La sottrazione minorile nello scenario internazionale
Incontro di martedì 16 marzo
2021
Intervento e considerazioni di Marinella Colombo
IL GIUDICE, LA POLITICA
E LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE
Nel ringraziare gli organizzatori del Convegno, desidero esprimere loro la mia stima per l’impegno profuso nel rendere possibile questo evento. La sottrazione internazionale di minori è un problema diffuso e in continuo aumento. Non riguarda solo le poche centinaia di casi riportati dall’Autorità centrale che, anche a detta della stessa vice-ministro Marina Sereni, intervenuta prima di me, sono in effetti solo quelli che gli interessati hanno voluto segnalare all’Autorità centrale, a Roma. La problematica riguarda in realtà migliaia di bambini che perderanno la loro identità, lingua e cultura italiana, rendendo loro la famiglia italiana allargata nient’altro che un gruppo di estranei con i quali non sono più neanche in grado di comunicare.
Da
un punto di vista istituzionale va innanzi tutto evidenziato come, quando si
parla di sottrazioni internazionali di minori, l’azione della nostra Autorità
centrale del Ministero di Giustizia (autorità preposta a questo genere di
problematiche, come già ben spiegato dalla Presidente della Camera Minorile di Brindisi,
l’avv. Simonetta de Carlo) si concentri purtroppo esclusivamente sulle
sottrazioni relative a bambini portati in Italia dall’estero ad opera del
genitore italiano del minore. Per i bambini italiani portati dall’Italia
all’estero si demanda completamente all’autorità straniera omologa. E’ questo
il motivo per il quale la problematica delle sottrazioni internazionali di
minore non ha mai registrato iniziative che abbiano inciso positivamente e risolutivamente,
nonostante i numerosi “vademecum” e le task force tra ministeri sempre
continuamente rinnovate almeno negli ultimi tredici anni. L’uso dei pochi,
eppure esistenti, strumenti di prevenzione e anche di sostegno al connazionale
viene ignorato. Il genitore italiano che chiede aiuto viene troppo spesso
percepito dalle nostre autorità consolari come un elemento fastidioso e di
disturbo.
Questo modo di
procedere del sistema italiano è ormai definito da molti come “auto-razzista”
ed “autolesionista”. Tenterò di spiegare cosa porta a questa amara definizione
dei fatti.
1.
Una fattispecie di sottrazione è il caso del cittadino italiano (non importa se
padre o madre) emigrato all’estero con la convinzione di trovare una sorta di
“eldorado”, sia per cercare lavoro, sia per seguire il/la compagno/a che ama.
Quando l’unione fallisce, scopre di essere completamente privo/a di diritti
anche nei confronti dei figli.
2.
L’altra fattispecie è quella del cittadino italiano (non importa se padre o
madre) che ha avuto un figlio in Italia con un/a cittadino/a straniero/a. Quando
si rende conto che lui/lei vuole andarsene cerca, senza successo, di tutelare
il bambino e quando il bambino è ormai all’estero si ritrova completamente
solo, perseguitato dai tribunali (tra l’altro diventa un bancomat) ad assistere
impotente alla cancellazione del suo ruolo genitoriale.
Le
Autorità italiane ignorano completamente il fatto che, nel caso 1, se un genitore italiano fa rientro in Italia con la prole,
lo fa solo perché ha dovuto sperimentare a sue spese come nei tribunali esteri
il fatto di essere italiano sia una pregiudiziale nella possibilità di ottenere
e continuare ad esercitare i suoi diritti/doveri di genitore. Tornando in
Italia, nel suo paese, crede di poter ritrovare una giustizia equa che sentenzi
in base ai fatti e non ai pregiudizi e che tuteli il diritto alla
bigenitorialità della prole. La risposta italiana (e solo italiana!) è invece sempre la stessa: decreto di rimpatrio immediatamente esecutivo con la forza dopo il
primo grado di giudizio. Mentre cioè ogni cittadino è innocente fino
all’eventuale condanna in terzo grado, i bambini, dopo un procedimento sommario
che si conclude con una sola udienza, vengono prelevati a casa o a scuola con
enorme dispendio di uomini e mezzi, dunque di preziose risorse, per essere
letteralmente impacchettati e rispediti all’estero presso un genitore che, nel
migliore dei casi si adopererà per cancellare la loro parte italiana di
identità e dove il tribunale toglierà al genitore italiano la potestà (oggi
responsabilità genitoriale) anche senza neppure averlo mai incontrato. Queste
sono, secondo le autorità italiane, i casi di sottrazione nei quali esse intervengono,
risolvono in modo rapido e delle quali riferiscono con orgoglio in relazioni e
convegni. In effetti Convenzioni e regolamenti non lasciano molto spazio
d’azione, ma anche quel poco che si può fare (per esempio invocare l’Art. 13b
della Convenzione per negare il rimpatrio) non viene praticamente mai fatto.
