Pubblicato da Nuova Cronaca - settembre 2019
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giovedì 3 ottobre 2019
Un incubo chiamato Jugendamt
venerdì 27 settembre 2019
Bambini sottratti ai genitori in Germania ad opera dello Jugendamt – Le cifre
Poiché mi vengono ripetutamente chieste le
statistiche relative ai bambini sottratti ai loro genitori in Germania, ripropongo
le cifre ufficiali dell’Ente di statistica tedesco, Destatis, e mi permetto di evidenziare
il totale: dal 2008 al 2018 sono stati sottratti
ai genitori più di mezzo milione di bambini, dei quali una bassissima
percentuale ha fatto ritorno a casa, la maggior parte è rimasta in strutture o
affidata ad altre famiglie.
Per chi ritiene che questo non ci
riguardi, ricordo pochi fatti:
- Un’altissima percentuale di questi bambini ha almeno un genitore di origine straniera.
- Gli italiani residenti in Germania, sia quelli registrati all’AIRE, sia quelli senza registrazione, si avvicinano al milione.
- A queste cifre vanno aggiunti i genitori italiani residenti in Germania che si sono separati da un partner/coniuge tedesco e che sempre, solo perché italiani, vengono ritenuti genitori inidonei.
Questo
è il modello di “tutela” del minore a cui si ispirano le varie Bibbiano d’Italia!
Le conclusioni possibili sono solo due:
- la Germania è un paese di persone incapaci di occuparsi della prole ed è dunque un paese che andrebbe tenuto a debita distanza
oppure
- siamo di fronte ad un sistema che ha mercificato il bambino a scopo soprattutto di lucro; si tratta dello stesso paese di fronte al quale l’Italia troppo spesso si inchina, anziché tutelare i propri connazionali; si tratta del paese che l’Italia prende volentieri a modello e che cerca di emulare.
Marinella Colombo
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sabato 17 febbraio 2018
L'ennesima traduzione errata, quando si parla di Jugendamt tedesco!
Evidentemente
in terra teutonica (ma anche in trasferta a Bruxelles) il fine giustifica
sempre il mezzo, qualsiasi mezzo.
Il
fine politico e soprattutto economico dato dall’introito che genera ogni
bambino trattenuto in Germania giustifica evidentemente ogni mezzo, anche
quello davvero poco edificante della traduzione errata.
L’intervento
di Eleonora EVI in Commissione JURI a proposito delle modifiche al Regolamento
Bruxelles II bis è stato svuotato di significato dalla traduzione tedesca,
dunque inutilizzabile per tutti coloro che lo hanno ascoltato in quella lingua,
compresi gli altri deputati partecipanti al dibattito e alle decisioni in
merito.
Per
l’ennesima volta constatiamo che i testi di eurodeputati italiani vengono
tradotti ERRONEAMENTE dai traduttori tedeschi nella loro lingua, soprattutto i
testi che criticano con precisione il governo tedesco.
I
casi possono essere solo 2:
o
i traduttori e interpreti madrelingua tedeschi a Bruxelles sono impreparati e
comunque ad un livello molto più basso dei loro colleghi di altri paesi
o
i traduttori e interpreti madrelingua tedeschi sanno cosa stanno facendo, ma
preferiscono stravolgere i testi degli oratori non tedeschi, in modo da
invalidarne i contenuti e l’efficacia.
A
voi l’ardua sentenza!
giovedì 15 febbraio 2018
Lo Jugendamt e le violazioni dei diritti dei minori
Al Parlamento europeo si denuncia ancora lo Jugendamt
Intervento di Eleonora Evi al Parlamento Europeo, il 17 gennaio 2018, in Commissione JURI: “Una moltitudine di cittadini europei continua a denunciare, con lo strumento delle petizioni, gravissime violazioni di quei diritti fondamentali che questa relazione si prefigge di tutelare più efficacemente in materia di interesse superiore del minore e di responsabilità genitoriale. Le denunce in massima misura si concentrano su procedure, meccanismi e pratiche attuate in concreto dallo JUGENDAMT in Germania, ravvisando molteplici discriminazioni nei confronti di genitori non tedeschi. Persiste altresì allo stato attuale un’insufficiente disponibilità delle autorità tedesche preposte ad offrire piena ed autentica collaborazione. Finché su questa vicenda, che si trascina ormai da troppo tempo, non verrà fatta piena luce, la più rapida circolazione delle decisioni giudiziarie che si intende ottenere con questo provvedimento produrrà una semplice conseguenza : aggravare intollerabili ingiustizie che al contrario andrebbero combattute iniziando a intensificare i controlli e le verifiche puntuali degli Stati membri sulle condotte delle autorità competenti in materia di responsabilità genitoriale e garanzia effettiva del benessere dei minori coinvolti”.
