Seduta del 10 novembre 2016
Intervento di Eleonora Evi, Presidente del Gruppo di Lavoro sul "Benessere dei minori" in Commissione Petizioni.
Grazie Presidente.
Intendo innanzitutto ringraziare la presenza odierna dei petitioners e delle autorità tedesche.
La questione dello Jugendamt, e del
più ampio sistema tedesco correlato, è stato oggetto dell’approfondimento in
sede di Working Group in ragione delle problematiche rilevanti incontrate da
una pluralità di cittadini europei sollevateci in una molteplicità di
petizioni.
L’obiettivo, pertanto, è stato quello di avviare
un’analisi di sistema cercando di comprendere appieno le possibilità per
migliorare la situazione esistente.
Dall’analisi effettuata nell’ultima riunione del Working
Group, in presenza di esperti appositamente invitati, sono emersi taluni
aspetti che vi sintetizzo di seguito.
Uno degli esperti, la Dott.ssa Marinella Colombo, ha
sottolineato le specificità del sistema sul diritto di famiglia tedesco in cui
esistono figure giuridiche uniche, impossibili da tradurre perché prive di corrispondenza
negli altri sistemi giuridici e amministrativi europei, mentre nel codice
civile tedesco (BGB) non esiste il Sorgerecht [sorghe-recht], cioè il
diritto di affido, bensì soltanto la “cura genitoriale” (elterliche Sorge) costituita dalla cura del patrimonio (Vermögenssorge) e dalla cura della
persona (Personensorge).
In tal senso, è stato evidenziato come talune di tali
specificità possano entrare in conflitto o possano rappresentare una chiara
violazione di diritti fondamentali dei minori e dei loro genitori, specie nel
caso del genitore non tedesco.
Il Dott. Trapella ha voluto evidenziare come il legame
relazionale tra genitori e figli faccia parte di quell’ordine pubblico europeo,
cui la Corte di Giustizia dell’UE ma anche la Corte Europea dei diritti umani
sono chiamate a tutelare da ogni possibile abuso o violazione. In tal senso, dato
il ruolo dello Jugendamt nell’ambito dei procedimenti familiari, si potrebbe
ravvisare una violazione di tale ordine pubblico europeo.
L’Avvocato Muriel Bodin si è invece soffermata sui
problemi dei diritti dei minori e dei diritti di difesa nel processi istruiti
in Germania sul diritto di famiglia.
Sulla base delle petizioni ricevute e delle riflessioni
effettuate dagli esperti summenzionati, vorrei addentrarmi pertanto nelle
criticità emerse, sulle quali auspico che le autorità tedesche qui presenti
possano fornire piena chiarezza.
Parto dal tema della lamentata assenza di statistiche
ufficiali, a livello federale o di Land, dalle quali sia possibile comprendere
per le coppie bi-nazionali, nella vasta maggioranza dei casi, quale sia la
nazionalità del genitore che ottiene la custodia del minore. Nell’eventuale
insussistenza di tali dati sarebbe utile comprenderne le ragioni e capire se
possa aver luogo l’avvio di un’attività di indagine in tal senso in Germania,
con successivo invio presso la nostra Commissione parlamentare di quanto
prodotto.
Lo Jugendamt opererebbe sotto l’egida di un’associazione
di pubblico-interesse, la AGJ di Berlino, che agisce come organizzazione
ombrello di 16 “Landes-Jugendamter” o Direzioni “Nazionali” dello Jugendamt (in
ciascuno dei 16 Lander tedeschi).
Il punto che si pone all’attenzione attiene a comprendere
se, a livello federale, è corretto ritenere che uno Jugendamt sia esente da
controllo parlamentare. Risulta che lo Jugendamt agisca operativamente
nell’ambito dell’autonomia dei comuni (art 28-2 GG) e politicamente nell’ambito
delle riunioni chiamate “Familientage”, convocate ogni 1-2, ogni volta in un
Land diverso. Lo Jugendamt riferisce soltanto al Landesjugendamt che a sua
volta riferisce alla AGJ e.V.
E’ inoltre necessario sapere come lo Jugendamt è organizzato, della collaborazione di quali associazioni si avvale, quanti dipendenti impiega (comprese le
associazioni a lui correlate, definite “freie Träger”) e di quale budget annuale dispone.
Per una migliore comprensione vorremmo anche ricevere la
statistica relativa al numero di minori
oggetti annualmente di provvedimenti dello Jugendamt (compresa la
Beistandschaft, la Inobhutnahme, la Verfahrenspflegschaft, ecc..)
Riguardo al ruolo ed al funzionamento dello Jugendamt, si
è evidenziato il suo ruolo di terzo genitore in quanto parte in causa in ogni
procedimento familiare, così come disposto dal codice sociale tedesco (SGB),
libro VIII. Egli pare svolgere il ruolo di “tutore” anche se i genitori sono
nel pieno possesso dei loro diritti sui figli, a differenza dunque di quanto
avviene negli altri paesi dell’Unione.
Per comprenderne appieno le sue funzioni e le sue finalità
è necessario sapere in quale momento del
procedimento lo Jugendamt rimette al giudice la sua “raccomandazione” (Empfehlung des Jugendamtes an das
Familiengericht) che, come è stato evidenziato da più parti, il giudice non
potrà che seguire.