L’Associazione Centro Servizi interdisciplinare, con il suo Sportello Jugendamt
(sportello del quale sono responsabile nazionale) e l’avvocata che collabora
con noi, l’avv. Irene Margherita Gonnelli, ha lavorato con i governi
precedenti, preparando proposte concrete e di relativamente semplice attuazione
per modificare questa situazione, sia con provvedimenti legislativi che
amministrativi. Pare sia mancata la volontà di risolvere tale problematica
dovuta, a mio modesto parere, ad una profonda mancanza di dignità in quanto Popolo e Stato italiano.
Relativamente alla ratifica italiana della Convenzione dell’Aja,
inspiegabilmente articolata contro i cittadini e soprattutto i bambini
italiani, rimando al mio libro La
tutela oltre la frontiera.
Bambini bilingue senza voce – Bambini binazionali senza diritti, edito da
Bonfirraro.
Mentre
per un altro esempio, l’assurdo obbligo – soltanto italiano – di chiedere
l’autorizzazione al genitore straniero (spesso il sottrattore) per conseguire
il proprio passaporto di cittadino adulto italiano, rimando alla Petizione
presentata al Parlamento europeo; qui http://jugendamt0.blogspot.com/2019/01/la-petizione-che-riguarda-tutti-i.html
e qui il link per accedere e firmare (è sufficiente iscriversi al sito del
Parlamento e firmare digitalmente):
Nel
caso 2, quello delle sottrazioni di
bambini portati via dall’Italia ad opera del genitore straniero, le autorità
italiane sottolineano come sarebbe doveroso prevenire e leggere una delle
numerosissime ristampe del “vademecum” del Ministero sulla sottrazione. In
effetti prevenire, in quasi tutti gli ambiti, è estremamente saggio. Ma nelle Procure e nei Tribunali italiani il
genitore italiano che tenta di prevenire una sottrazione si sente rispondere
“non è possibile fare processi alle intenzioni”. Dunque non viene messa in
atto praticamente nessuna misura atta a prevenire e, se è la madre ad essere
italiana, si apre la strada all’accusa di essere una madre “malevola” e di
inventarsi accuse per tenere i bambini per sé.
In
mancanza di misure preventive, troppo spesso un genitore si ritrova all’improvviso
con una casa vuota. La prole è ormai all’estero. Il giudice italiano, quello
del luogo di residenza abituale, non ha ora a che fare con un “processo alle
intenzioni”, ma con una sottrazione che si è ormai realizzata.
Potrebbe
ancora salvare la situazione, potrebbe emettere un decreto inaudita altera parte certificante che la residenza abituale del
bambino è in Italia (Art. 15 Conv. Aja). Con tale decreto, il tribunale del
paese nel quale è stato condotto il minore, sarà praticamente costretto a
decretarne il rimpatrio. Il resto del procedimento su affido ed eventuale
trasferimento autorizzato devono aver luogo in Italia.