Intervento di Eleonora Evi al Parlamento Europeo, il 17 gennaio 2018, in Commissione JURI: “Una moltitudine di cittadini europei continua a denunciare, con lo strumento delle petizioni, gravissime violazioni di quei diritti fondamentali che questa relazione si prefigge di tutelare più efficacemente in materia di interesse superiore del minore e di responsabilità genitoriale. Le denunce in massima misura si concentrano su procedure, meccanismi e pratiche attuate in concreto dallo JUGENDAMT in Germania, ravvisando molteplici discriminazioni nei confronti di genitori non tedeschi. Persiste altresì allo stato attuale un’insufficiente disponibilità delle autorità tedesche preposte ad offrire piena ed autentica collaborazione. Finché su questa vicenda, che si trascina ormai da troppo tempo, non verrà fatta piena luce, la più rapida circolazione delle decisioni giudiziarie che si intende ottenere con questo provvedimento produrrà una semplice conseguenza : aggravare intollerabili ingiustizie che al contrario andrebbero combattute iniziando a intensificare i controlli e le verifiche puntuali degli Stati membri sulle condotte delle autorità competenti in materia di responsabilità genitoriale e garanzia effettiva del benessere dei minori coinvolti”.
mercoledì 26 luglio 2017
Ecco come la Germania finanzia il furto dei bambini stranieri
Ecco
come la Germania finanzia il furto dei bambini stranieri:
si trattengono i bambini in Germania, tagliando completamente i legami con la
madre (o il padre) straniera (o che risiede al di fuori della Germania) senza nessun motivo,
se non il fatto che così desidera il padre (o la madre) tedesco*. Poi si emette un decreto
che condanna il genitore straniero (qui la madre) a pagare alimenti molto
elevati e che non considera la disponibilità economica di quel genitore e
neppure se ha altri figli da mantenere (i bambini non tedeschi e residenti al
di fuori della Germania hanno evidentemente meno diritti di quelli in
Germania). Data l’impossibilità e l’assurdità di pagare per dei figli che non
ti riconoscono più come madre/padre, viene aperto un procedimento penale,
facendo ben attenzione a indicare che la pena prevista sia superiore ad un anno,
in modo da poter poi utilizzare il mandato d’arresto europeo e chiedere
l’estradizione di detto genitore!
E il gioco è fatto, hai
perso i figli e tutti i tuoi averi. Impossibile rifarsi un’esistenza!
* non gioiscano i padri italiani, perché di fronte ad una madre tedesca
saranno loro ad essere discriminati. E’ solo il genitore tedesco ad essere
tutelato!
Qui il documento originale e la traduzione:
Traduzione:
"Ogg.:
istruttoria contro di Lei
Comunicazione circa l’avvio del procedimento
istruttorio e possibilità di esprimersi in forma scritta come da §§ 163a comma
1, 136 comma 1 del Codice di procedura penale tedesco in combinato con l’art. 52
comma 1 dell’accordo di Schengen
Egregia signora X
Conduco contro di Lei un’istruttoria
per sospetto di violazione del dovere di mantenimento nei confronti di Z. e L.
Questo procedimento istruttorio si basa sui seguenti fatti:
Lei è la madre di Z. e L.,
nati il […] e il […]. Secondo il decreto [ndt.: emesso inaudita
altera parte] della pretura di […], Lei non paga per i suoi figli,
per lo meno dal novembre 2015, l’assegno di mantenimento di 696,00 euro. Le
loro necessità non sono in pericolo solo perché provvede il padre dei bambini,
presso il quale Z. e L. vivono.
In base all’attuale
situazione dell’istruttoria, esiste il sospetto che Lei sia perseguibile, per
la violazione continuata del dovere di mantenimento in due casi di concorso
materiale ex §§ 170 comma 1 e 53 del codice penale [tedesco].
Il
§ 170, comma 1 del codice penale recita:
“Chi
si sottrae al dovere legale del mantenimento e mette così in pericolo il
sostentamento di coloro che ne hanno diritto o le cui necessità sarebbero in
pericolo senza l’aiuto viene punito con una pena detentiva fino a tre anni o
con una pena pecuniaria.”
Le faccio presente che la
legge prevede che Lei possa scegliere di esprimersi in relazione all’accusa
oppure di non rendere dichiarazioni; Lei ha anche il diritto di consultare in
ogni momento un avvocato di sua scelta, anche per una consulenza. Inoltre potrà
chiedere di ottenere singole prove a sua discolpa.
La dichiarazione deve
essere resa entro il 31.07.2017.
Cordiali saluti
Dr. […]
Procuratore"
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Missiva al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale
della Farnesina, 1
00135
Roma
e
p.c.
Ai
Consolati d’Italia in territorio tedesco
Ai
Deputati e Senatori della Repubblica italiana
Milano/ Roma, 26
luglio 2017
Egr.
sig. Ministro
Egr.
sigg. Consoli
Egr.
