiso constante de Eleonora Evi (diputada italiana al Parlamento Europeo) y de su personal (en colaboración con expertos italianos).


La decisión también se propuso a todo el Parlamento Europeo.
Los diputados alemanes al Parlamento Europeo y sus vasallos han presentado muchas enmiendas para anular esta resolución.
Cada enmienda se sometió  a votación individualmente.
Revisamos todas las voces.
Lo que ahora está claro:

El único grupo que ha votado conjuntamente en contra de todas las enmiendas y a favor de los padres que son víctimas de este sistema es el grupo italiano "Europa de la libertad y la democracia directa" (M5S en Italia).

El grupo italiano "La Europa de las Naciones y de la Libertad" (en Italia Lega) nos dio su apoyo total (aparte de algunos giros inexplicables de dos diputados).

El grupo italiano de "Conservadores y Reformistas Europeos" (2 miembros del Parlamento Europeo) nos apoyó.

El Grupo ALDE ha votado en contra de este documento.
La eurodiputada sueca Cecilia Wikström, que presidió la Comisión de Peticiones, se opuso a su resolución y pidió expresamente que se eliminara su nombre del documento.

Por el momento, nuestras conclusiones son las siguientes:

1.         La decisión de la Comisión de Peticiones es más fuerte que la del Parlamento Europeo
2.         Los eurodiputados alemanes -y los del norte de Europa en general- defienden el Jugendamt y el sistema familiar alemán (con la excepción de los eurodiputados polacos de la facción del gobierno polaco).
4.         Sin el trabajo y el compromiso de los italianos de los grupos políticos del gobierno de Italia (M5S+Lega), estas dos decisiones nunca habrían sido posibles.
5.         En mayo de 2019, los ciudadanos votarán por los eurodiputados: al menos en Italia, los ciudadanos saben exactamente por quién votar.

Aquí están las dos decisiones.
De la Comisión de Peticiones:

Del Parlamento Europeo:


martedì 27 novembre 2018

Risoluzione europea contro lo Jugendamt


La Commissione petizioni del Parlamento europeo si è espressa chiaramente contro il sistema familiare tedesco controllato dallo Jugendamt.