Lo Jugendamt sarebbe altresì responsabile
dell’implementazione delle decisioni giudiziarie e può interpretare le stesse
in maniera restrittiva o estensiva se ritiene necessario. L’attuazione di tali
decisioni giudiziarie può aver luogo talvolta in tempi molti lunghi e sembra
che in taluni casi ciò abbia configurato la violazione del diritto
all’attuazione di una decisione in un ragionevole periodo di tempo.
In tal senso è lecito chiedersi sulla base di quale
presupposto normativo e di quali modalità le autorità tedesche possano
intervenire per evitare tali violazioni ed assicurare la salvaguardia di
precisi diritti.
Lo Jugendamt si troverebbe anche nella condizione
giuridica di poter emettere una decisione sulle misure temporanee da adottarsi
prima dell’implementazione di una decisione giudiziaria, prescindendo da
considerazioni correlate alla situazione dei genitori.
In tal senso esiste per uno o entrambi i genitori la
possibilità di contestare immediatamente tali misure o è necessario attendere l’udienza
nel merito che avviene solo dopo mesi e quindi a situazione di fatto già
consolidata?
E’ emerso, altresì, che i servizi di uno Jugendamt
possano valutare la performance dei
giudici nei casi giudiziari correlati al diritto di famiglia.
Oltre a chiedervi contezza di tale assunto, sottolineo se
ciò non rappresenti una chiara influenza sul percorso di carriera dei giudici.
Ulteriore elementi al vaglio hanno riguardato le audizioni dei minori in Germania
nell’ambito dei processi sulle questioni familiari, esperibili sin dall’età di
tre anni del minore, in difformità con quanto avviene in altri Paesi europei,
nonché come tali interviste avvengano in assenza
di registrazioni, con l’impedimento tanto per i genitori quanto per gli
avvocati di parte di assistervi.
I genitori riceverebbero esclusivamente un breve sunto.
Chiedo chiarimenti, altresì, sul fatto che il riconoscimento di decisioni giudiziarie
emesse all’estero sia sistematicamente rifiutato dalle autorità tedesche nei
casi in cui il minore non sia stato ascoltato (anche nella situazione in cui
esso sia molto piccolo).
Un generale rilievo attiene alla definizione ed
interpretazione di “Kindeswohl”, che
è apparso alquanto problematico. Tale concetto può dar luogo ovviamente a
discussioni senza fine ma dovrebbe ad ogni modo correlarsi ad una valutazione
caso per caso.
In base a quale principio agisce lo Jugendamt
e, se si tratta del Kindeswohl, come lo definisce?
E’ stato evidenziato come sulla base dell’ordine pubblico
europeo, le autorità pubbliche debbano rispettare la privacy familiare nonché
l’autonomia genitoriale sulle modalità di crescere i figli. Pertanto una
richiesta di negazione della custodia o del diritto di visita di uno dei
genitori andrebbe adeguatamente fondata sul presupposto del chiaro pericolo per
il benessere del minore e non su presunzioni.
Oggetto di analisi degli esperti sono stati il
“VERFAHRENSBEISTAND” e [ferfarens-baisch-tand] e la “BEISTANDSCHAFT”
[baisch-tand-schaft] nell’ambito dei procedimenti riguardanti dispute
familiari, molto spesso contestati dai petitioners come potenzialmente in
violazione dei diritti dei genitori e dei bambini.
I petitioners affermano che il Verfahrensbeistand, in
quanto “assistente del procedimento” (e NON
“avvocato del bambino”) sia più preoccupato di mantenere il bambino
sotto giurisdizione tedesca, anche cancellando un genitore, piuttosto che di
assicurare il contatto del bambino con entrambi i genitori, entrambe le lingue
e le culture.
La BEISTANDSCHAFT si qualificherebbe invece come
procedura che consente unilateralmente allo Jugendamt di adottare attraverso
atti amministrativi, e prima di una decisione giudiziaria, una serie di misure
vincolanti. Sarebbe idoneo comprendere se i genitori hanno la possibilità di appellare/contestare
tali misure e se, in caso di minore binazionale residente all’estero anche il
genitore non-tedesco residente all’estero può godere degli importi pagati dallo
Jugendamt nell’ambito della Beistandschaft.
A tale aspetto, in ultima istanza, si correla inoltre la
pratica dei parte dei Tribunali tedeschi di non provvedere alla traduzione, all’atto della notifica (che avverrebbe nella sola lingua tedesca),
degli atti giudiziari ed extragiudiziali relativi a questioni transfrontaliere
che coinvolgono particolarmente minori bi-nazionali, non redatti in una lingua
compresa dal destinatario non tedesco o similmente non redatti nella lingua
ufficiale dello Stato Membro a cui è inviata la notificazione o la
comunicazione. Se a tale notifica o comunicazione il destinatario si oppone
richiedendo la traduzione di tali atti, i Tribunali tedeschi condannerebbero il
destinatario medesimo al pagamento delle spese sostenute per la traduzione,
ravvisandosi pertanto una potenziale violazione del Regolamento 1393/2007.
Sulle questioni suesposte, sinteticamente illustrate,
chiedo pertanto un preciso chiarimento atto a coadiuvare il lavoro non solo del
Working Group ma dell’intera Commissione PETI.
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