Deputati e Senatori della Repubblica italiana
Ogg.:
bambini italiani sottratti in Germania
Con
la presente desideriamo portare la Vostra attenzione sulla gravissima questione
dei bambini italiani sottratti in
Germania ai propri genitori dallo Jugendamt
tedesco e sul ruolo dei Consolati Italiani presenti sul territorio. Il
problema riguarda sempre più coppie di
Italiani non separati che si sono trasferiti in Germania per motivi di
lavoro (oltre agli Italiani che si separano in Germania e perdono sempre i
diritti sui figli), cosicché non ci si può ormai più nascondere dietro alla
presunta separazione litigiosa, addotta a giustificazione fino ad oggi.
Il
numero dei bambini coinvolti ha raggiunto livelli inaccettabili. Purtroppo non
esiste un elenco statistico e comunque non sarebbe probabilmente completo. I
nostri connazionali presumono la possibilità di un intervento molto più deciso
da parte dei nostri Consolati e restano quasi sempre delusi. Dall’altra parte,
noi siamo consapevoli che i Consolati devono seguire le indicazioni che
provengo dal Ministero degli Esteri e non possono spingersi oltre. Entrambi gli
aspetti vanno senz’altro modificati ed è a questo fine che sottoponiamo le
richieste che seguono, affinché i Consolati
abbiano un nuovo strumento a disposizione per poter supportare i propri
connazionali.
Ricordiamo
che in Germania, dopo sei mesi di residenza nel paese, i bambini hanno 3 genitori
dei quali il genitore di Stato, lo Jugendamt, è il più potente. Lo Jugendamt siede in Tribunale come parte in causa e indica al giudice la
decisione da prendere, ma può sottrarre un bambino ai suoi genitori anche in
mancanza di decisione giuridica che si fa emettere solo a posteriori, per
giustificare la sottrazione già avvenuta.
I
genitori, per esempio Italiani, si trovano a combattere contro un’autorità che
rappresenta lo Stato stesso. A questa controparte si aggiungono in tribunale altre parti in causa, come il Verfahrensbeistand (che non è l’avvocato
del bambino, ma un altro controllore
di Stato) e sempre più spesso anche i
genitori affidatari tedeschi.
A
questa evidente mancanza di equilibrio
nella rappresentazione dei diversi interessi va aggiunto il fatto che ogni
decisione viene emessa sulla base di
presunzioni e nel rispetto del principio del “Kindeswohl”. Il “Kindeswohl”, letteralmente “bene del
bambino” è un concetto giuridico “non definito; non esiste una definizione
legale astratta di questo concetto” (cit. da missiva del Ministero tedesco per
la famiglia del 31 marzo 2017 al Parlamento Europeo: bei dem Begriff des
Kindeswohl handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Eine abstrakte
Definition dieses Begriffes durch Gesetz gibt es nicht) che viene dunque
interpretato in favore delle parti tedesche.
Per
dare sostegno concreto a questi genitori abbiamo spesso contattato i servizi
sociali italiani del luogo di residenza in Italia precedente al trasferimento,
chiedendo e ottenendo la disponibilità a farsi carico dei bambini. Abbiamo
coinvolto i Consolati, svolgendo un lavoro di coordinamento anche con gli
avvocati. Ma poiché il sistema italiano e tedesco sono incompatibilmente
differenti (ved. anche:
http://jugendamt0.blogspot.it/2017/07/incompatibilita-tra-diritti-di-famiglia.html ), ci ritroviamo
con lo Jugendamt e il giudice tedesco che si ritengono superiori ai
Servizi italiani e, nei casi in cui il Console si presenta all’udienza,
spesso viene messo vergognosamente alla porta. Il decreto emesso è sempre la
fotocopia di uno solo: per il Kindeswohl,
il bene tedesco del bambino, i piccoli italiani devono rimanere in Germania,
crescere con una famiglia tedesca, parlare solo tedesco, dimenticare e
cancellare i genitori, insieme alla loro identità italiana.
L'attuale assetto dei procedimenti tedeschi
in materia di famiglia che vedono la presenza - ingombrante - dello Stato
tedesco e dall'altra parte non consentono un pari accesso allo Stato italiano è
in piena violazione del principio di non
discriminazione (art. 14 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e del diritto ad un equo processo, alla
difesa ed al contraddittorio (art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
e dunque è incompatibile con l'ordinamento europeo e non tollerabile.
Inoltre tutto ciò
è profondamene lesivo della dignità degli Italiani e delle nostre Istituzioni
ed Autorità.