In
pratica succede invece questo:
l’avvocato, non necessariamente specializzato in casi di famiglia
internazionale (o comunque non a riportare in Italia i bambini – ci sono
avvocati che si vantano di aver mandato all’estero bambini italiani in modo
estremamente veloce!) invece di presentare al giudice tale richiesta, presenta
istanza di separazione. Oppure inizia procedimenti penali contro il genitore
non-italiano, finalizzati a condanna ed estradizione, ignorando che non pochi
Paesi non estradano i loro concittadini. Dunque anche l’eventuale “vittoria”
nei tribunali penali italiani non riporta a casa il figlio. Passano mesi e anni, il bambino –
indipendentemente dall’esito del procedimento di separazione – resta
all’estero. Oppure l’avvocato è al corrente e presenta istanza ex art. 15 della
convenzione. Qui la situazione è ancora più tragica (e purtroppo ben
documentata) perché il giudice del Tribunale per i minorenni si dichiara non competente
e rimanda al tribunale ordinario. Il giudice del tribunale ordinario rimanda
invece a quello per i minorenni. Se poi uno dei due decide di dar seguito
all’istanza, ignora comunque la richiesta di urgenza e di inaudita altera parte (cioè senza notifica alla controparte) e
fissa il termine entro il quale il genitore italiano deve notificare all’estero
al genitore che spesso non sa neppure dove si sia nascosto!!! Con il bambino
ormai all’estero l’azione italiana si risolve con l’invio di qualche mail e
qualche fax all’Autorità centrale omologa estera. Nel 99% dei casi questi
bambini non tornano più. Vengono mantenuti all’estero con soldi italiani. Va
riconosciuto che in questo ambito le Autorità italiane sono molto efficaci e
velocissime: vengono sequestrati in Italia stipendi, case e risparmi a tempo
record e gli importi vengono mandati all’estero.
L’esempio
che rinchiude entrambi le fattispecie di comportamenti dell’Autorità centrale
italiana è quella del papà italiano (colui che ha chiesto poi di intervenire nel
presente dibatto e che darà così ulteriori dettagli) che permette alla moglie,
stabilmente residente in Italia da anni, di andare a partorire nel suo paese. Dopo
il parto, lei rimanda continuamente il rientro e costringe il marito a
inoltrare richiesta di rimpatrio della piccola, ma il giudice italiano,
territorialmente competente per quel nucleo famigliare, glielo nega. L’Italia
dunque preferisce smembrare una famiglia lasciando una cittadina di domani
crescere all’estero senza padre. Quando però dall’estero arriva la richiesta di
integrazione del pagamento degli alimenti (che il padre ha sempre pagato, ma
secondo la controparte non a sufficienza) allora l’Autorità centrale italiana
diventa più che attiva nel perseguire il proprio concittadino, sia nella scelta
delle parole che nei fatti. Tutto ciò è di davvero difficile comprensione e
accettazione.
Se
il Ministero di Giustizia si è dotato di un’Autorità centrale, il Ministero degli
esteri, dunque lo Stato italiano, ha delle rappresentanze consolari negli altri
Paesi. Il loro ruolo di sostegno al cittadino e genitore italiano è
fondamentale. Non solo il Console
ricopre tra l’altro funzioni di giudice tutelare del minore italiano, ma può
evitare, con la sua presenza in udienza, che il genitore italiano venga
denigrato insieme a tutto il suo Paese e che quindi al bambino venga negato in
maniera completa il suo diritto a mantenere rapporti con entrambi i genitori.
Purtroppo la situazione fattuale ci trasmette un’immagine ben diversa di questi
alti funzionari. Spesso il Console si appella ad ogni genere di motivazioni per
non presentarsi in udienza, non informarsi dei procedimenti relativi a minori suoi
concittadini, insomma non sostenere il proprio concittadino.
Come
invece evidenziato anche dalla vice-ministro, il ruolo dei Consoli è
fondamentale, pertanto auspichiamo, anzi chiediamo
formalmente che il Ministero degli Esteri prenda buona nota e dia precisa
indicazione a Consolati ed Ambasciate di seguire e rispettare quanto previsto
dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 ed in particolare
quanto previsto al punto 30 che cito “[Il
Parlamento europeo] ricorda agli Stati membri l'importanza di attuare sistematicamente le disposizioni
della convenzione di Vienna del 1963 e di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano
informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei
minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; sottolinea l'importanza di una
cooperazione consolare affidabile in
questo settore e suggerisce che alle autorità
consolari sia consentito di partecipare a tutte le fasi del procedimento”
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0476_IT.pdf?redirect
A
conclusione di questo mio intervento desidero infine sottolineare che la
risoluzione della problematica “sottrazioni internazionali” si risolverà
quando, senza cercare complicate soluzioni anche di difficile attuazione, lo
Stato italiano – le sue cariche, amministrazioni e tutti i suoi apparati –
ritroverà la propria dignità. Solo in condizione di tale ritrovata dignità potrà efficacemente difendere i propri
concittadini, soprattutto quelli di domani, i nostri bambini.
Dott.ssa Marinella Colombo