Questo testo verrà votato anche da tutto il Parlamento europeo






B8-0546/2018
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dell' amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere (2018/2856(RSP))
Il Parlamento europeo,
               visto l'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
               visto l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE,
               visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
               vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
               visti gli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che mettono in evidenza l'obbligo dei governi di proteggere l'identità dei minori, compresi i loro legami familiari,
               vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in particolare l'articolo 37, lettera b),
               vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,
               visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis)[1], in particolare gli articoli 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 e 57,
               visto il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio[2]
               vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2011, su un programma UE per i diritti dei minori (COM(2011)0060),
               vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare le sue sentenze del 22 dicembre 2010 nella causa C-497/10 PPU, Mercredi v Chaffe[3], e del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, procedimenti intentati da A[4],
               vista la mappatura dei sistemi nazionali di tutela dei minori, condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
               viste il grande numero di petizioni ricevute sul ruolo dell' amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere,
               viste le raccomandazioni formulate nella relazione sulla visita conoscitiva effettuata in Germania (23-24 novembre 2011) per indagare sulle petizioni relative al ruolo dell' amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt),
               vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo[5]
               viste le raccomandazioni del 3 maggio 2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del benessere del minore, 
               visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A.           considerando che la commissione per le petizioni del Parlamento riceve, da oltre 10 anni, petizioni in cui un numero molto elevato di genitori non tedeschi denuncia discriminazione e misure arbitrarie adottate sistematicamente contro di loro dall'amministrazione tedesca per la gioventù (Jugendamt) in controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori, su questioni riguardanti, tra l'altro, la potestà genitoriale e la custodia dei minori;
B.            considerando che lo Jugendamt svolge un ruolo centrale nel sistema di diritto di famiglia tedesco, in quanto è una delle parti in tutte le controversie familiari che coinvolgono minori;
C.            considerando che, nelle controversie familiari che coinvolgono minori, lo Jugendamt presenta una raccomandazione ai giudici, la cui natura è praticamente vincolante, e può adottare misure temporanee, come la "Beistandschaft" (consulenza legale), che non può essere contestata;
D.           considerando che lo Jugendamt è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dai tribunali tedeschi; che l'interpretazione generale di queste decisioni da parte dello Jugendamt ha spesso pregiudicato l'effettiva tutela dei diritti dei genitori non tedeschi;
E.            considerando che il mancato riconoscimento e la mancata esecuzione, da parte delle competenti autorità tedesche, di decisioni e sentenze adottate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari con implicazioni transfrontaliere possono rappresentare una violazione del principio del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca tra Stati membri Stati, mettendo così a repentaglio l'effettiva tutela dell'interesse superiore del minore;
F.             considerando che i firmatari hanno denunciato il fatto che, nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, la protezione dell'interesse superiore del minore è sistematicamente interpretata dalle autorità tedesche competenti con la necessità di garantire che i minori rimangano sul territorio tedesco, anche nei casi in cui sono state segnalate violenze domestiche contro i genitori non tedeschi;
G.           considerando che i genitori non tedeschi hanno denunciato, nelle loro petizioni, l'insufficienza o l'assenza di consulenza e sostegno legale da parte delle autorità nazionali del loro paese di origine nei casi in cui procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose sono state adottate contro di loro dalle autorità tedesche, incluso lo Jugendamt, in controversie familiari che coinvolgono minori;
H.           considerando che tutte le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri devono garantire pienamente la protezione dei diritti del minore sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; che l'interesse superiore del minore, realizzato principalmente e in modo ottimale all'interno della propria famiglia, è un principio fondamentale che dovrebbe essere rispettato come norma che guida tutte le decisioni relative alla tutela dei minori a tutti i livelli;
I.              considerando che l'aumento della mobilità all'interno dell'UE ha portato a un numero crescente di controversie transfrontaliere sulla potestà genitoriale e la custodia dei minori; che la Commissione deve intensificare gli sforzi per promuovere in tutti gli Stati membri, compresa la Germania, l'attuazione coerente e concreta dei principi stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE;
J.              considerando che il campo di applicazione e gli obiettivi del regolamento Bruxelles II bis sono fondati sul principio di non discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini dell'Unione e sul principio della fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;