Per questo chiediamo espressamente:
- Che
presso i Tribunali familiari tedeschi ci si appelli alla Convenzione di Vienna del 24.04.1963 secondo la quale il Console
esercita poteri di Giudice tutelare sul
minore italiano residente all’estero;
- Che
in virtù di tale Convenzione - e per riequilibrare la massiccia presenza dello
Stato tedesco (Jugendamt) in tutti i procedimenti familiari (anche
quelli portanti su bambini binazionali) il Console
d’Italia richieda sistematicamente
al giudice tedesco territorialmente competente per la causa familiare di essere
ammesso al procedimento quale parte in
causa
e
- di
voler dare indicazione a tutti i Consolati d’Italia in territorio tedesco di
utilizzare sistematicamente questa prassi;
- di
voler dare indicazione a tutti i Consolati d’Italia di richiedere sistematicamente
la restituzione del minore italiano all’Italia, indipendentemente dall’idoneità
dei genitori;
- di
voler dare indicazione a tutti i Consolati d’Italia di presentare sistematicamente
istanza, appunto quale parte in causa, affinché il minore italiano venga preso
in carico dai servizi sociali italiani del territorio da cui provengono e nel
quale torneranno a vivere i genitori italiani
Considerando
che una famiglia affidataria tedesca incassa in media più di 1000 € al mese per
ogni bambino e che il pagamento di tali cifre viene anticipato dallo Stato
tedesco ma poi richiesto ai genitori, stiamo parlando di miliardi di euro di provenienza italiana (da genitori residenti in
Italia e da genitori italiani residenti in Germania) che, attraverso i minori, entrano nelle casse tedesche.
Con
l’introduzione della prassi qui richiesta, la frase “la Farnesina segue il caso con attenzione” non verrà più percepita
come una giustificazione di facciata, ma acquisirà un significato nuovo,
condiviso e apprezzato unanimemente.
Sperando
di esserci resi utili, restiamo a disposizione e in attesa di celere riscontro.
Ringraziando,
porgiamo
Distinti saluti
Dott.ssa
M. Colombo
Responsabile
nazionale dello Sportello Jugendamt
----- Missiva inviata a:
ed anche a Deputati e Senatori della Repubblica Italiana
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martedì 25 luglio 2017
Le adozioni mascherate dei bambini italiani in Germania
In
Germania è stato rubato l’ennesimo bambino italiano e dato in affido a una
famiglia tedesca che non riesce ad avere figli. In Germania non si praticano le
adozioni, ma sempre affidi sine die
che oltretutto rendono un bel gruzzoletto.
Nonostante
le esplicite richieste delle Istituzioni Italiane, lo Jugendamt & il giudice
tedesco si rifiutano di restituire il bambino.
Gli
unici che sembrano vergognosamente agire contro natura e contro il buon senso
sono: l’impiegato di origine italiana dello Jugendamt tedesco che insiste nell’affermare
che solo in Germania, privato dei suoi affetti e della sua identità, questo
bambino avrà un futuro e … il nostro sottosegretario del Ministero degli
esteri!
Pubblichiamo
qui di seguito la risposta a quanto comunicato da detto segretario e la recente
comunicazione del legale dei genitori.
Restiamo
in attesa di riscontro, sperando sinceramente di esserci sbagliati e di venire
a sapere che il Ministero si è davvero impegnato e ha fatto rientrare il
piccolo in Italia.
La lettera:
Spett.le
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e p.c.
[...]
25.07.2017
Rif.: Prot.
n. [...]
Egr. Signori
Ci troviamo costretti e
rispondere e precisare lo scritto in oggetto, in quanto unica Associazione che
da anni assiste i genitori italiani in Germania spesso lasciati soli dalle
Istituzioni italiane e perfettamente al corrente della vicenda del piccolo C.
Forti della conoscenza
approfondita sia della legislatura, che della lingua e della prassi tedesca in
ambito minorile, abbiamo visionato gli atti completi del caso e siamo in
costante contatto con tutte le parti coinvolte (ad eccezione dei genitori
affidatari).
Per questi motivi non
possiamo esimerci dal rettificare le affermazioni per lo meno superficiali che
leggiamo nello scritto in oggetto.
Innanzi tutto lo Jugendamt NON è un “Servizio tedesco per la protezione dei minori”, così come
strutturato nei restanti paesi UE, bensì il genitore di stato tedesco, parte
in causa, coinvolto in tutti i
procedimenti familiari in Germania. In quanto parte in causa è pertanto autorizzato a mentire ex § 162 FamFG (Legge
tedesca sui procedimenti familiari e di volontaria giurisdizione), funzione che
lo rende decisamente “diverso” da un servizio di protezione dell’infanzia” così
come da noi inteso.
Non sappiamo da dove
provenga l’affermazione del Vs. scritto “L'istanza
dello Jugendamt si fonda sulla convinzione, suffragata da apposite perizie
psichiatriche, che il reinserimento nel nucleo famigliare comporti rischi per
il benessere del piccolo”, ma non è sicuramente veritiera, in quanto non
esiste perizia psichiatrica nel fascicolo, ma solo una raccolta di affermazioni
di parte, redatta subito dopo la sottrazione, farcita di affermazioni
riportate, come per esempio la critica mossa ai genitori per il loro
comportamento durante le visite sorvegliate. Citiamo: “Avrebbe notato [ndr: il controllore] che negli incontri, i genitori tenevano sempre C. in braccio [ndr:
neonato di pochi mesi]. Non hanno quasi
mai optato per la possibilità di farlo giacere per terra, su una coperta [Ihr sei aufgefallen, dass die Eltern bei den Kontakten
mit C. ihn ständig auf dem Arm gehalten hätten. Die Möglichkeit, ihn auf eine
Decke auf den Fußboden zu legen, hätten sie kaum genutzt].
Sicuramente è unanime l’opinione che tale genere di scritti non è una perizia
psichiatrica.
Rinunciamo per il
momento a ripercorrere tutte le fasi della criminalizzazione
costruita dei genitori per arrivare ai fatti più recenti, apparentemente
tralasciati. Scrivete: “Lo stesso legale rappresentante della famiglia sentito
dal Consolato sulla decisione del Tribunale di Stoccarda, ha scelto di non
ricorrere in appello, in quanto ritiene che la sentenza sia dettagliata e ben
argomentata, priva di ogni possibile eccezione di forma”.
L’avvocato non può aver fatto una simile
affermazione per i seguenti evidenti motivi:
In un primo momento il
tribunale ha restituito i diritti ai genitori sotto estorsione del loro
consenso a che il bambino restasse presso la famiglia affidataria [ndr: in
questa fase il legale era un altro, in realtà collaboratore dello Jugendamt e non l’attuale legale che è
il nostro avvocato di fiducia]; in altre parole sono stati restituiti loro dei diritti a condizione che rinunciassero
ad esercitarli [ndr: si chiama “volontariato obbligatorio”, molto in uso
nei tribunali familiari tedeschi].
Poi a seguito del
nostro intervento, informazione dei media, cambiamento del legale e
collaborazione più stretta con il Consolato, il tribunale ha chiesto di
verificare, tramite i servizi sociali internazionali, quale era il progetto dei
Servizi sociali italiani, per assicurare a C. benessere e protezione, in vista
di un’eventuale rientro di C. in famiglia, così come previsto, sia in Germania
che in Italia, dalla normativa sull’affido temporaneo. I Servizi Sociali di N.
hanno prontamente reagito e risposto non solo una volta, ma già due, disponendo
tutte le indagini e le progettualità del caso, ribadendo la loro disponibilità
a farsi carico di un bambino italiano, la cui famiglia, genitori e fratellino,
e famiglia allargata, risiede in Italia.
A questa disponibilità
da parte delle Istituzioni Italiane di N., lo Jugendamt, il genitore di stato tedesco, ha reagito comunicando al
tribunale che le autorità italiane non
sarebbero in grado di garantire a C. un sano sviluppo, qualità che sarebbe di
totale prerogativa dello Jugendamt
tedesco.
Il legale dei genitori,
in accordo con gli stessi, con il Consolato ed anche con noi, ha già inviato
risposta (qui allegata) nella quale si elencano tutte le violazioni e
discriminazioni a cui verrebbero così sottoposti, non solo C. e i suoi
genitori, ma le istituzioni italiane tutte. Quello che si sta qui realizzando è un’adozione mascherata da affido.
I genitori affidatari non riescono ad avere figli e si sono impossessati, con
il supporto di Jugendamt e tribunale, di un bambino che rende loro oltre 1.000
€ al mese.
Questo caso, lungi
dall’essere isolato, è la prassi tedesca.
Concludiamo evidenziando che sarebbe tempo che questo nostro bellissimo
ed amatissimo Paese iniziasse a farsi rispettare e che tutelasse i propri
concittadini. Solo con un intervento più che deciso di questo Ministero, il
giudice tedesco disporrà il rientro del piccolo.
Restiamo a disposizione
ed in attesa di Vs. celere riscontro
C.S.IN. Onlus
Sportello Jugendamt
Resp. Dott.ssa M. Colombo
----
La comunicazione dell'avvocato dei genitori:
Alla Pretura di ... Tribunale familiare
Germania
Nella causa: C. [nome del
minore e RG.]
Relativamente alla presa di posizione
dello Jugendamt del 28.06.2017 rispondo con il seguente parere:
La pretesa di non voler ricondurre C.
nella sua famiglia è ingiustificata, più esattamente sconcertante, e per nulla
condivisibile.
Fondamentalmente un bambino appartiene
ai suoi genitori. Ad ogni provvedimento dello Jugendamt, soprattutto nel
collocamento di un bambino presso una famiglia affidataria, la finalità è
comunque il ritorno del bambino nella sua famiglia di origine, presso i
genitori naturali.
Le motivazioni contrarie addotte dallo
Jugendamt non sono plausibili. Considerare solo il passato e metterlo in
risalto corrisponde all’ammissione di non avere argomenti e della mancanza di
volontà di mettere fine all’allontanamento di questo bambino dai suoi genitori
italiani in favore dei genitori sostitutivi tedeschi.