K.           considerando che le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis non dovrebbero in alcun modo consentire di abusare dei suoi obiettivi generali di garantire il rispetto e il riconoscimento reciproci, di evitare discriminazioni fondate sulla nazionalità e, innanzitutto, di proteggere realmente l'interesse superiore del minore in un modo oggettivo;
L.            considerando che l'assenza di controlli accurati e dettagliati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori può avere effetti dannosi sul benessere dei minori e determinare una maggiore violazione dei diritti dei genitori non tedeschi;
M.          considerando che la Corte costituzionale federale tedesca ha stabilito che un tribunale possa chiedere di ascoltare un minore che al momento della decisione non abbia ancora compiuto tre anni; che in altri Stati membri dell'UE i bambini di questa età sono considerati troppo piccoli e non abbastanza maturi da poter essere consultati in controversie che coinvolgono i loro genitori;
N.           considerando che il diritto del minore alla vita familiare non dovrebbe essere minacciato dall'esercizio di un diritto fondamentale quale la libertà di circolazione e di soggiorno;
O.           considerando che la giurisprudenza della CGUE stabilisce la nozione autonoma, nel diritto dell'Unione europea, di "residenza abituale" del minore e la pluralità dei criteri
che le giurisdizioni nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;
P.             considerando che dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE si evince che il minore, salvo qualora ciò sia contrario ai suoi interessi, ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori quando questi esercitano il loro diritto alla libera circolazione;
1.             rileva con grande preoccupazione che i problemi riguardanti il sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo controverso dello Jugendamt, denunciati da petizioni di genitori non tedeschi, rimangono tuttora irrisolti; sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni da genitori non tedeschi in cui vengono segnalate gravi discriminazioni a seguito delle procedure e delle pratiche concretamente adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari transfrontaliere che coinvolgono minori;
2.             condanna tutti i casi di discriminazione nei confronti di genitori non tedeschi da parte dello Jugendamt;
3.             sottolinea il lungo lavoro della commissione per le petizioni in relazione al trattamento delle petizioni concernenti il ruolo dello Jugendamt; prende atto delle risposte dettagliate fornite dal ministero tedesco competente sul funzionamento del diritto di famiglia tedesco, ma sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni su presunte discriminazioni contro il genitore non tedesco;
4.             sottolinea l'obbligo, previsto dal regolamento Bruxelles II bis, per le autorità nazionali di riconoscere e far rispettare le sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano i minori; esprime preoccupazione per il fatto che, nelle controversie familiari che hanno implicazioni transfrontaliere, le autorità tedesche possano rifiutare sistematicamente di riconoscere le decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri nei casi in cui i minori che non hanno ancora tre anni non siano stati ascoltati; sottolinea che questo aspetto mina il principio della fiducia reciproca con altri Stati membri i cui sistemi giuridici fissano limiti di età diversi per l'audizione di un minore;
5.             deplora il fatto che, per anni, la Commissione non abbia attuato controlli approfonditi sulle procedure e sulle pratiche utilizzate nel sistema tedesco in materia di diritto di famiglia, compreso lo Jugendamt, nel contesto di controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, non riuscendo, in tal modo, a proteggere in modo efficace l'interesse superiore del minore e tutti gli altri diritti connessi;
6.             insiste sull'importanza del fatto che gli Stati membri raccolgano dati statistici sui procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla custodia dei minori e che coinvolgono genitori stranieri, in particolare sull'esito delle sentenze, al fine di consentire un'analisi dettagliata delle tendenze esistenti nel tempo e di fornire parametri di riferimento;
7.             sottolinea, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, la nozione autonoma di "residenza abituale" del minore nella legislazione dell'UE e la pluralità dei criteri che le giurisdizioni nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;
8.             invita la Commissione a garantire che la residenza abituale del minore venga correttamente determinata dalle giurisdizioni tedesche nei casi di cui alle petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni;
9.             critica fortemente l'assenza di dati statistici sul numero di casi registrati in Germania in cui le sentenze dei tribunali non siano state in linea con le raccomandazioni dello Jugendamt e sui risultati delle controversie familiari che coinvolgono minori di coppie di nazionalità diversa, nonostante le richieste che da anni vengono reiterate di raccogliere tali dati e renderli pubblici;
10.         invita la Commissione a valutare, nelle petizioni in questione, se le giurisdizioni tedesche abbiano debitamente rispettato le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis al momento di stabilire le loro competenze e se abbiano preso in considerazione sentenze o decisioni emesse da giurisdizioni di altri Stati membri;
11.         condanna il fatto che, in caso di visite protette dei genitori, l'inosservanza da parte dei genitori non tedeschi della procedura dei funzionari dello Jugendamt di adottare il tedesco come lingua durante le conversazioni con i propri figli abbia portato ad una immediata interruzione delle conversazioni e al divieto al contatto tra i genitori non tedeschi e i loro figli;  ritiene che questa procedura adottata dai funzionari dello Jugendamt costituisca una chiara discriminazione sulla base della provenienza e della lingua nei confronti dei genitori non tedeschi;