Lo Jugendamt nasconde o dimentica
volentieri che strappare C. dalla sua famiglia di origine [ndt: il bambino
aveva 3 mesi, è stato impedito anche l’allattamento] ha rappresentato per il
bambino un trauma che ha influenzato il suo sviluppo psicologico e che continua
a farlo. Predicare la continuazione e il rafforzamento di questo peso psichico è
irresponsabile anche alla luce del fatto che si è provveduto a che in futuro C.
sia accudito e circondato di cure amorevoli e adeguate nella sua famiglia di
origine.
C. crescerà e si farà delle domande
circa la sua origine e la sua famiglia. Se lo Jugendamt dovesse riuscire a far
valere la sua opinione, C. verrà comunque a sapere, al più tardi nel momento
della pubertà, che i suoi genitori hanno lottato per lui, mentre le autorità e
la famiglia affidataria hanno invece fatto di tutto per impedirne il ritorno
presso la sua famiglia di origine. Questo rappresenterà per il ragazzino entrato
in pubertà un trauma ancora più forte che lo destabilizzerà. Si può prevedere
che rifiuterà allora la famiglia affidataria e si allontanerà da essa. In
questo modo non si fa che mettere seriamente in pericolo il suo futuro.
Fa piacere apprendere che C. è stato
accolto con amore nella famiglia affidataria. Sicuramente è positivo anche il
fatto che C. abbia sviluppato una buona relazione con questa famiglia.
Ma che C. viva ormai da quasi un anno
presso questa famiglia non rappresenta assolutamente la motivazione per
impedire che torni nella sua famiglia di origine. Il diritto di vivere nella
propria famiglia e di non venirne allontanato grazie a provvedimenti delle
autorità è un diritto costituzionalmente garantito. Questo diritto coincide con
quello dei suoi genitori naturali ed è presente, non solo nella Legge
fondamentale, ma anche nella Convenzione europea per i diritti umani; ed ha la
precedenza assoluta.
Il fatto che presto sarà un anno che C.
viene trattenuto e che abbia sviluppato una relazione con la sua famiglia
affidataria non è motivo sufficiente. C. ha una relazione anche con i suoi
genitori.
Nei casi di sottrazione, nei quali un
bambino viene strappato dalla famiglia ad opera di uno dei genitori, portato
all’estero e con ciò allontanato, il passare del tempo e il fatto che vengano
poi costruite delle relazione non sono motivi sufficienti per negare il
rimpatrio del bambino.
Ci sono molte similitudini tra la
sottrazione di un bambino ad opera dello Jugendamt e la sottrazione
internazionale messa in atto da uno dei genitori: in entrambi i casi, i legami
esistenti vengono spezzati e ricreati in altro luogo. Il passare del tempo non
è motivo per sostituire i vecchi legami in favore dei nuovi: l’istanza di
restituzione del minore può infatti essere presentata in un arco di tempo fino
ad un anno, come previsto dal Regolamento europeo Bruxelles II bis, lo
svolgimento del procedimento giuridico fino all’esecuzione forzata della
decisione implica altro tempo, eppure un bambino, che nel frattempo è andato a
scuola nel luogo in cui è stato condotto e lì ha sviluppato dei legami sociali,
deve comunque essere rimpatriato nel suo paese di origine.
C. verrà accolto in Italia in una
struttura protettiva che preparerà il suo graduale ritorno nella famiglia di
origine, in ciò verrà accompagnato e sorvegliato. Secondo il parere di tutte le
parti coinvolte, C. riceverà la necessaria protezione alla quale ogni bambino
ha diritto. Pertanto non esiste la benché minima ragione per negare al bambino
la sua famiglia e negare il bambino alla sua famiglia.
I genitori del bambino invocano
esplicitamente il proprio diritto riconosciuto loro dalla Legge fondamentale e
dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali che garantisce il rispetto della vita familiare, ex art. 6
della Legge fondamentale tedesca e ex art. 8 CEDU, che vengono rammentati di
qui seguito:
Art.
8
Diritto
al rispetto della vita privata e familiare.
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla
legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere
economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati,
per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti
e delle libertà altrui.
La protezione di C. è garantita in
Italia, nelle vicinanze della sua famiglia; la facoltà di intervenire nei
diritti della famiglia G. – bambini e genitori – è terminata.
Si percepisce con estrema evidenza che
lo Jugendamt non si fida delle autorità italiane e della loro capacità di
supportare e proteggere C.. E’ anche evidente che lo Jugendamt si ritiene
migliore delle istituzioni italiane di protezione dei minori. Questo è
sicuramente un modo di vedere che sembra discriminante. Anche questo non è
accettabile, nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali si legge:
Art.
14
Divieto
di discriminazione.
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti
nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine
nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la
nascita o ogni altra condizione.
I genitori del bambino, a causa
dell’atteggiamento dello Jugendamt, si sentono discriminati sulla base della
loro nazionalità e identità.
Questo atteggiamento verrà considerato,
non solo dalle autorità italiane, ma anche dall’opinione pubblica italiana, con
sdegno e indignazione. Si rischia una fortissima reazione dei media.
In conclusione, è per il bene
personale di C. e nel suo interesse superiore che egli venga riportato il prima
possibile in Italia, in modo da godere lì dei provvedimenti di preparazione e
accompagnamento dei Servizi Sociali, finalizzati al suo rientro in famiglia.
Avvocato
[nome qui omesso]
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sabato 22 luglio 2017
Si appropriano dei nostri figli e ne pretendono anche i documenti
Traduzione
di una delle ultime comunicazioni dell’Associazione C.S.IN. Onlus (Sportello
Jugendamt) allo Jugendamt tedesco che si è appropriato di un’altra bambina
italiana, nata in Italia da genitori Italiani, scolarizzata in Italia e
residente in Germania dall’anno scorso.
Non
contento, lo Jugendamt ricatta la madre affinché consegni la carta d’identità della
figlia.
Il mezzo
del ricatto è sempre lo stesso, se non ubbidisci non vedi più tua figlia,
neppure in visite sorvegliate.
La lettera:
Ogg.: Carta
d’identità di Alice Vinciguerra [* nome di fantasia nel rispetto della
privacy]
Egregi signori
in qualità di Associazione che
supporta genitori e bambini italiani in Germania, siamo stati contattati dalla
signora X relativamente al caso della minore Alice Vinciguerra*, nata il // a
// Italia, figlia comune della signora x e del signor Y.
La signora X è stata
esortata a consegnare la carta d’identità di Alice. Asseritamente la famiglia
affidataria [tedesca] avrebbe bisogno di questo documento italiano per andare
in vacanza. In sostanza Alice dovrebbe essere spostata da un luogo sconosciuto
ad un altro luogo sconosciuto.
A seguito di
consultazioni con nostri avvocati e giuristi, possiamo comunicare quanto segue:
La Carta d’identità è
un documento italiano, rilasciato dalle Autorità della Repubblica Italiana. La Carta
d’identità di un minorenne viene rilasciata solo con l’accordo e la firma di
entrambi i genitori. Nessuno dei due genitori può fare ciò che vuole con questo
documento. Non è una sua proprietà.
Pertanto la signora X
non può consegnare la Carta d’identità di Alice. Potrebbe persino essere
perseguibile per questo.
Poiché non si può
pretendere dalla signora che si metta in posizione di illegalità, essa non
potrà consegnarVi la Carta d’identità di Alice.
Distinti saluti
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Tribunale
venerdì 21 luglio 2017
Incompatibilità tra diritti di famiglia italiano e tedesco
Incompatibilità
tra diritti di famiglia italiano e tedesco: ricadute sul processo nostrano per
reati endofamiliari.
Brevissime note a cuta di F. Trapella
La
famiglia è un valore che rientra nell’ordine pubblico europeo: sia il diritto
dell’Unione, sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo la pongono a
fondamento del tessuto sociale, quale luogo di crescita e di formazione
dell’individuo.
Nel 1993, ad esempio, nel caso Hoffman, la Corte di Strasburgo si è
concentrata sull’idea di educazione, come diritto/dovere dei genitori ad
indirizzare i figli e, al contempo, diritto dei figli ad essere guidati verso
un traguardo di convinzioni etiche, sociali o religiose che permetta loro un
proficuo accesso alla vita associata.
Ancora, e sempre procedendo per
esempi, l’art. 33 della Carta di Nizza protegge espressamente la vita
familiare, facendo seguito alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo
1984, alla Convenzione dell’Aja del 1996 o alla Decisione del Consiglio
2003/93/CE (19 dicembre 2002) che si occupano di tutelare le relazioni tra
genitori e figli.
Insomma, i diritti europei si
occupano della famiglia, nelle sue molteplici sfaccettature: l’educazione dei
giovani, il ruolo dei genitori (di entrambi: quindi viene esaltato il valore
della bigenitorialità), la posizione – personale e patrimoniale – dei figli,
ecc.
Da questa premessa deriva che tutti
i Paesi che aderiscono ora all’Unione europea, ora alla Convenzione dei diritti
riconoscono e tutelano la famiglia. Se così non fosse, gli ordinamenti
nazionali si porrebbero in contrasto con quelli europei, con successivo
stravolgimento delle regole gerarchiche tra le fonti.
Quanto appena detto, però, non
significa che tutti gli Stati europei prevedano per la famiglia identici
meccanismi di salvaguardia o, più in generale, che regolino allo stesso modo il
rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini.
Esempio di ciò si ha nel confronto
tra gli artt. 30 e 31 della nostra Costituzione e l’art. 6 della Grundgesetz tedesca.