12.         esprime la ferma convinzione che, in caso di visite protette dei genitori, le autorità tedesche debbano autorizzare tutte le lingue dei genitori durante le conversazioni tra genitori e figli; chiede che siano messi in atto meccanismi per garantire che i genitori non tedeschi e i loro figli possano comunicare nella loro lingua comune, poiché l'uso di questa lingua svolge un ruolo cruciale nel mantenere forti legami emotivi tra i genitori e i loro figli e garantisce l'effettiva protezione del patrimonio culturale e del benessere dei bambini;
13.         ritiene fermamente che debba essere dato seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni della relazione finale del 3 maggio 2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del benessere del minore, in particolare a quelle relative direttamente o indirettamente al ruolo dello Jugendamt e al sistema di diritto di famiglia tedesco;
14.         ricorda alla Germania i suoi obblighi internazionali ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, compreso l'articolo 8; ritiene che tutte le autorità tedesche competenti debbano apportare miglioramenti sostanziali per salvaguardare adeguatamente il diritto dei bambini di coppie con nazionalità di preservare la loro identità, compresi i rapporti familiari, come riconosciuto dalla legge, senza interferenze illecite;
15.         ritiene che, alla luce dell'articolo 81 del TFUE, la Commissione possa e debba svolgere un ruolo attivo nel garantire pratiche non discriminatorie eque e coerenti nei confronti dei genitori nel trattamento dei casi di affidamento transfrontaliero dei minori in tutta l'Unione;
16.         invita la Commissione a garantire che vengano effettuati controlli accurati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche utilizzate nel sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso lo Jugendamt, nel quadro delle controversie familiari transfrontaliere;
17.         invita la Commissione ad aumentare la formazione e gli scambi internazionali di funzionari tra i servizi sociali al fine di sensibilizzare in merito al funzionamento dei loro omologhi negli altri Stati membri e di scambiare buone pratiche;
18.         sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione e di una efficace comunicazione tra le diverse autorità nazionali e locali che partecipano alle procedure di custodia dei minori, dai servizi sociali alle autorità giurisdizionali e centrali;
19.         sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria e amministrativa tra le autorità tedesche e le autorità degli altri Stati membri dell'UE al fine di garantire la fiducia reciproca in questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione in Germania delle decisioni e delle sentenze adottate dalle autorità di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari che presentano elementi transfrontalieri che coinvolgono minori;
20.         ricorda l'importanza di offrire senza indugio ai genitori non tedeschi, sin dall'inizio e in ogni fase dei procedimenti relativi ai minori, informazioni complete e chiare sul procedimento e sulle sue possibili conseguenze, in una lingua che i genitori in questione comprendano pienamente, al fine di evitare casi in cui i genitori danno il loro consenso senza capire in toto le conseguenze dei loro impegni; invita gli Stati membri ad attuare misure mirate volte a migliorare l'assistenza, l'aiuto, la consulenza e le informazioni di natura giuridica per i loro cittadini nei casi in cui vengano denunciate procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose adottate nei loro confronti dalle autorità tedesche in controversie transfrontaliere che coinvolgono minori;
21.         sottolinea che i casi denunciati in cui ai genitori non tedeschi viene impedito di comunicare con i figli nella loro lingua madre comune durante le visite costituiscono una discriminazione per motivi di lingua, e sono anche in contrasto con l'obiettivo di promuovere il multilinguismo e la diversità di retroterra culturale all'interno dell'Unione e violano i diritti fondamentali della libertà di pensiero, coscienza e religione;
22.         esprime preoccupazione per i casi sollevati dai firmatari delle petizioni per quanto riguarda le scadenze ravvicinate stabilite dalle competenti autorità tedesche e per i documenti trasmessi dalle competenti autorità tedesche che non venivano forniti nella lingua del firmatario non tedesco; sottolinea il diritto dei cittadini di rifiutare di accettare documenti non scritti o tradotti in una lingua che comprendono, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione di atti; invita la Commissione a valutare attentamente l'attuazione in Germania delle disposizioni di tale regolamento al fine di affrontare adeguatamente tutte le possibili violazioni;
23.         invita la Commissione a verificare il rispetto dei requisiti linguistici nel corso dei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni tedesche nei casi menzionati nelle petizioni presentate al Parlamento europeo;
24.         ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a cofinanziare e promuovere la creazione di una piattaforma di assistenza ai cittadini dell'UE che non hanno la nazionalità del paese in cui risiedono nelle procedure di carattere familiare;
25.         ricorda agli Stati membri l'importanza di attuare sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 e di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; sottolinea l'importanza di una cooperazione consolare affidabile in questo settore e suggerisce che alle autorità consolari sia consentito di partecipare a tutte le fasi del procedimento;
26.         ricorda agli Stati membri la necessità di fornire al minore ogni necessario e giustificato affidamento familiare conformemente alla formulazione degli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare per consentire un'assistenza all'infanzia continua che tenga conto dell'identità etnica, religiosa, linguistica e culturale del bambino;
27.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


[1] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
[2] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
[3] Sentenza della Corte (Prima sezione) del 22 dicembre 2010, Barbara Mercredi v Richard Chaffe, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
[4] Sentenza della Corte (Terza sezione) del 2 aprile 2009, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
[5] GU C 66 del 21.2.2018, pag. 2.