Il lessico del legislatore costituente
nostrano è ricco di verbi che rimandano al campo semantico della protezione: “nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i
loro compiti” (art. 30 Cost.); “la
Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia” (art. 31,
comma 1, Cost.); “protegge l’infanzia, la maternità, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo” (art. 31, comma 2, Cost.).
Diversa è la scelta terminologica compiuta
dalla Legge fondamentale tedesca: “il
matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale. La cura e l’educazione dei
figli sono un diritto naturale dei genitori ed un precipuo dovere che loro
incombe. La comunità statale sorveglia
la loro attività” (art. 6, §§1 e 2, Grundgestez);
“Contro
il volere degli aventi il diritto all’educazione, i figli possono essere
separati dalla famiglia solo in base ad una legge, nel caso in cui gli aventi
il diritto dell’educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per
altri motivi, i figli corrano il rischio di essere trascurati” (art. 6, §3,
Grundgesetz).
Protezione nel senso di agevolazione
della crescita familiare, da un lato; protezione come sorveglianza dello Stato
sui doveri genitoriali, dall’altro.
Tanto basta a rendere legittima, in
Germania, una struttura statale con ampi poteri di ingerenza sulle famiglie,
che partecipa ai giudizi di fronte al tribunale per i minorenni o all’autorità
giudiziaria civile in qualità di parte. Ne deriva – volendo esemplificare – che
in contenziosi del genere, i genitori dinanzi al giudice sono tre: i due
biologici, e l’Amministrazione per la gioventù (in lingua tedesca, Jugendamt).
Il lungo preambolo conduce al tema
in argomento: immaginando, in Italia, un processo penale per reati
endofamiliari a dimensione sovranazionale che coinvolga un nostro cittadino e
uno tedesco, quali sono le ricadute che derivano su di esso dalla diversità dei
due diritti di famiglia? L’esempio tipico è la sottrazione di minore: di due
genitori, uno è italiano e l’altro tedesco; quest’ultimo conduce il figlio in
Germania; si apre il processo in Italia per il reato previsto dall’art. 574-bis
c.p.. A questo punto, ad esempio, la difesa dell’imputato vuole produrre alcune
relazioni dello Jugendamt che
attestano come il minore si sia integrato bene nel contesto tedesco, con ciò
tentando di provare lo stato della necessità: il ragazzino è stato portato
oltralpe perché era quella per lui la migliore soluzione possibile e
l’Amministrazione per la gioventù tedesca lo conferma.
Il giudice italiano deve porsi una
duplice questione in ordine ai documenti che, in un caso del genere, gli
vengono forniti dall’imputato: a)
deve compiere il vaglio previsto dall’art. 190 c.p.p., arricchito, stavolta,
dalla necessità di acclarare se quelle relazioni siano autentiche e, quindi,
quale siano la loro provenienza e il loro contenuto; b) visto che l’art. 190 c.p.p. impone al giudice, tra le altre
cose, di escludere prove vietate dalla legge e il successivo art. 191 c.p.p.
dichiara inutilizzabile la prova illegittima, egli deve chiedersi se i
documenti dello Jugendamt siano o
meno conformi alla legge e ai principi costituzionali nostrani.
Sotto quest’ultimo profilo, quindi,
il giudice italiano dovrà compiere le medesime considerazioni svolte in queste
pagine, apprezzando il divario tra le previsioni costituzionali italiane e il
disposto della legge fondamentale tedesca sulla famiglia.
Altrimenti detto, l’idea di protezione in quanto sorveglianza è estranea
all’ordinamento italiano, così come lo sono i poteri invasivi che
l’Amministrazione per la gioventù tedesca esercita sulle famiglie.
Ecco, quindi, che il giudice
nostrano non può acquisire le relazioni dello Jugendamt: utilizzarle significherebbe, infatti, trarre
informazioni utili al processo da un soggetto che è titolare di poteri
sconosciuti al nostro ordinamento. Le attività svolte dall’Ufficio d’oltralpe
sono ignote al diritto e al processo civili italiani; del pari ignote sono le
relazioni che esitano da quelle attività.
È dal 1973 che la Consulta ha
stabilito che attività compiute in spregio dei diritti inviolabili del
cittadino non possono essere assunte a giustificazione di atti processuali: è
la nota sentenza 34/1973, da cui la dottrina ha mutuato la definizione di prova
incostituzionale. Ed è ad essa che
andrebbe ricondotto il documento redatto dallo Jugendamt, in quanto – si ripete – avulso dal sistema in Italia
vigente per la regolamentazione dei rapporti intrafamiliari.
Francesco Trapella
(Avvocato a Rovigo
– Assegnista di ricerca in
Diritto processuale
penale, Università di Ferrara)
L'intervista su questo tema all'avv. Trapella:
Il testo è stato pubblicato da: http://www.ilpattosociale.it/news/5501/Achtung-Binational-Babies-l-inconcepibile-ruolo-dello-Jugendamt.html
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